IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge
7 marzo 2003, n.
38;
Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, n. 923, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2003, n.
175, con il quale e' stata istituita la Banca dati sui rischi
agricoli;
Viste le specifiche tecniche per la fornitura dei dati delle
polizze assicurative agevolate dei rischi agricoli, predisposte
dall'ISMEA;
Ritenuto di approvare le specifiche tecniche per la omogenea
fornitura delle informazioni sulle polizze assicurative agevolate, da
acquisire nella Banca dati sui rischi agricoli;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono approvate le specifiche tecniche, che fanno parte
integrante del presente decreto, da utilizzare per la fornitura dei
dati delle polizze assicurative agevolate dei rischi agricoli, ai
fini dell'acquisizione nella Banca dati sui rischi agricoli.
2. Gli Enti che gestiscono le polizze collettive (consorzi di
difesa, cooperative agricole e consorzi di cooperative) e le imprese
agricole che sottoscrivono polizze singole, anche tramite le imprese
di assicurazione che assumono i rischi, sono obbligati a fornire i
dati informatizzati secondo le specifiche tecniche allegate al
presente decreto.
3. I termini e le modalita' di fornitura sono stabiliti con
separato decreto, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.
4. In mancanza dei dati forniti con le procedure, le modalita' e
nei termini predetti, le domande di contributo sulla spesa premi, ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, non
sono ricevibili per l'impossibilita' delle verifiche e dei controlli
sulle tipologie di copertura dei rischi e per la determinazione della
spesa parametrata ai fini della quantificazione del contributo
concedibile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno
Allegato 1
da pag. 8 a pag. 29 (Pagine in fase di caricamento)
Allegato 2
da pag. 32 a pag. 55 (Pagine in fase di caricamento)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato