L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 27 novembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli
articoli 44 e 50;
Vista la delibera n. 290/01/CONS, recante «Determinazioni di
criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio
nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2001;
Vista la delibera n. 344/01/CONS, recante «Determinazione del tasso
medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilita'
predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001;
Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom
Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2002;
Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 27 giugno 2002;
Vista la delibera n. 14/02/CIR, recante «Servizio universale:
applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo
netto per l'anno 2001»;
Vista la delibera n. 399/02/CONS, recante «Linee guida per la
contabilita' a costi correnti per gli operatori notificati di rete
fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della
contabilita' regolatoria da parte degli operatori mobili»; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3, dell'8 gennaio 2003;
Vista la delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del
27 novembre 2002;
Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom
Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 aprile
2003;
Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta
di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003;
Vista la delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
12 giugno 2003;
Sentita in audizione la societa' Telecom Italia il giorno
25 settembre 2003;
Sentite in audizione le societa' Albacom, Edisontel, Fastweb,
Plug-it, Tele2, Tiscali, Wind Telecomunicazioni il giorno
26 settembre 2003;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. Il procedimento istruttorio.
1. La quota di surcharge rappresenta una quota addizionale
minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi
per il servizio di interconnessione per la raccolta delle chiamate
originate da telefonia pubblica.
2. Il servizio di telefonia pubblica e' offerto attraverso apparati
telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi
(moneta, schede o carte pre-pagate, carte di credito) installati di
norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle
sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre
aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali. Tali apparati
sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di
accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del
tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il
trasporto della chiamata e' effettuato utilizzando la rete di
interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e
commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di
telefonia pubblica e' quindi caratterizzato oltre che dai costi
concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi
agli impianti ed alle reti di accesso che data la natura del
servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata
(residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un
canone.
3. Relativamente ai mezzi di pagamenti utilizzati per il servizio
di telefonia pubblica, giova puntualizzare che le cosiddette schede
telefoniche pre-pagate sono emesse esclusivamente da Telecom Italia e
sono interscambiabili con le monete come mezzo di pagamento ed ad
esse si applicano i prezzi della telefonia pubblica fissati
dall'Autorita'. Le cosiddette carte telefoniche sono invece messe in
commercio sia da Telecom Italia sia dagli operatori concorrenti e
consentono, attraverso una chiamata ad un numero gratuito, di
raggiungere il numero chiamato (nazionale o internazionale) con un
prezzo minutario determinato dall'operatore emittente la carta.
4. Il finanziamento dei costi del servizio di accesso da telefonia
pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai
corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e
affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva e'
applicata sia nei prezzi minutari «generalizzati» offerti da Telecom
Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse
dalla stessa societa', sia nel caso di traffico originato da clienti
utilizzanti carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e
dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte
dei costi relativi alla telefonia pubblica attraverso il fondo del
servizio universale.
5. Nell'offerta di riferimento 2003, Telecom Italia ha proposto un
significativo aumento della quota di surcharge da 5,22
Eurocent/minuto a 7,13 Eurocent/minuto, pari a circa il 36%.
L'Autorita', alla luce del rilevante aumento richiesto da Telecom
Italia per il 2003, ha disposto, all'art. 4, comma 1, della delibera
11/03/CIR, concernente l'approvazione dell'Offerta di riferimento per
l'anno 2003, lo svolgimento di uno specifico procedimento finalizzato
alla definizione di specifici criteri per la determinazione del
valore della quota di surcharge applicati da Telecom Italia. Tale
procedimento e' stato avviato in data 16 settembre 2003.
6. Lo scopo del procedimento e' stato quindi quello di definire la
metodologia economico-contabile per la determinazione della quota di
surcharge per il servizio di accesso alla telefonia pubblica.
7. Nel corso della fase istruttoria, sono stati convocati in
audizione Telecom Italia e gli operatori interconnessi ai quali e'
direttamente applicata la quota di surcharge, che, nel corso del
procedimento relativo all'approvazione dell'Offerta di riferimento
2003, avevano presentato osservazioni sull'aumento della quota di
surcharge. Telecom Italia e' stata sentita in data 25 settembre 2003,
mentre in data 26 settembre 2003 sono stati sentiti in audizione gli
operatori Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali e Wind
Telecomunicazioni. L'Autorita' nel corso delle audizioni ha
sollecitato l'invio di memorie scritte. Sono state ricevute memorie,
oltre che da Telecom Italia, Albacom, Edisontel/Plug it, Tele2,
Tiscali e Wind, anche dalle societa' Welcome Italia e Trans World
Communication Italia.
8. L'Autorita' ha quindi acquisito, nel corso della fase
istruttoria, informazioni in merito alla metodologia di calcolo della
quota di surcharge utilizzata da Telecom Italia per determinare il
valore per il 2003. L'Autorita' ha anche richiesto da Telecom Italia
ulteriori informazioni sulla metodologia ed i dati contabili.
Relativamente ai dati contabili, Telecom Italia ha fatto riferimento
ai dati gia' forniti nell'ambito del procedimento concernente
l'approvazione dell'Offerta di riferimento 2003, che sono stati
integrati da ulteriori comunicazioni, nonche' ai dati sulla telefonia
pubblica contenuti nella propria relazione all'Autorita' sul calcolo
del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.
9. Considerati i possibili effetti, ancorche' indiretti, fra quote
di surcharge e contributo al fondo del servizio universale,
l'Autorita' ha anche convocato in audizione i soggetti (Telecom
Italia Mobile - TIM -, Vodafone Omnitel e Wind) che, relativamente
all'anno 2001, sono stati chiamati a contribuire al fondo.
L'operatore Vodafone Omnitel convocato con lettera del 22 settembre
2003, prot. n. 4061/03/NA, non ha pero' ritenuto di intervenire nel
procedimento mentre l'operatore TIM, convocato con la medesima
lettera, ha inviato una memoria scritta.
2. Le posizioni degli operatori.
10. Telecom Italia ha fornito informazioni in merito
all'applicazione della quota di surcharge ed alla metodologia di
calcolo utilizzata per la fissazione di tale quota nell'Offerta di
riferimento dell'anno 2003. Telecom Italia ha dichiarato che la quota
di surcharge e' finalizzata al recupero dei costi del servizio di
accesso alla telefonia pubblica, che includono i costi relativi agli
elementi della rete di distribuzione compresi tra la cartolina di
centrale SGU (Stadio di Gruppo Urbano) e la cosiddetta borchia
d'utente, nonche' i costi afferenti gli apparati e le postazioni
telefoniche pubbliche. L'applicazione di tale quota e' giustificata,
secondo Telecom Italia, dal fatto che il servizio di accesso da
postazioni telefoniche pubbliche non e' finanziato da alcun canone
contrariamente a quanto avviene per il servizio di accesso da
telefonia privata (residenziale o affari). Pertanto i costi del
servizio di accesso da telefonia pubblica sono finanziati con un
incremento del costo minutario.
11. Relativamente alla metodologia di calcolo della quota di
surcharge, Telecom Italia ha dichiarato che le relative condizioni
economiche minutarie sono determinate dividendo i costi (rete di
accesso, apparati e postazioni) di tutte le PTP (Postazioni
Telefoniche Pubbliche) installate sul territorio nazionale per il
volume di traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico
fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia
ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche)
originato dai clienti degli operatori interconnessi. Secondo Telecom
Italia, e' necessario considerare tutte le postazioni in quanto i
clienti di tali altri operatori hanno accesso anche alle PTP soggette
agli obblighi di servizio universale e per le quali la stessa Telecom
Italia dichiara un costo netto.
12. Telecom Italia ha, inoltre, dichiarato che la riduzione,
verificatasi nel corso degli ultimi anni, del traffico originato
dalla telefonia pubblica e' alla base dell'incremento di surcharge
proposto da Telecom Italia.
13. Telecom Italia ha, infine, fatto presente che le variazioni
della quota di surcharge sono trasferite alle proprie offerte alla
clientela finale con un ritardo temporale di circa 60 giorni,
necessario sia alla distribuzione commerciale delle proprie carte
telefoniche pre-pagate sia all'adeguamento delle piattaforme software
per la tariffazione.
14. Nel corso del procedimento alcuni operatori interconnessi hanno
sollevato una questione preliminare riguardante la coerenza
dell'applicazione della quota di surcharge in relazione alla
normativa nazionale e comunitaria concernente gli obblighi di
servizio universale. In particolare, secondo gli operatori, la
determinazione dell'orientamento al costo del servizio di accesso
alla telefonia pubblica, sulla base dell'attuale parco di postazioni
telefoniche pubbliche, sarebbe in contrasto con il finanziamento che
Telecom Italia percepisce dagli operatori contribuenti al fondo per
il costo netto della telefonia pubblica. Gli operatori ritengono,
altresi', che, essendo la telefonia pubblica in perdita strutturale,
come dimostrato dalla contabilita' regolatoria, gli eventuali
incrementi di costi minutari della telefonia pubblica dovrebbero
essere finanziati unicamente attraverso il meccanismo di
contribuzione al fondo del servizio universale e non attraverso
l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta per le chiamate
originate da telefonia pubblica.
15. In merito alla relazione tra la quota di surcharge ed il costo
netto del servizio universale, un operatore, nel sottolineare la
necessita' di chiarire tale relazione, ritiene che qualora Telecom
Italia non potesse recuperare tutti gli oneri legati alla messa a
disposizione del servizio attraverso la quota di surcharge, gli
stessi oneri andrebbero ad incrementare il costo netto del servizio
universale. L'operatore osserva che tale costo e' ripartito tra un
numero ristretto di operatori che, peraltro, potrebbero non essere
presenti nel mercato interessato dalla quota di surcharge.
16. Gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato quanto
segue:
a) l'applicazione della quota di surcharge puo' comportare
effetti distorsivi sul segmento di mercato costituito dalle chiamate
originate da telefonia pubblica in quanto l'incremento del prezzo dei
servizi di raccolta da telefonia pubblica riduce i volumi di traffico
innescando un evidente circolo vizioso che comporta un successivo
incremento dei costi unitari di surcharge;
b) l'eventuale quota di surcharge dovrebbe essere assoggettata ad
un meccanismo di controllo di lungo periodo di tipo network cap al
fine di garantire da un lato la prevedibilita' nel breve-medio
periodo, nell'Offerta di riferimento, delle condizioni economiche
della surcharge, e dall'altro il perseguimento di obiettivi di
efficienza da parte di Telecom Italia;
c) risulta necessario assicurare la trasparenza relativa ai
transfer charge interni di Telecom Italia tra aggregato regolatorio
Commerciale ed aggregato regolatorio Accesso per il servizio di
accesso alla telefonia pubblica, al fine di garantire parita' di
trattamento;
d) dalla valutazione dei prezzi applicati da Telecom Italia alle
proprie carte telefoniche pre-pagate, la quota di surcharge applicata
internamente risulterebbe inferiore a quella richiesta agli operatori
interconnessi. Inoltre la valorizzazione della quota applicata
internamente da Telecom Italia dovrebbe essere effettuata decurtando,
dal valore facciale delle carte, gli importi dell'lVA e dei costi
relativi alla distribuzione delle carte telefoniche pre-pagate,
sempre al fine di garantire parita' di trattamento;
e) le variazioni del prezzo comprensivo della quota di surcharge
per i servizi di raccolta da telefonia pubblica richiedono tempi di
adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione e tempi di
adeguamento della distribuzione commerciale compresi tra 40 e 90
giorni.
3. Le valutazioni dell'Autorita'.
3.1. La determinazione della quota di surcharge.
17. La metodologia di calcolo della quota di surcharge utilizzata
da Telecom Italia include tutte le postazioni telefoniche pubbliche
ivi incluse quelle soggette agli obblighi di servizio universale, di
cui alla delibera n. 290/01/CONS. Tale metodologia ha quindi come
effetto l'integrale recupero dei costi legati alla surcharge
attraverso l'applicazione di un prezzo di interconnessione.
18. L'Autorita' ritiene che la metodologia utilizzata da Telecom
Italia, operatore soggetto agli obblighi di fornitura del servizio
universale in relazione alla telefonia pubblica, non consideri in
maniera opportuna i meccanismi attraverso i quali i maggiori oneri
derivanti da tali obblighi vengono recuperati. A tale riguardo
occorre ricordare che l'art. 3, comma 4, dell'allegato 11, del
decreto legislativo, n. 259 del 1° agosto 2003 prevede che: «il
finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui
ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente mediante la contribuzione al
fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare
prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del
servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute
a contribuire allo stesso fondo». Pertanto, gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale,
valutati nel costo netto dichiarato da Telecom Italia, devono essere
finanziati esclusivamente mediante la contribuzione al fondo e non
attraverso l'applicazione di quote supplementari ai prezzi di
interconnessione.
19. Qualora la quota di surcharge fosse invece posta pari a 0
(rectius non applicata), si ridurrebbero, a parita' di volumi e di
prezzi wholesale, i ricavi provenienti dal traffico. Tale riduzione
provocherebbe pertanto un incremento del costo netto per le
postazioni di telefonia pubblica ricadenti sotto gli obblighi di
servizio universale. Inoltre e relativamente agli apparati non a
servizio universale, che costituiscono all'incirca il 50% del totale
delle postazioni (240.000), Telecom Italia non potrebbe recuperare
interamente i costi del servizio di accesso, in quanto i ricavi da
traffico compenserebbero i soli costi del trasporto delle chiamate.
Occorre inoltre rilevare che in tale ipotesi, gli operatori
interconnessi che dovessero utilizzare il servizio di raccolta da
telefonia pubblica non verrebbero a sostenere costi loro pertinenti e
relativi all'utilizzo degli apparati e della rete di accesso. In tale
ipotesi verrebbe quindi violato il principio di causalita', che
prevede l'attribuzione ed il recupero dei costi in coerenza con la
causa che ha generato i costi medesimi.
20. Per le motivazioni di cui al precedente punto 18, non appare,
d'altronde corretto recuperare, attraverso la quota di surcharge,
tutti i costi legati alla telefonia pubblica. Infatti, nel caso delle
postazioni di telefonia pubblica, la disciplina del servizio
universale, con particolare riferimento alla delibera n. 290/01/CONS,
impone a Telecom Italia l'installazione di un numero minimo di
postazioni, a copertura dell'intero territorio nazionale ed in
specifici luoghi, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze dei
clienti. Tali obblighi di installazione delle postazioni comportano,
per Telecom Italia, un'inefficienza allocativa, in quanto tali
postazioni non sarebbero mantenute (nel tempo ovvero in un dato
luogo) dall'operatore in assenza di obblighi di servizio universale.
La metodologia proposta da Telecom Italia, oltre a profilare
l'eventualita' dell'esclusione dall'ambito del servizio universale di
costi derivanti dai relativi obblighi, non risulta pienamente
rappresentativa del costo efficiente, includendo, infatti, nella
valutazione degli stessi costi, anche il sottoinsieme delle
postazioni a servizio universale i cui maggiori oneri strutturali
dovrebbero essere compensati dal meccanismo di contribuzione al
fondo. L'Autorita' ritiene quindi necessario stabilire, una
metodologia di calcolo della quota di surcharge che preveda
l'esclusione delle postazioni telefoniche pubbliche a servizio
universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. Tale
criterio consente, da una parte, di fissare una quota di surcharge
orientata ai costi efficienti del servizio e, dall'altra, di
realizzare un bilanciamento tra la necessita' del recupero dei costi
con i meccanismi propri dell'interconnessione e la minimizzazione
dell'onere di contribuzione ai costi derivanti dalla fornitura del
servizio universale.
21. A tale proposito, risulta utile suddividere la totalita' delle
postazioni telefoniche pubbliche di Telecom Italia in tre categorie:
a) le PTP non soggette ad obblighi di servizio universale, che
Telecom Italia ha installato sul territorio nazionale in base a
proprie scelte commerciali e di mercato;
b) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale,
identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali
Telecom Italia non dichiara un costo netto;
c) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale,
identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali
Telecom Italia dichiara un costo netto.
22. L'esclusione, dalla metodologia di calcolo della quota di
surcharge, delle postazioni di cui al sub-c del punto precedente
costituisce quindi lo strumento per assicurare che la valorizzazione
della quota stessa rappresenti i costi efficienti di accesso dalle
rimanenti postazioni. Attraverso la modifica alla metodologia secondo
quanto sopra indicato, il ristoro dei costi di accesso dalle
postazioni telefoniche pubbliche avviene, per le differenti categorie
di postazioni di cui al precedente punto 21, con le modalita' di
seguito indicate:
a) per le postazioni installate da Telecom Italia per le quali
non sussiste un obbligo di servizio universale (sub-a del punto 21) e
per quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali
non viene dichiarato un costo netto (sub-b del punto 21) sono
recuperati con la quota di surcharge relativa alle chiamate originate
sia dai clienti di Telecom Italia sia dai clienti degli operatori
interconnessi;
b) i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di
servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo
netto sono recuperati in parte con la quota di surcharge e,
relativamente ai maggiori oneri derivanti dal servizio universale,
con il fondo del servizio universale.
3.2. Criteri per la determinazione della quota di surcharge.
23. Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene
che la quota di surcharge deve essere calcolata escludendo, dal
totale delle PTP installate il sottoinsieme (sub-c del precedente
punto 21) delle PTP per le quali viene dichiarato un costo netto di
servizio universale. Ai fini della valorizzazione dei cespiti
impiegati per l'offerta del servizio di accesso della telefonia
pubblica, si dovranno utilizzare metodologie di costo coerenti e
conformi al quadro regolamentare vigente.
24. Telecom Italia tratta, da un punto di vista contabile, le
postazioni telefoniche pubbliche come un cespite facente parte dello
stato patrimoniale dell'aggregato regolatorio Commerciale, applicando
il tasso di remunerazione del capitale impiegato utilizzato per la
rete di trasporto e di accesso. L'Autorita' condividendo tale
impostazione ritiene che, a prescindere dall'allocazione contabile
dei cespiti nei vari aggregati regolatori, Telecom Italia debba
garantire l'orientamento al costo per tutti i servizi di accesso e di
interconnessione sui quali vigono obblighi di natura regolamentare,
applicando il tasso di remunerazione massima del capitale impiegato
vigente e attualmente fissato dalla delibera n. 344/01/CONS;
25. Le informazioni contabili fornite da Telecom Italia nel corso
del procedimento hanno evidenziato la presenza della voce di costo
afferente i «distributori di schede telefoniche pre-pagate e di
monete» anche se e' risultata non disponibile la relativa
valorizzazione di dettaglio. Ai fini della tutela della parita' di
trattamento e della neutralita' competitiva tra divisione commerciale
di Telecom Italia e operatori interconnessi, l'Autorita' ritiene che
tutte le categorie di costi concernenti la commercializzazione, la
distribuzione e la comunicazione verso i clienti/consumatori di
servizi relativi alla telefonia pubblica non debbano essere allocati
nei servizi all'ingrosso di interconnessione e di accesso. In
particolare, l'Autorita' ritiene che i suddetti costi di
commercializzazione, di distribuzione e di comunicazione siano di
competenza dell'aggregato regolatorio Commerciale e che, pertanto,
non debbano essere tenute in conto nella determinazione delle
condizioni economiche della quota di surcharge.
26. In merito alla determinazione del valore minutario della quota
di surcharge, Telecom Italia ha dichiarato che il volume totale di
traffico utilizzato include il traffico verso numerazioni geografiche
ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di
Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non
geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi.
Risulta pertanto escluso il traffico verso numerazioni non
geografiche originato dai clienti finali di Telecom Italia.
L'Autorita' non ritiene giustificata tale esclusione, tenuto conto
che la quota di surcharge si applica a tutte le tipologie di
traffico. Pertanto la quota minutaria di surcharge deve essere
calcolata sulla base della totalita' del traffico originato (verso
numerazioni geografiche e non geografiche) sia dai clienti finali di
Telecom Italia sia da quelli dei restanti operatori, dalle PTP per le
quali Telecom Italia non dichiara un costo netto.
27. In merito alla richiesta di introduzione della surcharge nel
sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di
interconnessione (network cap) introdotto dalla delibera n. 3/03/CIR,
l'Autorita' ritiene che la valutazione di tale richiesta potra'
avvenire, successivamente alla prima applicazione, a valersi
nell'Offerta di riferimento 2004, dei criteri di calcolo introdotti
dal presente provvedimento, nell'ambito della revisione del network
cap, di cui all'art. 7, comma 1, della succitata delibera.
3.4. La parita' di trattamento nell'applicazione della quota di
surcharge.
28. Gli operatori interconnessi e Telecom Italia hanno segnalato
che le modifiche apportate alla quota di surcharge richiedono un
ritardo temporale per essere applicate nelle offerte retail,
necessario all'adeguamento della rete di commercializzazione nonche'
all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.
29. Telecom Italia e' un operatore verticalmente integrato la cui
divisione commerciale e' potenzialmente in grado di recepire piu'
velocemente rispetto ai concorrenti le modifiche dei prezzi dei
servizi di interconnessione nei mercati a monte.
30. Ai fini della tutela del principio di non discriminazione tra
operatori interconnessi e divisione commerciale di Telecom Italia,
l'Autorita' ritiene opportuno che la valorizzazione della quota di
surcharge applicata da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche
pre-pagate sia effettuata tenendo opportunamente conto, nel valore
«facciale» delle carte emesse da Telecom Italia, dell'importo
dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte
telefoniche.
Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci, relatore ai
sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) quota di surcharge, il prezzo supplementare minutario
praticato da Telecom Italia, ai servizi di interconnessione per la
raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica, per
finanziare i costi concernenti il servizio di accesso alla rete di
distribuzione in rame da postazioni telefoniche pubbliche;
b) postazioni telefoniche pubbliche soggette agli obblighi di
servizio universale, le postazioni telefoniche pubbliche identificate
dalla delibera n. 290/01/CONS;
Art. 2.
Criteri per la determinazione della quota di surcharge
1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla
quota di surcharge minutaria per i servizi di raccolta da telefonia
pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.
2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di
surcharge sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle
postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio
universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per
le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati
secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi
concernenti i distributori automatici di carte telefoniche
pre-pagate, nonche' ogni altro costo relativo alla gestione
commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla
comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla
distribuzione di carte telefoniche pre-pagate.
4. Ai fini del calcolo della quota di surcharge minutaria,
l'insieme dei minuti di traffico di riferimento e' costituito dalla
totalita' delle chiamate verso numerazioni geografiche e non
geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di
altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche.
5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico
totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli
relativi all'esercizio contabile 2001.
6. La quota minutaria di surcharge e' determinata come rapporto tra
i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale
di riferimento di cui al precedente comma 4.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia aggiorna le condizioni economiche dell'offerta di
riferimento e le nuove condizioni economiche della quota di
surcharge, di cui all'art. 2, entro quindici giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento.
2. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorita', i dati
necessari alla verifica della coerenza delle proprie offerte finali
con la quota di surcharge di cui al precedente comma 1, nel rispetto
del principio di non discriminazione.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale
dell'Autorita'.
Roma, 27 novembre 2003
Il presidente: Cheli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato