IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i sistemi informatici e statistici
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei trasporti
23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state approvate «Norme
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno
24 novembre 1984 recante norme di sicurezza antincendio per il
trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas
naturale con densita' non superiore a 0,8;
Visto il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti 2 novembre
1987, n. 975, con il quale e' stata approvata la parziale modifica
delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature
di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto
2.5.1 delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio
1971, n. 2445, ed e' stato stabilito che le linee ferroviarie,
realizzate nell'ambito di centri abitati, con impianti aventi
caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere
considerate sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12
del D.L.L. 23 febbraio 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme
relative agli attraversamenti di cui al citato decreto ministeriale
23 febbraio 1971, n. 2445;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1999
recante le modifiche al citato decreto ministeriale del Ministero
dell'interno 24 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alle citate
norme in relazione alle innovazioni tecnologiche, intervenute nella
qualita' dei materiali utilizzati per la realizzazione delle
condotte, nei metodi di posa in opera delle stesse, ed alle obiettive
difficolta', frequentemente incontrate, nella sistemazione dei
congegni di intercettazione;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate con l'allegato al presente decreto le modifiche ai
punti:
2.1.1.3 - 2.1.1.5 - 2.1.2.3 - 2.1.2.7 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.4 -
2.3.6 - 2.3.7 - 2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6 - 2.4.11 - 2.5.1 -
2.5.2 - 4.1.1.5, delle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per
i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto» gia' approvate con il decreto
ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.
Art. 2.
Nelle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio
1971, n. 2445:
l'unita' di misura della pressione chilogrammo per centimetro
quadrato (kg/cmq) e' sostituita con l'unita' «bar» (1 bar = 105
Pascal);
per «gas metano» si intende gas naturale con densita' non
superiore a 0,8.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2004
Il capo Dipartimento: Fumero
Allegato
MODIFICHE ALLE «NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI
E PER I
PARALLELISMI DI CONDOTTE E CANALI CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON
FERROVIE ED ALTRE LINEE DI TRASPORTO» GIA' APPROVATE CON IL DECRETO
MINISTERIALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 23 FEBBRAIO 1971, n. 2445.
Punti:
2. Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di
ferrovie con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti
e canalizzazioni a pelo libero).
2.1 Attraversamenti.
Gli attraversamenti si distinguono in:
interrati (2.1.1);
superiori (2.1.2);
inferiori (2.1.3);
2.1.1 Attraversamenti interrati: sono quelli realizzati con le
condotte interrate al disotto dei binari.
2.1.1.3 La condotta attraversante deve essere contenuta entro un
tubo di maggior diametro (tubo di protezione) avente le
caratteristiche riportate al paragrafo 2.4 e deve avere una pendenza
uniforme non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo.
Nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene di cui al punto
2.3.1, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata
(trivellazione teleguidata, microtunneling o altre simili), puo' non
essere rispettata la pendenza della condotta.
2.1.2 Attraversamenti superiori. Si distinguono in
attraversamenti mediante struttura propria ed attraversamenti con
appoggio su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi
promiscui vari).
2.1.1.5 Nel caso che si debba necessariamente attraversare una
stazione ferroviaria non e' ammesso l'attraversamento di marciapiedi
di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non
e' ammesso altresi' l'attraversamento di fasci di binari aventi
larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30
m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.
2.1.2.3 Non e' ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi
di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non
e' ammesso altresi' l'attraversamento di fasci di binari aventi
larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30
m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.
2.1.2.7 Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio o
sospensione a struttura metallica di pertinenza della ferrovia
attraversata.
Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti non
metallici (esistenti o da costruire per usi promiscui vari) devono
essere realizzati introducendo la condotta nel tubo di protezione di
cui al punto 2.4. Tale tubo di protezione deve essere sistemato in un
cunicolo appositamente predisposto o ricavato sotto il piano di
calpestio del manufatto, oppure puo' essere incorporato nel
sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di cemento, ma
sempre nell'interno delle spallette o balaustre del manufatto.
Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione
appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, per
diametro nominale fino a 350 mm e per pressioni di esercizio non
superiori a 5 bar, posare la condotta senza il tubo di protezione in
un cunicolo ad uso esclusivo, ricavato nell'opera d'arte in grado di
proteggere meccanicamente la condotta stessa, la cui intercapedine
libera deve essere riempita con materiale inerte. Inoltre la condotta
puo' essere direttamente interrata nella massicciata stradale nel
rispetto delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del
Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.3 Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in
opera.
2.3.1 Le condotte in attraversamento devono essere di acciaio
di qualita', salvo i casi in cui il fluido trasportato non ne
consenta l'impiego.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano
l'utilizzo di tubazioni in polietilene, per diametri esterni fino a
315 mm e per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar.
In ogni caso tali condotte non devono avere caratteristiche
inferiori a:
PE 80, Serie 5 - SDR 11 di cui alla norma UNI ISO 4437 e al
decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e
successive modificazioni e integrazioni.
2.3.2 Le sezioni costituenti il tratto di condotta come sopra
detto devono nel caso di condotte in acciaio essere unite di testa
mediante saldatura elettrica ad arco.
Le saldature devono essere tutte radiografate allorche' la
pressione di esercizio e' superiore a 5 bar. L'Ente richiedente
l'attraversamento e' tenuto ad esibire la relativa documentazione,
completata anche dal certificato di accettabilita' rilasciato
dall'Istituto italiano della saldatura o da altro Istituto legalmente
riconosciuto.
Le tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, convoglianti
gas metano, devono essere unite mediante saldatura di testa per
fusione o saldatura per fusione mediante raccordi elettrosaldabili.
Non sono ammesse saldature delle condotte in polietilene all'interno
del tubo di protezione nell'ambito degli attraversamenti.
2.3.4 Gli spessori delle condotte in acciaio devono corrispondere
od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con
la formula sopra riportata. In ogni caso lo spessore minimo delle
condotte in acciaio non deve essere inferiore a 4 mm.
2.3.6 Il tratto di condotta interessante l'attraversamento deve
essere sottoposto ad una prova idraulica in opera pari a 1,5 volte la
pressione dichiarata massima di esercizio. La pressione minima di
prova idraulica non deve mai essere inferiore a 5 bar e deve
mantenersi costante per 2 ore dopo raggiunta la stabilizzazione
(termica, idraulica, ecc.) del sistema.
Per le condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1 la prova di
tenuta puo' essere effettuata anche mediante fluido gassoso inerte o
aria, secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale del
Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.3.7 La pressione di prova idraulica o pneumatica deve essere
controllata con manometro registratore. Il risultato della prova
stessa deve essere verbalizzato.
2.4 Tubo di protezione. Tubi di sfiato e spurghi.
2.4.1 Il tubo di protezione deve essere di acciaio di qualita' ed
avere uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare. Nel
caso di tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, in
attraversamento inferiore, in parallelismo, qualora posate con la
tecnica della trivellazione controllata, il tubo di protezione puo'
essere anche dello stesso materiale della condotta e venga sottoposto
a sollecitazioni non superiori a quelle calcolate per i tubi in
acciaio.
2.4.2 Indipendentemente dai risultati del calcolo di cui al punto
2.4.3 non devono essere adottati spessori minori di 4 mm per le
tubazioni di acciaio.
2.4.4 Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da
assicurare una intercapedine non inferiore a 2 cm e non maggiore di 5
cm.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, che
l'intercapedine libera tra la condotta ed il tubo di protezione
soddisfi le prescrizioni del decreto ministeriale del Ministero
dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.4.6 La condotta portante deve essere posata nell'interno del
tubo di protezione con distanziatori di materiale isolante non
deteriorabile. I distanziatori non devono occupare piu' di un quarto
della sezione dell'intercapedine, e devono essere in numero tale da
garantire che i due tubi non vengano in nessun caso a contatto e
devono essere posti in modo da consentire il libero deflusso dei
liquidi e dei gas. Nel caso di condotte in polietilene di cui al
punto 2.3.1, con tubo di protezione dello stesso materiale, i
distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi.
2.4.11 Il tubo di protezione deve essere munito anche di tubo di
spurgo della intercapedine da collocare in prossimita' della
estremita' piu' bassa del tubo stesso.
Il tubo di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle di cui al
successivo punto 2.5.1.
Esso deve avere il diametro non inferiore a 20 mm. Nel caso di
tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la
tecnica della trivellazione controllata, il tubo di spurgo puo'
essere omesso.
2.5 Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.
2.5.1 A monte ed a valle dell'attraversamento, in corrispondenza
delle estremita' del tubo di protezione devono essere costruiti due
pozzetti contenenti ciascuno: una presa per manometro, le eventuali
apparecchiature relative alla protezione catodica, di cui al
paragrafo 2.6, le prese agibili per il controllo periodico dello
stato elettrico della condotta e del tubo di protezione, il terminale
del tubo di spurgo dell'intercapedine fra tubo di protezione e
condotta. Detto terminale deve essere munito di una idonea chiusura
di sicurezza.
E' tuttavia ammesso che le apparecchiature ed i congegni di cui
sopra vengano sistemati nel modo seguente:
le prese per manometro, nelle camerette, nei pozzetti interrati
o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione;
le prese elettriche agibili per il controllo della situazione
elettrica della condotta e del relativo tubo di protezione, su
pozzetti o su armadietti a piantana ubicati presso i tubi di sfiato;
i pozzetti di ricovero dei terminali dei tubi di spurgo
dell'intercapedine tra condotta e tubo di protezione, in
corrispondenza o nelle vicinanze delle estremita' del tubo di
protezione medesimo, ma in ogni caso a distanza non minore di 3 m dal
piede del rilevato o 5 m dal ciglio delle trincee, anche se cio'
comporta un aumento della anzidetta minima distanza di 10 m.
2.5.2 Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed a
valle dell'attraversamento. Gli organi di intercettazione devono
essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa
essere rapido l'intervento per intercettare il flusso in caso di
necessita', e, ad una distanza fra loro non maggiore di 1000 m. La
predetta distanza di 1000 m in deve intendersi misurata sull'asse
della condotta. Gli organi di intercettazione anzidetti devono essere
protetti da camerette interrate o pozzetti interrati o da recinti in
modo che la loro manovra possa essere effettuata soltanto dal
personale addetto.
Ciascuna cameretta, ciascun pozzetto interrato o ciascun recinto
non puo' in nessun caso trovarsi a meno di 20 m dalla rotaia piu'
vicina. La predetta distanza di 20 m deve intendersi misurata sulla
ortogonale all'asse del binario.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, con
pressioni superiori a 5 bar, che gli organi di intercettazione
possono essere ubicati ad una distanza tra loro superiore a 1000 m ma
inferiore a 2000 m, a condizione che sia previsto un sistema
automatico o manuale che permetta l'immediata attivazione degli
organi di intercettazione in caso di avaria.
NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI
DI FERROVIE
CON CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE.
4.1.1.5 Non e' ammesso l'attraversamento di marciapiedi di
stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non e'
ammesso altresi' l'attraversamento di fasci di binari aventi
larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30
m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato