IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 gennaio 2004
e' pari a 13.382 milioni di euro;
Decreta:
Per il 30 gennaio 2004 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue
giorni con scadenza il 30 luglio 2004 fino al limite massimo in
valore nominale di 8.750 milioni di euro.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 11 del giorno 27 gennaio 2004, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale
20 maggio 2003.
Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale
20 maggio 2003, e' disposto, altresi', il 28 gennaio 2004, il
collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di
Stato».
La spesa per interessi gravera' sul capitolo n. 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2004.
Il presente decreto verra' inviato all'ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2004
Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato