IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 21 del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che
concede un assegno pari ad Euro 1.000 per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;
Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 21, che prevede
l'adozione di uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, contenenti le necessarie
disposizioni di attuazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003,
n. 326, in capo alla madre al momento del parto o
dell'adozione, comunica all'I.N.P.S. entro dieci giorni i dati in suo
possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'art. 21 del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 2003.
2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma
1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso
di impossibilita' all'utilizzo di tali modalita' di trasmissione, il
comune prende contatti con la direzione provinciale dell'I.N.P.S.
competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.
3. L'I.N.P.S., attraverso le proprie strutture, provvede
all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione, sulla base dei
dati forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla data di ricezione
dei dati trasmessi dai comuni.
Art. 2.
1. L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali
e puo' essere cumulato con analoghe provvidenze o indennita' e con
qualsiasi altro reddito.
Art. 3.
1. A valere sulle risorse destinate allo scopo di cui all'art. 21,
comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse
all'I.N.P.S. e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini
dell'effettuazione del conguaglio, l'I.N.P.S. e le province autonome
di Trento e di Bolzano presentano, nell'esercizio successivo a quello
del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri
sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base
delle risultanze del proprio conto consuntivo.
Art. 4.
1. L'assegno pari ad Euro 1.000 e' concesso ed erogato, per gli
aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento
e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei
rispettivi statuti, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 21
del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 28 novembre 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Ministero del lavoro e
delle politiche sociale, foglio n. 275
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato