La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre
1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2549):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 17 ottobre 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 ottobre 2003 con pareri delle commissioni
I, V, IX e XII.
Esaminato dalla III commissione il 25 novembre 2003 e
16 dicembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 4041):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente,
l'8 luglio 2003, il 30 settembre 2003.
Relazione scritta presentata il 30 settembre 2003 (A.S.
4041/A - relatore sen. Selva).
Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 2003.
Allegato
CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i
servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della
sanita' pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da
possibili malattie infettive e diffusive degli animali e da zoonosi e
facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti
animali e d'origine animale, convengono quanto segue:
Articolo 1
1. Le parti promuoveranno:
a) la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti
veterinari italiani e tunisini;
b) lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un
reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel
campo della medicina veterinaria;
c) l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di
aggiornamento e perfezionamento;
d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei
metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di
origine animale;
e) la partecipazione di specialisti a simposi e seminari
organizzati da una delle Parti;
f) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le
malattie animali e cio' che interessa la sanita' pubblica
veterinaria;
g) lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla
produzione di prodotti biologici ( antigeni, sieri, vaccini ecc ).
2. Le modalita' di applicazione degli impegni di cui al comma 1
sono definite dalla commissione mista di cui all'articolo 6.
Articolo 2
1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni
relative a comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E.
nel piu' breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa
costituire pericolo per la sanita' animale e la salute pubblica
nonche' delle relative misure adottate;
ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle
malattie della lista A dell'O.I.E.
Articolo 3
1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista cui
all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare la salute umana ed
animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni
ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei
rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro
appartenenza ad Istituzioni ed organismi internazionali.
Articolo 4
Le Parti sospenderanno, dalle zone in cui si e' verificato un
focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia
che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio
zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale.
2. I principi e le modalita' per l'applicazione delle misure di
protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito
della Commissione mista di cui all'articolo 6.
Articolo 5
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di
un rischio serio ad immediato per la salute pubblica o per la sanita'
animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure
di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale.
2. Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di
cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito
incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30
giorni .
Articolo 6
1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene
istituita una Commissione veterinaria mista italo - tunisina
costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi
veterinari e degli istituti di ricerca e diagnosi .
2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno
alternativamente a Roma e Tunisi e puo' costituire gruppi di esperti
con specifici compiti.
Articolo 7
1. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore
dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento delle
formalita' interne per la sua esecuzione.
La Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni; essa si
rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la
possibilitadi denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi
precedenti la scadenza .
Articolo 8
1. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere, se
del caso, emendate e modificate previo accordo tra le due Parti.
2. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia in
italiano ad in duplice copia in arabo, entrambi i testi fanno fede.
Tunsii Firma il 26 SEP. 1996
Per il Governo della Repubblica italiana
firma illegibile
Per il governo della Repubblica tunisina
firma illegibile
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato