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Gazzetta Ufficiale N. 21 del 27 Gennaio 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2004
Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e
compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo n. 241/1997, dei contributi dovuti dalle societa' cooperative.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il quale stabilisce che le societa'
cooperative devono versare, in relazione al numero dei soci ed al
capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visti l'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
prescrive il versamento da parte delle societa' cooperative e loro
consorzi, di una quota degli utili annuali pari al 3 per cento e il
successivo art. 15, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza nei confronti
delle societa' cooperative in relazione ai parametri del fatturato,
del numero dei soci e del capitale sociale, e, in particolare il
comma 5 dello stesso art. 15, il quale prevede, in caso di ritardo od
omissione di pagamento del contributo entro trenta giorni dalla
scadenza prevista, una sanzione pari al 5 per cento del contributo
stesso, elevata al 15 per cento in caso di versamento effettuato
oltre tale termine; nonche' l'art. 20, il quale prevede la
soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle
cooperative;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il quale viene
prevista la possibilita' di utilizzare il sistema dei versamenti
unitari, con eventuale compensazione, per i crediti e i debiti
relativi alle entrate diverse da quelle elencate nelle precedenti
lettere dello stesso comma 2, individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con i Ministri competenti per
settore;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha disposto l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive,
trasferendogli alcune funzioni in precedenza attribuite al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a
svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad
apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
Considerato che nell'ottica della semplificazione e di una maggiore
efficacia dell'azione amministrativa e' opportuno consentire alle
societa' cooperative e ai loro consorzi di utilizzare il sistema dei
versamenti unitari per il pagamento delle predette somme;
Ritenuto, pertanto, che occorre includere tra le entrate di cui
all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 241
del 1997, anche i predetti contributi e altre somme dovute allo Stato
dalle societa' cooperative e dai loro consorzi;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi per le spese riguardanti le ispezioni ordinarie di
cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la quota degli utili annuali di cui
all'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le sanzioni
e gli interessi di cui all'art. 20, comma 5, della predetta legge n.
59 del 1992, sono versati dalle societa' cooperative e dai loro
consorzi con le modalita' previste dall'art. 17, comma 2, lettera
h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con apposita convenzione, stipulata tra il Ministero delle
attivita' produttive e l'Agenzia delle entrate, viene regolato il
servizio di trasmissione dei flussi informativi ed il rimborso delle
spese relativi alle operazioni di riscossione previste al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2004

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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