Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Validita' di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre
2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
(( 3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1
e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )).
(( 4. (Comma soppresso) )).
(( 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1994, n.
167), reca «Disposizioni urgenti in materia di occupazione
e di fiscalizzazione degli oneri sociali».
- Per il comma 4, soppresso in sede di conversione, si
rinvia all'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui
mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi
alluvionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 20 agosto 2004, di cui, per opportuna conoscenza, qui
si riporta il testo:
«Art. 1 (Proroga dei contratti di lavoro presso il
CNIPA). - 1. Il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i
contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro
il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186. La predetta proroga non puo' comunque superare la
data del 31 dicembre 2004.».
Art. 1-bis.
(( Riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri )).
(( 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al
personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli
marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti
del personale militare appartenente alle categorie del congedo,
neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista
dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni )).
(( 2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di
ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di
cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto,
salvo quanto previsto dal comma 9 )).
(( 3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il
personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 )).
(( 4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di
cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianita'
eventualmente previste dalle restanti tabelle )).
(( 5. Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote
ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora
valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire
la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione
)).
(( 6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al
comma 2 consegue il grado superiore, e' escluso dalle aliquote di
avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se e' stato gia'
valutato e promosso )).
(( 7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di
permanenza nel grado e' di sei anni )).
(( 8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni
di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al
cessare delle cause impeditive e' sottoposto a valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi
dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196
del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo )).
(( 9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla
tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti senza mantenere l'anzianita' maturata nel grado di
provenienza. La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo
giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi
terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una
commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo
le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del
1983, e successive modificazioni )).
(( 10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria
per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono
inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita'
giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al
presente decreto )).
(( 11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da
attribuire ai sensi del comma 10, e' stabilito con decreto del
Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della
consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli
determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie
di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni )).
(( 12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria
gia' determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento
per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002
non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al
comma 11 )).
(( 13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi
dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di
anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto )).
(( 14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo
maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno
2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del
personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata
per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle
Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del
predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive
modificazioni )).
(( 15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del
31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi
minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento )).
(( 16. Il trattamento economico spettante per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e' corrisposto a decorrere
dal 1° gennaio 2003 )).
(( 17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di
primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto
aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003 )).
(( 18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella
qualifica o nell'anzianita' di grado ovvero di qualifica tra il
personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a
ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si
provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei
provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia,
di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 )).
(( 19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per
l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si
provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma
155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 )).
(( 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
(( 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 6-ter, 16, 17,
19, 20 e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O.):
«Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
b) Marina
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.
c) Aeronautica
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo.
b) Marina
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
primo maresciallo.
c) Aeronautica
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
marescialli e' cosi' costituita:
a) Esercito
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi
marescialli);
b) Marina
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi
marescialli);
Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
c) Aeronautica
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi
marescialli)».
«Art. 6-ter (Norme transitorie). - 1. In deroga alle
disposizioni dell'art. 6-bis, comma 1, fermi restando gli
altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo
e all'art. 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto
aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con
decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1° gennaio:
2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico
sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di
«luogotenente» ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis,
avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i
sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
il grado di maresciallo maggiore con qualifica di
"aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
della difesa con proprio decreto determina il numero di
qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere
superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali
di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima
delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4
dell'art. 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata e della trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
determina annualmente i criteri per il progressivo e
graduale aumento delle anzianita' richieste per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il
numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle
attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis».
«Art. 16 (Periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). -
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente per essere
valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o
categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i
periodi minimi di comando, di attribuzioni specifice, di
servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i
corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2",
"C/3", allegate al presente decreto».
«Art. 17 (Aliquote di avanzamento). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per
l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote
definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni
anno.
2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il
personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto
alle condizioni di cui all'art. 16.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a
riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o
dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi
motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima
della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi
nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione
sospende la valutazione o cancella il personale interessato
dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di
fuori dei predetti casi, le commissioni competenti
ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla
pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la
valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data
comunicazione della sospensione della valutazione e dei
motivi che l'hanno determinata.
5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote,
per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute,
le condizioni di cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi
del comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4, e' apposta
riserva fino al cessare delle cause impeditive.
6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le
stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile per la valutazione.
6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del
servizio permanente di cui all'art. 1 che sia stato
condannato con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto
mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
istituzioni ovvero lesivi del prestigio
dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da
ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di
transito da un ruolo ad un altro».
«Art. 19 (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a
scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui
all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo
art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da
conferire sono cosi' determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli
dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro
d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in
ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo di permanenza previsto
dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto;
b) il restante personale e' sottoposto a seconda
valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione
delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno
successivo. Di essi:
1) la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo,
previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto
al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle
"B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo
terzo del personale da promuovere in prima valutazione
nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda meta' viene promossa in ordine di
ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo
rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate
tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo
il
personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno.
3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non
anteriore a quella di promozione del pari grado che lo
precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione
per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta,
prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale
attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con
i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause
impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate
nei precedenti commi.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma
2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i
titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.».
«Art. 20 (Avanzamento al grado di primo maresciallo). -
1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi
corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli
ed esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo
maresciallo e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze
determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre
di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e
gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso
e' limitata a non piu' di due volte.
4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di
cui al comma 4 e viceversa.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori
del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e
gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di
merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I
marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi
del com-ma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacita' professionali posseduti».
«Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). -
1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre
1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo
l'anzianita' di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del
ruolo dei marescialli:
a) nel grado primo maresciallo, i marescialli
maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con
qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i
marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
nei quadri d'avanzamento formati entro la data del
31 agosto 1995;
b) nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli
ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei
quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto
1995.
2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote
straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i
sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212,
nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi
agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati,
rispettivamente, nei gradi di primo maresciallo e di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo
promosso dei quadri ordinari e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai
precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado
precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli
fini giuridici.
5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo
senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
provenienza.
6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel
grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6
vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della
successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e
gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
3.
8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
alla predetta data immessi nel servizio permanente con il
grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente
contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge
10 maggio 1983, n. 212.
9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle
commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge
stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio
permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi
delle presenti disposizioni.
10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad
anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di
sergente e gradi corrispondenti al compimento del
dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono
promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti,
previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma
volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995
abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data
immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore
e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal
reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di
cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo
e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed
inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo
alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti
dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento
con rapporto di impiego e' effettuato secondo le
disposizioni del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti
degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione
a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo
sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote
determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla
valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al
venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i
medesimi criteri fissati dalle predette leggi e,
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella
graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli
stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla
citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
ai sensi del presente articolo».
- Si riporta il testo degli articoli 32, 35 e 46 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O.):
«Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al
precedente articolo sono costituite come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali
il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente
maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore
capo scelto o gradi corrispondenti della Marina e
dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui
appartiene il personale da valutare alla data del
1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte
della Commissione almeno per l'intero anno solare.
1-bis. Per il Corpo della Guardia di finanza, la
commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31
della presente legge e' costituita come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali
il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il
meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante
o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto,
rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del
ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e
finanzieri", che possa far parte della Commissione almeno
per l'intero anno solare a cui si riferiscono le
valutazioni da effettuare.
2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di
avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue:
presidente: generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia
disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in
ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente
attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette
ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il
ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di
segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo
ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di
valutazione di personale del ruolo ispettori,
sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano
far parte della Commissione almeno per l'intero anno
solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare».
«Art. 35. Le commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto
di merito secondo i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente
per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra,
benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o
in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi
ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed
esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi ottenuto
e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base
della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei
fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del
punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni
del giudizio di non idoneita'.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in
vigore.
(Abrogato)».
«Art. 46. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al
pari grado in servizio e con anzianita' di servizio
corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo
della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di famiglia.
Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
69, primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n.
113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al
sottufficiale dell'ausiliaria.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria,
durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al
sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in
relazione a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del
trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti
biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo
trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in
precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e'
liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo
trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati
degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in
ausiliaria prima del richiamo stesso».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
2001, n. 133, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 2 del
decreto medesimo:
«Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate). - 1.
L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche
per ciascuna delle categoria di personale indicate
all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A"
allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del
personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Commi da 1 a 77: omissis).
78. (Abrogato).
(Commi da 79 a 154: omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia.
(Commi da 156 a 172: omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (abrogata);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis.
Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli
organi interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al
Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
Art. 1-ter.
(( Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))
(( 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «dei ruoli di cui all'articolo 23»;
b) il comma 9 e' abrogato )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario). Si
riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 24 (Trattamento economico). (Art. 24 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 13
del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
modificato prima dall'art. 9 decreto legislativo n. 387 del
1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del
1998). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di
dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e
responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e'
definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, com-ma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. (Abrogato).».
Art. 1-quater.
(( Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo )).
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«E' inoltre data facolta' ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione
degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino
al compimento del settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data
facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici
ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto
conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del
personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34,
comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3,
commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto
in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro
derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione
di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici e non
rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16, come modificato dal
presente decreto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, recante «Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, supplemento ordinario):
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - E' in
facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti. E' inoltre data facolta' ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per i riferimenti al
predetto decreto legislativo si vedano le note all'art.
1-ter):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1.
(Omissis).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
(Commi da 2-bis a 28: omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 22, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario:
«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - (Commi
da 1 a 21: omissis).
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e
previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio di contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti
dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
(Commi da 23 a 25: omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 53 e 69, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per i riferimenti alla
predetta legge si vedano le note all'art. 1-bis):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Commi da 1 a 52: omissis).
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i
limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole
universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.
Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle
amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
nel limite complessivo di 200 unita'.
(Commi da 54 a 68: omissis).
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo
esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo
le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti
dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
(Commi da 70 a 77: omissis).
78. (Abrogato).
(Commi da 79 a 172: omissis).».
Art. 2.
(( Misure relative alla Societa' Dante Alighieri ))
(( 1. (Comma soppresso) )).
(( 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e
pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la
predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e
finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle
predette condizioni non si considera attivita' commerciale )).
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca
il «Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario). La sezione II
del predetto decreto reca «Disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.».
Art. 3.
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto
di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al
personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale
appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni
normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400
del 1988.
Riferimenti normativi:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
supplemento ordinario). Si riporta il testo dell'art. 12,
come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera h), della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario).
Art. 3-bis.
(( Mobilita' del personale dirigenziale ))
(( 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: «E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei
posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto» )).
(( 2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresi',
entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e
riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli
incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e del
termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle
amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati
prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalita' individuate
con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto. Si riporta, altresi', il testo degli
articoli 19 e 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001
(Per i riferimenti al predetto decreto legislativo si
vedano le note all'art. 1 -ter):
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15
del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - (Art.
28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
poi dall'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5-bis del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni
di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali
all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro
il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano,
altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi
dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi
5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle
amministrazioni interessate, con inserimento nella banca
dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo le modalita'
individuate con circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Art.
19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - (Art. 33 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art.
18 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1.».
Art. 3-ter.
(( Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali
))
(( 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il
quadriennio di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso
altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica )).
(( 2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni )).
(( 3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e
provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e
l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per il testo
dell'art. 30 del predetto decreto si rinvia alle note
all'art. 3-bis (per i riferimenti al decreto legislativo n.
165 del 2001 si vedano le note all'art. 1-ter):
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva) (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenite ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita)
(Art. 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in
appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.