L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 luglio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito:
direttiva 2003/55/CE);
il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno
2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: Autorita) 14 aprile 1999, n. 42/99;
la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00;
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 149/00 (di
seguito: deliberazione n. 149/00);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di
seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2001, n. 184/01;
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di
seguito: deliberazione n. 229/01);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di
seguito: deliberazione n. 138/2003);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03;
la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04;
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
31 luglio 2003 recante codice di condotta commerciale per la vendita
di gas naturale ai clienti finali.
Considerato che:
l'Autorita' ha dato avvio, con deliberazione n. 149/00, al
procedimento per la formazione, tra gli altri, del provvedimento di
definizione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas
naturale ai clienti finali (di seguito: codice di condotta
commerciale), in attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto
legislativo n. 164/00;
per effetto dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n.
164/00, dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono liberi di
acquistare il gas da qualsiasi esercente autorizzato a svolgere
l'attivita' di vendita di gas naturale (di seguito: esercente);
la completa liberalizzazione del mercato del gas pone l'esigenza
di innalzare il livello di tutela dei clienti fmali, al fine di
consentire una scelta informata tra le offerte contrattuali;
la direttiva 2003/55/CE prevede tra l'altro che gli Stati membri
adottino misure affinche' ai clienti finali sia garantito il diritto
a un contratto con il fornitore che specifichi alcune condizioni
essenziali, che devono essere eque e comunicate prima della
conclusione del contratto; che sia garantita la comunicazione
preventiva di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali ed
economiche, unitamente all'informazione riguardo il diritto di
recesso; che sia garantita la trasmissione di informazioni
trasparenti sui prezzi e sulle condizioni tipo relative all'accesso
ai servizi del gas; che i consumatori siano protetti da metodi di
vendita sleali ed ingannevoli;
l'Autorita' ha diffuso in data 31 luglio 2003 un documento per la
consultazione al fine di definire un codice di condotta commerciale
recante disposizioni volte a:
fissare le regole generali di correttezza da osservare nella
promozione delle offerte contrattuali;
indicare le informazioni minime relative alle condizioni
economiche e contrattuali di un'offerta da rendere note ai clienti
finali prima della conclusione del contratto, allo scopo di garantire
un'effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali e consentire
una scelta consapevole tra le offerte;
definire il contenuto minimo essenziale dei contratti
sottoscritti dai clienti finali;
la definizione da parte dell'Autorita' di un codice di condotta
commerciale vincolante per tutti gli esercenti l'attivita' di vendita
di gas naturale non preclude agli esercenti medesimi la possibilita'
di definire su base volontaria e di offrire in modo trasparente e nel
rispetto del principio di non discriminazione, ulteriori garanzie a
beneficio dei clienti finali;
Ritenuto che:
sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni favorevoli
formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione, definire un
codice di condotta commerciale di cui all'art. 18, comma 3, del
decreto legislativo n. 164/00, che contenga, in coerenza con i
principi di cui alla direttiva 2003/55/CE, disposizioni tali da
garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in
particolare:
le modalita' e i contenuti delle informazioni che gli esercenti
sono tenuti a fornire ai clienti finali;
gli elementi essenziali del contratto;
la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di
variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della
scadenza dei contratti;
gli indennizzi automatici a favore dei clienti finali in caso
di violazione da parte degli esercenti di talune clausole
contrattuali specificamente indicate nel codice di condotta
commerciale e in caso di mancato rispetto della procedura di cui alla
precedente lettera c);
sia opportuno, tenuto conto anche di alcune indicazioni emerse
nel corso della consultazione;
limitare l'ambito di applicazione del codice di condotta
commerciale ai soli clienti finali che non rientrano tra le categorie
previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
prevedere che l'obbligo per gli esercenti di corrispondere
indennizzi automatici ai clienti finali sia riferito, come previsto
dall'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, al mancato
rispetto di talune clausole contrattuali indicate dall'Autorita' ma
definite nel loro contenuto dagli esercenti;
non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai
soggetti partecipanti alla consultazione, che hanno in particolare
richiesto di:
limitare il riconoscimento del diritto di recedere senza oneri,
entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi
diversi dai locali commerciali degli esercenti o mediante forme di
comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per
scopi estranei alla loro attivita' professionale; cio' non e'
opportuno in considerazione della necessita' di tutelare tutti i
clienti finali che, alla luce dell'attuale assetto del mercato e
dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza, non sono dotati
di un'efficace capacita' di negoziare i propri contratti;
non imporre agli esercenti l'obbligo di offrire, tra le altre,
le condizioni contrattuali definite dall'Autorita' con deliberazione
n. 229/01; cio' non e' attualmente opportuno in vista dell'obiettivo
perseguito da questa Autorita' di contemperamento delle esigenze, da
un lato, di promozione della concorrenza e, dall'altro, di tutela dei
clienti e della conseguente necessita' di offrire a questi ultimi uno
schema di riferimento delle condizioni contrattuali unitamente alle
condizioni economiche di riferimento, in virtu' delle previsioni di
cui alla deliberazione n. 138/03, affinche' sia consentita una scelta
consapevole tra le differenti offerte;
sia opportuno, limitatamente ai contratti stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2003 dai clienti finali che hanno esercitato la
facolta' di stipulare contratti connessa alla condizione di idoneita'
e il cui contenuto non risponde ai requisiti definiti dal codice di
condotta commerciale, stabilire che gli esercenti trasmettano a
questi clienti, entro la data di entrata in vigore del codice di
condotta commerciale, un documento informativo nel quale siano
descritti gli elementi essenziali del contratto definiti dal codice
di condotta commerciale e non esplicitati nell'originario contratto;
sia opportuno stabilire a carico degli esercenti la consegna ai
propri clienti di un prospetto informativo, predisposto
dall'Autorita', che illustri contenuti e finalita' del codice di
condotta commerciale e fornisca le indicazioni necessarie al fine di
consentire ai clienti medesimi una verifica in ordine alla
conformita' del contratto proposto alle disposizioni contenute nel
codice di condotta commerciale stesso;
sia opportuno abrogare il codice di condotta commerciale di cui
alla deliberazione n. 237/00 dalla data di entrata in vigore del
codice di condotta commerciale di cui alla presente deliberazione;
Delibera
di approvare il codice di condotta commerciale per la vendita di
gas naturale ai clienti finali, allegato alla presente delibera di
cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
di fissare al 1° novembre 2004 la data di entrata in vigore del
codice di condotta commerciale di cui all'allegato A della presente
delibera;
di stabilire che, con riferimento ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondono ai requisiti di cui
all'art. 11 del codice di condotta commerciale di cui all'allegato A
della presente delibera, gli esercenti trasmettano ai propri clienti
entro il 1° novembre 2004 un documento informativo nel quale sono
descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo art. 11 non
esplicitamente riportate nel contratto, e che i clienti interessati
possano recedere senza oneri entro trenta giorni dal ricevimento del
documento informativo;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it);
di abrogare il codice di condotta commerciale di cui alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre 2000 n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario, n.
2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001,
dalla data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale di
cui all'allegato A della presente delibera.
Milano, 22 luglio 2004
Il Presidente: Ortis
Allegato A
CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE
AI
CLIENTI FINALI
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente codice di condotta commerciale si
adottano in quanto compatibili le definizioni di cui alla
deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2001.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
2.1. Il presente codice di condotta commerciale stabilisce norme
che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attivita' di vendita di
gas naturale (di seguito: esercenti) e i clienti finali che non
rientrano tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del
decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: clienti).
Art. 3.
Diffusione dell'informazione
3.1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non
discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte
contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le
esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione
di tali offerte.
3.2. Gli esercenti rendono disponibili ai propri clienti
informazioni in merito alle modalita' da seguire per una corretta e
sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed
efficiente del gas e per il risparmio energetico.
Art. 4.
Criteri per la redazione dei contratti
4.1. I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti
utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e
comprensibile per tutti i clienti.
Art. 5.
Formazione del personale commerciale
5.1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato a
qualunque titolo delle attivita' finalizzate alla promozione di
offerte contrattuali o alla conclusione di contratti una formazione
tale da garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali
offerte, del contenuto del codice di condotta commerciale e dei
diritti riconosciuti ai clienti, e ne garantiscono l'aggiornamento.
Titolo II
Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
Art. 6.
Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
6.1. Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse
offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di
fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque
sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono
uniformarsi ai seguenti criteri:
a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del
servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle
imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;
b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di
gas, eventualmente articolati in scaglioni, sono indicati in
centesimi di euro per metro cubo; i corrispettivi unitari dovuti in
misura fissa sono indicati in euro/cliente/anno;
c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui
alla precedente lettera b) sono indicati nel loro valore unitario e
sono accompagnati da una descrizione sintetica delle modalita' di
applicazione;
d) per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere
indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e, qualora siano
previsti criteri di indicizzazione diversi da quelli applicati per
l'aggiornamento delle condizioni economiche di cui all'art. 2, comma
2.1 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, devono essere
fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione,
l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo
nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo
durante il quale tale valore massimo e' stato applicato.
6.2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento
informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere
informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente
comma 6.1, lettera a).
6.3. Qualora le condizioni economiche offerte siano comunicate in
termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un
altro esercente o alle condizioni economiche di cui all'art. 2,
comma 2.1 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive
modificazioni e integrazioni, l'esercente rende disponibile almeno
uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per
ottenere informazioni complete circa le condizioni economiche
utilizzate come riferimento per la determinazione dello sconto.
Art. 7.
Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa
complessiva
7.1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della
spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio
previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di
comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di
cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri:
a) l'informazione deve avere per oggetto la spesa complessiva
risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi
dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi
i corrispettivi dovuti dal cliente all'esercente a rimborso di
prestazioni fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione
dell'informazione, e per consumi di gas individuati ai sensi del
comma 7.2;
b) l'informazione deve essere presentata fornendo separata
evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi;
c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al
verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto,
l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza
della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali
condizioni e al mancato verificarsi di tali condizioni;
d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al
momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti o
altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono
escluse dal calcolo della spesa complessiva annua;
e) qualora uno o piu' corrispettivi siano soggetti a
indicizzazione o variazione automatica, deve essere specificato in
modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione ha per
oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione;
f) l'informazione deve essere associata all'indicazione della
durata del contratto, della localita' e della data o del periodo nel
quale sono applicati i corrispettivi unitari utilizzati per il
calcolo, nonche' della durata e delle eventuali condizioni limitative
dell'offerta.
7.2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma
7.1, per l'applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al
consumo di gas la spesa complessiva annua e' calcolata utilizzando
uno o piu' volumi di consumo annuo di riferimento indicati nella
tabella 1 allegata al presente codice. Qualora si utilizzi un volume
di consumo annuo diverso da quelli indicati nella tabella 1, deve
essere contestualmente presentata anche l'informazione relativa alla
spesa complessiva annua associata ai volumi di consumo annuo indicati
nella tabella 1 che risultano immediatamente inferiore e
immediatamente superiore al volume di consumo prescelto.
7.3. In presenza di condizioni economiche che prevedono
l'articolazione del valore di uno o piu' corrispettivi su base
stagionale, mensile o giornaliera, deve essere indicato il criterio
di ripartizione dei volumi di consumo annuo di cui al precedente
comma 7.2 adottato ai fini del calcolo della spesa complessiva annua.
Titolo III - Obblighi relativi alla promozione
delle offerte contrattuali
Art. 8.
Informazioni minime da fornire nei messaggi pubblicitari
8.1. I messaggi pubblicitari che contengono informazioni relative
alle condizioni di fornitura oggetto di una o piu' offerte
contrattuali riportano, utilizzando modalita' tali da garantirne una
chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione delle eventuali condizioni limitative
dell'offerta;
b) indicazione di un recapito al quale il cliente puo'
rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.
8.2. Qualora i messaggi pubblicitari riportino informazioni
relative alle condizioni economiche dell'offerta esse si uniformano
ai criteri previsti dal Titolo II.
Art. 9.
Riconoscibilita' e regole di comportamento del personale commerciale
9.1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilita' del personale
incaricato a qualunque titolo delle attivita' finalizzate alla
promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.
9.2. Qualora il cliente venga contattato in luoghi diversi dalla
sede o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il
personale commerciale si identifica e:
a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i
propri elementi identificativi e i recapiti dell'esercente; in caso
di contatto solo telefonico fornisce il recapito telefonico
dell'esercente;
b) informa il cliente che il contatto e' finalizzato alla
presentazione di un'offerta contrattuale o alla conclusione di un
contratto.
Art. 10.
Informazioni preliminari alla conclusione del contratto
10.1. In occasione della proposta di un'offerta contrattuale,
qualunque sia la modalita' con cui il cliente viene contattato, e in
ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente deve
ricevere le seguenti informazioni:
a) l'identita' dell'esercente e un suo recapito;
b) le condizioni contrattuali previste dalla deliberazione
18 ottobre 2001, n. 229/2001, e successive integrazioni e
modificazioni, e le condizioni economiche definite ai sensi della
deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, che il cliente puo'
comunque scegliere;
c) le condizioni contrattuali proposte dall'esercente indicate
all'art. 11 del presente codice;
d) i livelli di qualita' commerciale relativi alle prestazioni
di competenza dell'esercente definiti ai sensi della normativa in
vigore, compresi i livelli specifici e generali di qualita'
eventualmente definiti dall'esercente, gli indennizzi automatici
previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza, e
i livelli effettivi di qualita' riferiti all'anno precedente;
e) le eventuali condizioni limitative dell'offerta;
f) le modalita' e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del
contratto, compresi gli eventuali adempimenti a carico del cliente
necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e i
relativi costi;
g) la durata della validita' dell'offerta e le modalita' di
adesione.
10.2. Qualora le condizioni economiche dell'offerta contrattuale
siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni
economiche offerte da un diverso esercente, contestualmente alle
condizioni contrattuali di cui al comma 10.1, lettera c) devono
essere comunicate anche le corrispondenti condizioni contrattuali
associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se
diverse da quelle oggetto dell'offerta.
10.3. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura
congiunta di gas e di energia elettrica, devono essere fornite le
informazioni relative ai due servizi, nonche' i vincoli e gli effetti
derivanti dalla eventuale estinzione di uno solo dei due contratti.
10.4. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga in
un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il personale
commerciale informa il cliente della facolta' di recesso di cui al
successivo comma 12.3.
10.5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga
mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la
trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa
il cliente:
a) prima di proporre l'adesione al contratto, circa le
modalita' attraverso le quali e' possibile ottenere le informazioni
di cui al comma 10.1 in forma scritta;
b) della facolta' di recesso di cui al successivo comma 12.4.
Titolo IV - Contratto
Art. 11.
Contenuto dei contratti
11.1. I contratti per la vendita di gas predisposti dagli
esercenti e consegnati o trasmessi ai clienti ai sensi del successivo
art. 12, contengono almeno:
a) l'identita' e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della
fornitura;
b) l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto,
specificando:
I) le condizioni tecniche di erogazione del servizio;
II) la data di avvio dell'esecuzione del contratto;
III) la durata del contratto e le eventuali modalita' di
rinnovo;
IV) le eventuali prestazioni accessorie;
c) le condizioni economiche di fornitura del servizio e le
modalita' per la determinazione delle eventuali variazioni e/o
adeguamenti automatici dei corrispettivi nonche' le condizioni
economiche delle prestazioni accessorie;
d) le forme di garanzia eventualmente richieste al cliente e
ogni altro onere posto a carico del cliente in relazione alla
conclusione o all'esecuzione del contratto;
e) le modalita' e la periodicita' di rilevazione dei consumi ai
fini della fatturazione, specificando, qualora il contratto preveda
letture periodiche del misuratore, il tempo massimo intercorrente tra
due letture e le modalita' di informazione del cliente circa
l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue
conseguenze;
f) le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della
correttezza della misurazione dei consumi;
g) le modalita' di fatturazione e le modalita' di pagamento del
servizio da parte del cliente, specificando:
I) la periodicita' di emissione delle fatture;
II) qualora sia prevista l'emissione di fatture basate sulla
stima dei consumi, il criterio adottato per la stima dei consumi;
III) le modalita' e i termini per il pagamento delle fatture;
h) le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle
fatture, specificando:
I) le penali o gli interessi di mora dovuti dal cliente;
II) il tempo minimo intercorrente tra l'invio al cliente del
sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per
morosita';
i) gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto
di standard specifici di qualita' commerciale se aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dalla normativa in vigore, e per i casi previsti
dal successivo art. 14;
j) le modalita' con le quali il cliente formula all'esercente
richieste di informazione e reclami, nonche' le modalita' di
attivazione delle eventuali procedure extragiudiziali di risoluzione
delle controversie;
Art. 12.
Consegna del contratto e diritto di ripensamento
12.1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro
dieci giorni dalla conclusione, se questa e' avvenuta mediante
tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la
trasmissione immediata del documento l'esercente consegna o trasmette
al cliente in forma scritta e su supporto durevole una copia
integrale del contratto unitamente alla nota informativa per il
cliente finale di cui alla scheda 1 annessa al presente codice di
condotta commerciale, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, che riporta in calce gli elementi identificativi
dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il
contratto.
12.2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del
contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente una copia
integrale del contratto, informandolo preventivamente circa le
modalita' di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti
per la spedizione posti a suo carico.
12.3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso
dai locali commerciali dell'esercente, il cliente puo' recedere senza
oneri entro sette giorni decorrenti dalla data della conclusione.
12.4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di
comunicazione a distanza, il cliente puo' recedere senza oneri entro
dieci giorni dal ricevimento del contratto.
Art. 13.
Termini e modalita' di preavviso per la variazione unilaterale delle
condizioni contrattuali
13.1. Qualora nel periodo di validita' di un contratto nel quale
e' esplicitamente prevista la facolta' per l'esercente di variare
unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario,
per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente a tale
facolta', l'esercente ne da' comunicazione in forma scritta a
ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a
sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle
variazioni.
13.2. La comunicazione di cui al comma 13.1. non e' dovuta in
caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione
di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di
adeguamento automatico. In questo caso il cliente e' informato della
variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
13.3. La comunicazione di cui al comma 13.1. contiene, per
ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni
contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei
contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e modalita' per la comunicazione da parte del
cliente dell'eventuale volonta' di esercitare il recesso senza oneri.
Titolo V - Indennizzi automatici
Art. 14.
Casi di indennizzo automatico
14.1. La violazione delle clausole contrattuali definite
dall'esercente ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, lettera e)
limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura
accessibili, lettera g) punto i), lettera h) punto ii), comporta la
corresponsione al cliente interessato di un indennizzo automatico
pari a trenta euro.
14.2. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.3
comporta la corresponsione al cliente finale interessato di un
indennizzo automatico pari a trenta euro.
14.3. Le modalita' e i tempi per la corresponsione degli
indennizzi automatici di cui ai commi 14.1 e 14.2 sono quelle
previste dalla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00 e sue successive
integrazioni o modificazioni.
Tabella 1
Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della
spesa complessiva annua di cui all'art. 7.
Consumo (mc/anno)
100
250
500
1.000
1.500
2.500
4.000
10.000
20.000
100.000
150.000
200.000
Scheda 1
Nota informativa per il cliente finale
Il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale
Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi
di scegliere la societa' di vendita di gas naturale e il contratto di
fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari
per poter scegliere l'offerta piu' conveniente sulla base di
informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ha emanato un codice di condotta
commerciale che impone a tutte le societa' di vendita di gas naturale
precise regole di comportamento.
1. Trasparenza delle proposte contrattuali.
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo
contratto deve sempre:
identificarsi, specificare la societa' di vendita per cui opera
e fornire i recapiti attraverso i quali puo' essere contattata;
offrire sempre al cliente la possibilita' di sottoscrivere un
contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto
proposto;
specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da
sostenere per l'avvio del servizio;
indicare le condizioni che limitano la possibilita' di aderire
all'offerta contrattuale proposta.
Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve
indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.
2. Il contratto.
Il contratto deve indicare l'identita' e l'indirizzo della
societa' di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:
tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla societa'
di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito
cauzionale);
tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
come e quando saranno misurati i consumi;
quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il
cliente dovra' pagarle;
le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la
scadenza prestabilita;
i casi in cui la societa' di vendita deve versare al cliente un
indennizzo automatico;
come fare per ottenere intormazioni, presentare un reclamo o
risolvere una controversia con la societa' di vendita.
3. Documentazione e diritto di ripensamento.
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una
copia scritta del contratto.
Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici
o dagli sportelli della societa' di vendita (ad esempio, a casa del
cliente o in un centro commerciale), il cliente puo' recedere dal
contratto senza spese entro sette giorni dalla stipulazione.
Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione
a distanza (ad esempio, al telefono):
entro dieci giorni la societa' di vendita deve inviare al
cliente una copia scritta del contratto;
il cliente puo' recedere dal contratto senza spese entro 10
giorni dal ricevimento del contratto.
4. Riepilogo.
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas,
verfichi quindi che chi le ha proposto il contratto:
abbia indicato il nome e un recapito della societa' di vendita
del gas;
abbia offerto la possibilita' di stipulare un contratto alle
condizioni di riferimento definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
abbia fornito informazioni chiare su:
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel
tempo;
le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
la durata del contratto;
come e quando saranno misurati i consumi;
con quali scadenze dovra' essere pagato il servizio;
i tempi per l'avvio del servizio;
abbia consegnato una copia scritta del contratto;
abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali
indicate dall'Autorita' e riassunte al punto 2 della presente nota
informativa.
Societa' di vendita ....
Incaricato che ha proposto il contratto ....
Denominazione dell'offerta contrattuale ....
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato