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Gazzetta Ufficiale N. 199 del 25 Agosto 2004

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 2004
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,ed in particolare l'allegato V, lettera H), punto 4, che prevede
che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da
stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della
Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
Visto l'attestato della regione Marche - Dipartimento sviluppo
economico - con il quale la stessa ha certificato che nel proprio
territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni
climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli
citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole
della regione Marche provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata,
per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive
previste dagli specifici disciplinari di produzione.
Colli Pesaresi;

Bianchello del Metauro;
Verdicchio di Matelica;
Verdicchio dei Castelli di Jesi;
Esino;
Lacrima di Morro d'Alba;
Rosso Conero;
Vernaccia di Serrapetrona;
Colli Maceratesi;
Falerio dei Colli Ascolani;
Offida;
Rosso Piceno;
Rosso Piceno Superiore;
Rosso Piceno Sangiovese;
Rosso Piceno Novello.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le
modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione
parziale compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure piu'
restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di vite di seguito indicate:
Albana B, Aleatico N, Alicante N, Barbera N, Biancame B, Bombino
bianco B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Canaiolo nero N,
Carignano N, Carignano nero N, Chardonnay B, Ciliegiolo N, Fiano B,
Gaglioppo N, Grechetto B, Incrocio bruni 54 B, Lacrima N, Maceratino
B, Maiolica N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia bianca lunga B,
Manzoni B, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco B, Mostosa B,
Passerina B, Pecorino B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero
N, Rebo N, Riesling B, Riesling italico B, Sangiovese N, Sauvignon B,
Tocai friulano B, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B,
Vermentino B, Vernaccia nera N, Petit verdot N, Refosco dal peduncolo
rosso N, Syrah N, Ancellotta N, Colorino N, Foglia tonda N, Malbo
gentile N, Moscato bianco B, Sagrantino N, Teroldego N, Terrano N.
Esse debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due
gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale compresa
l'osmosi inversa, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai
rispettivi disciplinari di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2004

p. Il direttore generale: Liberati


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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