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Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3 Gennaio 2004

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2003

Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, che le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) devono allegare al modello di comunicazione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1998.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva previsto
dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 luglio 2003, n. 266.
1.1. E' approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, annesso
al presente provvedimento, da presentare in allegato al modello di
comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze
19 gennaio 1998, da parte delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, per l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS.
1.2. La dichiarazione sostitutiva e' resa dal legale rappresentante
della ONLUS e sottoscritta secondo le modalita' di cui all'art. 21,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1.3. Nella dichiarazione sostitutiva sono attestate le attivita'
svolte ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
1.4. Il modello di comunicazione, approvato con decreto del
Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, corredato della dichiarazione
sostitutiva, e' spedito in plico senza busta raccomandato con avviso
di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate, nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, che ne restituisce
uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di
protocollazione.
2. Reperibilita' del modello.
2.1. Il modello di cui al punto 1, puo' essere prelevato
gratuitamente dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle
finanze www.finanze.it o dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it
2.2. E' autorizzata, comunque, la riproduzione fotostatica del
modello dalla Gazzetta Ufficiale, ove e' pubblicato, purche' sia
garantita la chiarezza e la leggibilita' dello stesso.
Motivazioni.
Il presente provvedimento e' emanato in forza dell'art. 2, comma 3,
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio
2003, n. 266.
L'art. 1 del suddetto decreto n. 266 del 2003 stabilisce che
l'iscrizione all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di
apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali
dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio fiscale dell'organizzazione previo controllo dell'esistenza
dei requisiti previsti dall'art. 10 del predetto decreto legislativo.
Al fine di consentire il controllo dell'esistenza dei requisiti
previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 luglio 2003, n. 266, prevede che alla comunicazione redatta
secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
19 gennaio 1998 e' allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal
legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalita'
di cui all'art. 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 66; art. 67, comma 1; art. 71,
comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente le
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'amministrazione finanziaria.
Disciplina normativa di riferimento.
Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della
denominazione di ONLUS, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460, adottato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266.
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il
riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
Decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 concernente
l'approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.


Roma, 29 dicembre 2003
Il direttore: Ferrara

Allegato

pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 33
pag. 34

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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