La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e
l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a
Kuwait l'11 dicembre 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4612):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 gennaio 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 febbraio 2004 con pareri delle commissioni
I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 10 e 17 marzo 2004 e
il 7 aprile 2004.
Esaminato in aula il 20 aprile 2004 e approvato il 22
aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2915):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18 maggio 2004 e il
16 giugno 2004.
Relazione scritta presentata il 18 giugno 2004 (atto n.
2915 - A, relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.
Allegato
Accordo in lingua inglese
Accordo in lingua italiana
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato