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Gazzetta Ufficiale N. 19 del 24 Gennaio 2004

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2003
Ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica» e, in particolare:
l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di
redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli
interventi a favore della mobilita' ciclistica;
l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni
della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati
dalla stessa legge;
Vista la legge finanziaria n. 448 del 29 dicembre 2001 che ha
previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a
500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;
Considerato che a seguito dell'accantonamento disposto nel corso
del 2002, ai sensi della legge n. 246/2002, sullo stanziamento di
competenza del capitolo 8188, non e' stato possibile procedere, nel
corso del medesimo anno, all'impegno della somma di euro 500.000,00,
a favore delle regioni e province autonome per gli interventi
concernenti la mobilita' ciclistica, e che lo stesso risulta iscritto
nel corrente esercizio finanziario 2003 quale residuo di
stanziamento, provenienza 2002, del citato capitolo 8188;
Considerato, pertanto, che le disponibilita' della legge n.
448/2201 ammontano a Euro 1.500.000;
Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure
applicative per il riparto del predetto fondo:
per la lettera «a» il 40% in parti uguali tra tutte le regioni e
province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilita'
ciclistica a questo Ministero entro i termini fissati;
per la lettera «b» il 30% in proporzione ai fondi stanziati
autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le
finalita' di cui alla legge n. 366/1998;
per la lettera «c» il 30% sulla base di quanto impegnato dalla
regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto;
Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le
procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera b)
nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti
locali;
Considerata la necessita' di confermare che, con riferimento
all'art. 4 della summenzionata legge n. 366/1998, il cofinanziamento
delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere, in
ogni caso, inferiore al 50% dell'intervento ammesso a finanziamento;
Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n.
366/1998;
Ravvisata l'opportunita' di rideterminare l'importo del piano per
quelle regioni e province autonome che hanno previsto il
cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo
di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:

Regioni | Importo

Abruzzo                             |Euro....84.830,47
Basilicata                          |Euro....69.988,51
Bolzano                             |Euro....206.019,79
Calabria                            |Euro....54.502,59
Campania                            |Euro....28.571,43
Emilia-Romagna                      |Euro....103.330,40
Friuli-Venezia Giulia               |Euro....85.129,25
Lazio                               |Euro....71.833,66
Liguria                             |Euro....32.491,71
Lombardia                           |Euro....72.729,78
Marche                              |Euro....101.495,70
Piemonte                            |Euro....68.429,08
Puglia                              |Euro....32.384,89
Sardegna                            |Euro....28.571,43
Sicilia                             |Euro....28.571,43
Toscana                             |Euro....28.571,43
Trento                              |Euro....119.400,74
Umbria                              |Euro....31.042,07
Valle d'Aosta                       |Euro....55.634,53
Veneto                              |Euro....196.471,11

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso,
come risulta da estratto di verbale, nella seduta dell'8 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in
particolare l'art. 10, comma 1, lettera d) che ha trasferito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori
pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse
finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle
aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso
art. 10;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del
24 settembre 1999 con il quale e' stata istituita la Direzione
generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» che istituisce il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le
risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e
dei trasporti e della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le
opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura,
viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e
le politiche abitative, con funzioni gia' appartenenti all'ex
Direzione generale dell'aree urbane e dell'edilizia residenziale;
Decreta:
E' approvata la ripartizione tra le regioni e le province autonome
della quota del fondo relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 per il
finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica di
cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 366/1998, in base ai criteri e
modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto
allegato che e' parte integrante del presente decreto.
Le regioni per le quali e' stato ridefinito l'importo del piano
presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da
parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con
priorita'.
I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome
mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 77

ALLEGATO


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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