IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
ufficio II - del Dipartimento del tesoro
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)», la quale all'art. 4, commi 87 e 99, stabilisce
che:
«per il completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma
5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004»;
«ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267,
sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico
dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, ed in
particolare l'art. 30, comma 3, il quale stabilisce che «Per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un
disciplinare-tipo»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale
edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173, in data 5 agosto
2004, recante le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo
del predetto mutuo tra i comuni interessati;
Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalita'
per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 4, comma 88, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' alla statuizione di un
disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati;
Decreta:
Art. 1.
Il mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, destinata al finanziamento degli interventi di cui all'art.
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso
ed ammortizzato in anni quindici, puo' essere assunto con la Cassa
depositi e prestiti S.p.a., con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e con
tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
L'ammontare complessivo del mutuo e' determinato
dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito
dal presente decreto, del limite di impegno quindicennale di 5
milioni di euro, decorrente dall'anno 2004, previsto dall'art. 4,
comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle
disponibilita' in essere.
Art. 3.
Il tasso di interesse non puo' essere superiore al tasso per
operazione di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso
fisso) in euro a dieci anni, rilevato alle ore dodici del giorno
lavorativo antecedente la stipula del contratto, alla pagina
«ISDAFIX2» del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo
di
0,13 punti percentuali per anno.
Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la Cassa depositi e
prestiti S.p.a., il tasso di interesse e' quello vigente al momento
della concessione da effettuarsi secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Lo schema di contratto dovra' essere trasmesso per il preventivo
nulla osta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro - Direzione VI.
Art. 4.
I comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale
edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 del 5 agosto
2004, si convenzionano tra loro, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del
decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, secondo lo schema di
disciplinare allegato al presente decreto.
Il comune individuato quale ente coordinatore provvede
all'accensione del mutuo il cui importo e' versato in unica soluzione
dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilita' speciali
infruttifere accese a favore di ogni singolo ente beneficiario presso
le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, secondo
le percentuali di ripartizione fissate con il citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere
pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed
interventi speciali, n. 83/3173 del 5 agosto 2004.
Art. 5.
Entro quarantacinque giorni dalla concessione, ovvero dalla
stipula, del mutua l'istituto mutuante trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
VI, copia conforme del provvedimento di concessione, ovvero del
contratto di mutuo, nonche' copia conforme delle quietanze attestanti
l'avvenuta erogazione del mutuo.
Il mutuo sara' rimborsato mediante il pagamento di rate semestrali
posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla
data di erogazione, a valere sul limite di impegno di cui al
precedente art. 2. A tal fine l'istituto mutuante trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro -
Direzione VI, la richiesta di pagamento delle rate, almeno sessanta
giorni prima della loro scadenza, specificando le modalita' di
accredito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2004
Il capo della direzione: Carpentieri
Allegato
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE
Tra i comuni di Bisacquino - Calatafimi - Campofiorito -
Camporeale - Chiusa Scafani - Contessa Entellina - Corleone -
Gibellina - Giuliana - Menfi - Monreale - Montevago - Partanna -
Poggioreale - Roccamena - Salaparuta - Salemi - Sambuca - Santa
Margherita Belice - Santa Ninfa e Vita, colpiti dai sismi del gennaio
1968, per la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di
ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e
riparazione dell'edilizia abitativa privata nei suddetti comuni, in
applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L'anno duemilaquattro, addi' .... del mese di .... in .... nella
casa comunale in piazza .... presso l'ufficio....
Premesso
Che la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)», all'art. 4, comma 87, stabilisce che «Per il
completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004» e al
successivo comma 88 stabilisce che «Ai fini dell'utilizzazione delle
risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti
beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 giugno 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre
mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze»;
Che il decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, ed in
particolare l'art. 30, comma 3, stabilisce che «Per la gestione a
tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di
un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza,
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo»;
Che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale
edilizia statale ed interventi speciali, con decreto n. B3/3173 in
data 5 agosto 2004, ha provveduto a fissare le misure percentuali di
ripartizione del netto ricavo del mutuo in discorso tra i comuni
interessati, che di seguito si riportano:
comune di Bisacquino 1,50%;
comune di Calatafimi 5,50%;
comune di Campofiorito 1,00%;
comune di Camporeale 7,00%;
comune di Chiusa Sclafani 2,00%;
comune di Contessa Entellina 2,50%;
comune di Corleone 1,50%;
comune di Gibellina 3,25%;
comune di Giuliana 1,50%;
comune di Menfi 11,50%;
comune di Monreale 1,50%;
comune di Montevago 4,50%;
comune di Partanna 11,50%;
comune di Poggioreale 2,50%;
comune di Roccamena 3,50%;
comune di Salaparuta 2,50%;
comune di Salemi 11,50%;
comune di Sambuca 7,00%;
comune di Santa Margherita Belice 11,00%;
comune di Santa Ninfa 4,00%;
comune di Vita 3,25%;
Che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
... del ..... pubblicato nella G.U.R.I. n. ... del ....., sono stati
stabiliti i criteri, le modalita' ed i limiti per la contrazione del
mutuo;
Che, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a definire uno
schema di disciplinare di convenzione tra i comuni interessati;
Tutto cio' premesso tra
Il comune di ..... rappresentato dal sig. ..... nella sua
qualita' di ....., domiciliato per la carica presso la casa comunale
di ....., in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n.
... del ..... (c.f. del comune);
(e cosi' via per tutti gli altri comuni interessati);
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1.
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2.
La presente convenzione ha per oggetto la contrazione di un mutuo
quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a
totale carico dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli
interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa
privata nei comuni di Bisacquino, Calatafimi, Campofiorito,
Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Gibellina,
Giuliana, Menfi, Monreale, Montevago, Partanna, Poggioreale,
Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca, Santa Margherita Belice,
Santa Ninfa e Vita, colpiti dai sismi del gennaio 1968, in attuazione
dell'art. 4, commi 87 e 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale
edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 in data 5 agosto
2004.
Art. 3.
Il comune di ..... , individuato quale ente coordinatore,
provvedera', in nome e per conto di tutti i comuni interessati, alla
contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalita' ed i limiti
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
... del..... (c.f. del comune); (e cosi' via per tutti gli altri
comuni interessati);
Art. 4.
I comuni prendono atto che le risorse rivenienti dal mutuo
saranno ripartite tra gli stessi secondo le percentuali stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale
edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 in data 5 agosto
2004.
L'erogazione delle somme ai singoli comuni avverra' secondo le
modalita' indicate all'art. 4 del citato decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. ... del .....
Art. 5.
Le spese derivanti dalla presente convenzione e quelle relative
alle procedure di gara ed alla stipula del contratto saranno a carico
di tutti i comuni interessati, in misura proporzionale alla quota di
risorse spettante ad ogni singolo comune.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato