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Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3 Gennaio 2004

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 5 dicembre 2003
Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art.
5, comma 2, lettera g), che prevede l'istituzione presso la Finest
S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa'
medesima con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per
l'acquisizione temporanea di partecipazioni societarie fino al 40 per
cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese
partecipate e comunque per un importo non superiore a
Euro 516.456,00;
Vista la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di
cui all'art. 1 della citata legge n. 84/2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 31 ottobre
2002, n. 378 di ripartizione dei fondi della legge n. 84/2001 di
competenza del Ministero, che ha attribuito alla Finest S.p.a., per
le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), la somma
complessiva di Euro 5.083.980,00 di cui Euro 2.541.990,00 in conto
residui 2001 ed Euro 2.541.990,00 in conto competenza 2002;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 giugno
2003, in base al quale la somma di Euro 1.345.920,00, gia' assegnata
con il decreto ministeriale n. 378/2002, art. 1, comma 1, lettera b)
agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) della legge n.
84/2001, e' assegnata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 2,
lettera g) della medesima legge n. 84 e va pertanto ad aumentare, per
un importo corrispondente, la somma gia' assegnata per tali finalita'
dal citato decreto ministeriale n. 378/2002;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
«Disposizioni in materia di commercio estero» e successive
modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle
attivita' economiche e della cooperazione internazionale della
regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe» e successive modificazioni;
Considerato che il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera g) ha
natura di fondo rotativo, perche' e' costituito dallo stanziamento
iniziale di Euro 6.429.900,00 ed e' successivamente alimentato dai
proventi derivanti dalla gestione e dall'impiego della liquidita' e
dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle
partecipazioni;
Considerato che l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
prevede l'istituzione di fondi rotativi da parte del Ministero delle
attivita' produttive per favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane;
Considerato, infine, che:
l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge n. 84/2001 prevede
l'acquisizione di quote di capitale di rischio fino al 40% del
capitale o del fondo sociale delle societa' o imprese partecipate;
ai sensi della legge n. 19/1991 la Finest S.p.a. puo' acquisire
fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte
salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste
per l'attivita' della Finest S.p.a. dalla delibera del C.I.P.E.
adottata il 15 luglio 2003;
occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra le due
leggi predette, al fine di contenere la partecipazione pubblica
complessiva entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale
di ciascuna impresa partecipata all'estero;
Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del
26 agosto 2003, con cui e' stato istituito il Comitato di indirizzo e
di rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua
composizione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001
concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al
sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita'
produttive, on.le Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari
funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001; a
norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intendono per:
legge: la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica»;
fondo: il fondo rotativo di cui all'art. 2 del presente decreto,
istituito ai sensi e per le finalita' dell'art. 5, comma 2, lettera
g) della legge n. 84/2001, tenuto conto dell'art. 46 della legge n.
273/2002, al quale sono imputate le disponibilita' complessive pari a
Euro 6.429.900,00, trasferite alla Finest S.p.a. con il presente
decreto e per le finalita' qui stabilite;
societa' destinatarie e investimento: le piccole e medie imprese
italiane, che rientrano nei parametri fissati dalle norme CE in
vigore, che acquisiscono, anche in associazione con altre imprese
nazionali, quote di capitale di rischio in societa' o imprese
costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica
(investimento);
Paesi dell'area balcanica: i Paesi individuati con la delibera
del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1
della legge (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Stato di
Serbia-Montenegro);
intervento: acquisizione da parte della Finest S.p.a., a valere
sulle disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
presente decreto ed in nome e per conto del Ministero delle attivita'
produttive, di quote di capitale di rischio, aggiuntive
all'intervento Finest S.p.a. in societa' o imprese costituite o da
costituire in Paesi dell'area balcanica, per un importo non superiore
a Euro 516.456,00 a carico del fondo, per ogni singola operazione;
intervento Finest S.p.a.: acquisizione da parte della Finest
S.p.a., in nome e per conto proprio ed ai sensi della legge n.
19/1991 e successive modificazioni, di partecipazioni in societa' o
imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica;
comitato: il comitato di indirizzo e rendicontazione istituito
con il decreto ministeriale indicato nelle premesse;
ministero: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione
generale per le Politiche di internazionalizzazione;
soggetto gestore: la Finest S.p.a., istituita dalla legge
9 gennaio 1991, n. 19, cui e' stata attribuita la gestione degli
interventi agevolativi di sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo finanziati con le disponibilita' dei fondi presso
di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.
Fondo rotativo
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero delle attivita'
produttive, il fondo rotativo per l'acquisizione da parte della
Finest S.p.a., in nome e per conto del Ministero delle attivita'
produttive, di quote di capitale di rischio in societa' o imprese
costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.
2. Il fondo e' trasferito al soggetto gestore che lo gestisce
utilizzandolo, con finalita' di capitale di rischio (venture
capital), per l'acquisizione temporanea ai sensi del comma 1, ed
aggiuntiva rispetto all'intervento della Finest S.p.a. in nome e per
conto proprio ai sensi della legge n. 19/1991 e successive
modificazioni, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del
capitale o fondo sociale delle societa' o imprese costituite o da
costituire nei Paesi dell'area balcanica e per un importo non
superiore a Euro 516.456,00 a carico del fondo, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge e secondo la
disciplina del presente decreto.
3. La dotazione del fondo e' costituita:
a) dalle disponibilita' pari ad Euro 6.429.900,00;
b) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle
liquidita' del fondo;
c) dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione
delle partecipazioni nel capitale di rischio, secondo quanto previsto
dal successivo art. 6;
d) dalle somme individuate a seguito e per effetto di ulteriori
interventi normativi.

Art. 3.
Finalita' e campo di applicazione
1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2
e' aggiuntivo rispetto all'intervento Finest S.p.a.
2. L'intervento, sommato a quello della Finest S.p.a. non puo'
essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo
ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di
quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle della
Finest S.p.a.

Art. 4.
Richieste di intervento
1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Finest
S.p.a. che le istruisce e devono contenere la dichiarazione di
conoscenza delle disposizioni relative al funzionamento del fondo.
2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del Consiglio di
amministrazione della Finest S.p.a. sull'intervento di sua
competenza, ovvero, se questa e' stata gia' adottata, entro novanta
giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la
richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che
le esaminera' alla prima riunione utile.

Art. 5.
Comitato di indirizzo e di rendicontazione
1. Il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con decreto
n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la sua composizione sono
stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, e' l'organismo
competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere
sulle disponibilita' del fondo relativo.

Art. 6.
Modalita' di acquisizione e cessione delle partecipazioni
1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative
all'intervento del fondo, che devono essere cedute entro otto anni
dall'acquisizione, e' determinato con gli stessi criteri generali
previsti per le cessioni delle partecipazioni acquisite ai sensi
della legge n. 19/1991;
2. Alle societa' destinatarie dell'intervento del fondo non possono
essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di
riacquisto;
3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente
comma 2, puo' adottare, strumenti contrattuali di contenuto simile a
quello che caratterizza l'intervento della Finest S.p.a., tenendo
conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo.
Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la
costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il
rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di
riferimento.

Art. 7.
Controlli
1. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di
intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione e/o da parte del
soggetto gestore.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Finest il
programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi
per le relative valutazioni di competenza.
3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli di cui al
presente articolo e' a carico del fondo rotativo.

Art. 8.
Ulteriori competenze del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del
presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi
mediatici, effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le
operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente
art. 6.
2. Predispone, inoltre, il rendiconto annuale del fondo, di cui
tiene la contabilita'.

Art. 9.
Convenzione Ministero attivita' produttive - Finest
1. I rapporti fra il Ministero ed il soggetto gestore saranno
regolati da apposita convenzione.
2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le
spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e
tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 10.
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 5 dicembre 2003
Il Vice Ministro: Urso


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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