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Gazzetta Ufficiale N. 189 del 13 Agosto 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 luglio 2004, n.3
Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. - Nulla osta per la messa in esercizio.

Agli ispettorati compartimentali dei
Monopoli di Stato loro sedi
Comando generale della Guardia di
finanza ufficio del Capo di Stato
maggiore
Al Ministero dell'interno Dipartimento
della pubblica sicurezza
Al Gabinetto dell'on.le signor Ministro
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Segretariato generale palazzo
Chigi
All'Ufficio per il coordinamento
legislativo finanze

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86
, la
presente circolare disciplina le procedure di attuazione delle
disposizioni transitorie definite dal decreto direttoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) 8 aprile
2004, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile
2004, nonche' le modalita' di rilascio dei nulla osta ai
concessionari della rete telematica.
L'art. 4 del predetto decreto direttoriale dispone che il
titolare di «nulla osta per la messa in esercizio» di apparecchi
appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S., entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei
concessionari (entro il 29 agosto 2004), e' tenuto a richiedere il
collegamento alla rete telematica ad uno dei concessionari presenti
nel suddetto elenco.
A tale proposito, fermi restando gli impegni contrattuali assunti
dalle parti ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale, il
titolare di «nulla osta per la messa in esercizio» degli apparecchi
in questione richiede al concessionario prescelto il collegamento
alla rete telematica mediante le indicazioni fornite da quest'ultimo.
Cosi' come disposto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto n.
516, la stipula dei contratti per il collegamento alla rete
telematica tra il titolare di nulla osta ed il concessionario deve
avvenire entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei concessionari
(13 settembre 2004). Entro tale termine (in ogni caso non prima del
1° settembre) il concessionario della rete telematica elabora ed
invia ad AAMS, in unica soluzione, uno o piu' cd-rom contenenti
quanto di seguito indicato:
la richiesta per il rilascio dei nulla osta sostitutivi di cui
all'art. 1, comma 2, lettera i) del suddetto decreto direttoriale.
Tale richiesta e', altresi', avanzata dal concessionario anche per la
sostituzione di nulla osta precedentemente rilasciati da AAMS a
soggetti partecipanti alla nuova compagine sociale costituente la
societa' o il raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) cui e'
affidata la concessione per la gestione della rete telematica;
la richiesta per la sostituzione dei «nulla osta per la messa
in esercizio» precedentemente rilasciati al candidato concessionario
dal competente ispettorato di AAMS.
I supporti informatici in questione, accompagnati dal modello
riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, sono autenticati
dal concessionario mediante l'utilizzo della «chiave privata»
generata con il software rilasciato dall'amministrazione e fatti
pervenire alla direzione generale di AAMS - direzione centrale COA -
Uff. ADI, via della Luce, 34/A-bis - 00153 Roma. A tale proposito, la
busta contenente i cd-rom deve contenere la dicitura: «Richiesta
nulla osta sostitutivi».
Al riguardo, si precisa che la richiesta predisposta dal
concessionario nei modi sopra menzionati, assolve all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto
direttoriale.
Inoltre, con nota a parte indirizzata ad ogni singolo
concessionario, AAMS comunichera' le procedure relative alla
generazione della predetta «chiave privata» nonche' le specifiche
tecniche necessarie per la compilazione del citato cd-rom e quelle
relative all'installazione ed ai cambi d'ubicazione degli apparecchi
in questione.
Si precisa, infine, che i nulla osta sostitutivi dovranno essere
ritirati presso la direzione generale di AAMS. Il concessionario,
inoltre, avra' cura di ritirare, non appena venuto in possesso dei
nuovi documenti autorizzatori, i «nulla osta per la messa in
esercizio» precedentemente rilasciati da AAMS fino al 26 luglio c.a.,
recapitandoli agli Ispettorati che ne hanno curato il relativo
rilascio.
Sulla base del controllo incrociato tra i nulla osta sostitutivi
richiesti da tutti i concessionari designati e quelli precedentemente
rilasciati e registrati nella «banca dati» del sistema informatico
centrale, AAMS procede - tramite i propri uffici compartimentali
competenti per territorio - all'avvio dei procedimenti di revoca dei
nulla osta i cui titolari non abbiano richiesto il collegamento degli
apparecchi alla rete telematica entro i termini sopra evidenziati. A
partire dal 14 settembre c.a. (settantaseiesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari), cosi' come
disposto dall'art. 4, comma 3, del decreto 8 aprile 2004, n. 516, gli
ispettorati compartimentali adottano, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i
summenzionati provvedimenti di revoca.
A titolo meramente ricognitivo, ai fini del rispetto dei termini
prescritti dalle norme in argomento, si precisa che la comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo concernente la revoca dei
nulla osta deve essere effettuata in tempo utile affinche' il
provvedimento possa essere emanato, ove ne ricorrano i presupposti,
possibilmente, entro il 31 ottobre 2004.
In tale circostanza, peraltro, nel periodo che intercorre tra la
comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei nulla osta e
l'adozione del provvedimento definitivo, i soggetti interessati
potranno partecipare al procedimento rappresentando e documentando
eventuali situazioni verificatesi in contrasto con quanto previsto
dall'art. 2 del decreto summenzionato. Al riguardo, gli ispettorati
riceveranno specifiche istruzioni sull'argomento.
In tema di adempimenti fiscali, inoltre, si rammenta che, ai
sensi del decreto direttoriale di AAMS 8 aprile 2004, n. 515,
concernente i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale unico (PREU), per gli apparecchi non collegati alla rete
telematica di AAMS entro il 31 ottobre 2004, sia il pagamento
dell'acconto relativo alla seconda rata del PREU (da effettuarsi,
comunque, entro il 31 ottobre c.a.), sia il versamento del saldo
relativo al «prelievo» medesimo (determinato sul volume complessivo
di gioco effettuato alla stessa data), rimangono a carico del
titolare del nulla osta dell'apparecchio non collegato.
Definita la questione relativa alla gestione del periodo
transitorio, si chiariscono, di seguito, le procedure relative al
rilascio dei nuovi nulla osta.
Al riguardo, il decreto del direttore generale di AAMS 1° luglio
2004, n. 1015, dispone che, a far data dal 26 luglio c.a., i «nulla
osta per la messa in esercizio» sono rilasciati esclusivamente ai
soggetti affidatari delle concessioni, cosi' come previsto dal
combinato disposto dell'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000
e dell'art. 3, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86.
A tale proposito, il concessionario elabora ed invia
all'Ispettorato compartimentale di AAMS, nella cui competenza
territoriale e' la sede legale del concessionario stesso, uno o piu'
cd-rom contenenti le richieste relative ai suddetti nulla osta,
unitamente al modello riportato nell'allegato 2 alla presente
circolare. Anche in questo caso, cosi' come accennato in precedenza,
le procedure relative alla compilazione/validazione del supporto
ottico contenente i dati del richiedente concessionario, le
dichiarazioni d'installazione nonche' i cambi di ubicazione relativi
agli apparecchi, saranno oggetto di successiva comunicazione da parte
di AAMS. Si rammenta, inoltre, che i nulla osta in questione potranno
essere ritirati dal concessionario presso il competente Ispettorato
di AAMS.
Si sottolinea infine che, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(obbligatorieta' del collegamento degli apparecchi alla rete
telematica entro il 31 ottobre 2004) e dell'art. 3, comma 2, lettera
e), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo
2004, n. 86 (adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di
gioco), il concessionario, in tutti i casi di cessata efficacia del
«nulla osta per la messa in esercizio», e' tenuto a comunicare ad
AAMS tutte le informazioni relative allo stato dell'apparecchio
secondo specifiche procedure che formeranno oggetto di successiva
trattazione.
A conclusione di quanto fin qui esposto, si comunica che, nel
corso del 2005, saranno approntate tra AAMS e concessionari forme di
comunicazione esclusivamente «on line», mediante specifiche
applicazioni informatiche.

Roma, 19 luglio 2004
Il Direttore centrale
per le concessioni amministrative
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tagliaferri

Allegato 1

Allegato 2

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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