IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Presidente del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);
Visto l'art. 53, comma 1, lettera d), TUB che attribuisce alla
Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il
compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad
oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni;
Visto l'art. 67, comma 1, lettera d), TUB che, al fine di
realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire
alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Visto l'art. 107, comma 2, TUB che attribuisce alla Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di dettare
agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi
ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni;
Considerata la disciplina dell'amministrazione e controllo
contenuta nel libro V del codice civile, che consente alle societa'
di scegliere statutariamente tra un sistema che prevede un consiglio
di amministrazione e un collegio sindacale (modello tradizionale), un
sistema che prevede un consiglio di gestione e un consiglio di
sorveglianza (modello dualistico) e un sistema che prevede un
consiglio di amministrazione, all'interno del quale e' istituito un
comitato preposto al controllo interno sulla gestione (modello
monistico);
Considerata la disciplina dei controlli contenuta nel medesimo
libro V del codice civile che reca la distinzione soggettiva tra il
controllo sull'amministrazione e il controllo contabile affidato ad
un revisore esterno;
Visti gli articoli 52, comma 1, e 112, comma 1, TUB in base ai
quali lo statuto delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge
la funzione di controllo i compiti e i poteri necessari ai fini della
comunicazione alla Banca d'Italia delle irregolarita' nella gestione
e delle violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria o
l'attivita' degli intermediari finanziari;
Visto l'art. 114-quater TUB, in base al quale agli istituti di
moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, gli articoli 52
e 53 del testo unico stesso;
Avute presenti le delibere del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio del 25 luglio 2000 e del 23 marzo 2004 in
materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli
interni delle banche e degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale, nonche' la delibera del 4 marzo 2003 in materia
di vigilanza regolamentare degli IMEL;
Considerata la rilevanza della variabile organizzativa
nell'assicurare la competitivita' dell'intermediario e la sua
capacita' di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la
reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne
la stabilita' nel tempo;
Ravvisata la necessita' di dettare disposizioni in materia di
compiti e poteri degli organi sociali delle banche, degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale e degli IMEL,
per finalita' di sana e prudente gestione e nel rispetto
dell'autonomia imprenditoriale dei soggetti vigilati;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 TUB;
Decreta:
L'assetto organizzativo e l'articolazione di compiti e poteri degli
organi sociali delle banche e dei gruppi bancari devono essere idonei
a perseguire la sana e prudente gestione degli intermediari medesimi
in un contesto di trasparenza dei comportamenti. In tale ottica le
banche (di seguito anche: le societa) si dotano di un assetto
organizzativo e di corporate governance tale per cui:
il modello di amministrazione e controllo prescelto garantisca
l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. Tale modello
deve essere coerente con: la struttura proprietaria e il grado di
apertura della societa' al mercato del capitale di rischio; le
dimensioni, la complessita' e le strategie aziendali;
l'organizzazione della banca e del gruppo in cui essa e'
eventualmente inserita;
i compiti gestionali, esecutivi e di controllo siano ripartiti in
modo da favorire la dialettica interna alla societa', assicurando il
bilanciamento dei poteri dei diversi organi sociali;
i flussi informativi siano idonei a consentire a ciascun organo
sociale e ai suoi componenti di disporre, anche a livello di gruppo,
delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e
consapevole dei compiti loro affidati;
la gestione dei rischi da parte degli organi aziendali competenti
sia consapevole e coerente con le strategie prescelte;
i poteri e le responsabilita' per ogni livello decisionale siano
precisamente definiti, anche mediante un chiaro sistema di deleghe
interne;
la composizione degli organi sociali sia quantitativamente e
qualitativamente adeguata alle esigenze gestionali e di controllo
proprie della singola banca e tale da consentire l'efficiente
assolvimento dei compiti;
i meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli
amministratori e del management non incoraggino scelte gestionali
incoerenti con gli interessi aziendali e con le strategie di lungo
periodo della banca;
il sistema di controllo contabile sia adeguato alla dimensione,
alla complessita' operativa e alla situazione tecnica della banca,
con riguardo sia alla professionalita' e all'esperienza del revisore
prescelto sia al raccordo e coordinamento di quest'ultimo con
l'organo e le funzioni di controllo.
Con riferimento ai modelli di amministrazione e controllo diversi
dal tradizionale, al fine di perseguire l'efficacia e l'effettivita'
delle funzioni di controllo affidate agli organi societari nonche' la
sostanziale equivalenza dei compiti e dei poteri finalizzati all
assolvimento della funzione di referente dell'Autorita' di vigilanza,
le banche dovranno:
adottare idonee cautele, statutarie, regolamentari e
organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli
per la correttezza e la regolarita' della gestione derivanti dalla
compresenza nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo;
attribuire espressamente agli organi di controllo i compiti e
poteri, anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria,
necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare
le irregolarita' nella gestione della banca e le violazioni delle
norme disciplinanti l'attivita' bancaria;
assicurare una composizione degli organi sociali, per numero e
professionalita', che consenta, nel rispetto delle peculiarita' dei
modelli organizzativi alternativi, l'efficace assolvimento dei
compiti gestori e di controllo.
La Banca d'Italia emana istruzioni per l'attuazione del presente
decreto, prevedendo, tra l'altro, che le banche e le societa'
capogruppo di gruppi bancari predispongano un progetto concernente il
proprio assetto complessivo di governo societario.
Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e per gli IMEL, la
Banca d'Italia puo' emanare, tenuto conto delle peculiarita' delle
singole categorie di intermediari, istruzioni di vigilanza conformi
ai principi generali stabiliti con il presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2004
Il Ministro: Siniscalco
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato