Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere, con uno o piu' decreti dirigenziali adottati in
conformita' alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi
contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004,
la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia -
Linee aeree italiane S.p.a. delle obbligazioni principali ed
accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti,
contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva,
entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sara' effettuato entro
dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme
prestate e di importo in linea capitale complessivamente non
superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato restera' in
vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le
modalita' di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di
preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al
presente comma.
2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti
dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma
1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo
soddisfacimento degli altri creditori della societa'.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia
concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni (( con imputazione all'unita' previsionale
di base 3.2.4.2 «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio.
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato