IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n.
580 del 1993, ed in particolare l'art. 6, recante indicazioni per la
protocollazione degli atti e documenti soggetti a deposito o
iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art.
31, comma 2 e successive modificazioni, che prevede che, a decorrere
dal termine fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, le domande, le
denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del
registro delle imprese sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma
digitale, ad esclusione di quelle di spettanza degli imprenditori
individuali e dei soggetti tenuti alla denuncia al REA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, ed in
particolare l'art. 50, comma 3, in materia di protocollo informatico;
Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e tecnologie
9 dicembre 2002, recante trasparenza dell'azione amministrativa e
gestione elettronica dei flussi documentali;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
14 ottobre 2003, recante approvazione delle linee guida per
l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento
informatico dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma
organica del diritto societario;
Considerato che la sperimentazione della protocollazione automatica
delle pratiche trasmesse per via telematica al registro delle imprese
gia' avviata presso alcune camere di commercio ha evidenziato
l'efficacia di tale procedura, in termini di semplificazione ed
efficienza degli adempimenti connessi alla trasmissione delle
pratiche al registro imprese per via telematica, senza che siano
stati riscontrati problemi di natura tecnica;
Tenuto conto della prossima riforma dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, al fine di
renderlo compatibile e conforme alle procedure connesse alla
telematizzazione del registro delle imprese di cui alla suddetta
legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' ai principi di celerita'
dell'accettazione della pratica telematica introdotti dal richiamato
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Ritenuto opportuno estendere la sperimentazione a tutte le camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura fintantoche' non
intervenga la predetta riforma;
Udito il parere favorevole dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura in materia di
impatto amministrativo sulle camere di commercio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
attivano in via sperimentale, sino alla prossima riforma dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
la protocollazione automatica delle pratiche trasmesse per via
telematica al registro delle imprese, secondo le «Specifiche
tecniche» contenute nell'allegato A al presente decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono disponibili sul
sito internet www.minindustria.it
Art. 2.
1. Il sistema automatico di protocollazione, verificata la
sussistenza dei requisiti di cui all'allegato B al presente decreto,
garantisce l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa
giornata d'invio se effettuato in orario d'ufficio, o altrimenti
entro il giorno lavorativo successivo, con rilascio di apposita
ricevuta al mittente.
Art. 3.
1. Il soggetto che provvede alla trasmissione delle pratiche per
via telematica al registro delle imprese potra' decidere se avvalersi
del sistema di generazione del protocollo automatico di cui al
presente decreto prima di effettuare l'invio, digitando l'apposito
tasto funzione.
2. Nella fase di inserimento dei dati necessari all'esecuzione
della protocollazione automatica, l'utente potra' optare per
l'addebito immediato dei diritti camerali, piuttosto che effettuare
tale adempimento nei piu' ampi termini di legge.
Art. 4.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
Allegato A
(art. 1, comma 1)
SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE PRATICHE
TRASMESSE PER VIA TELEMATICA AL REGISTRO IMPRESE
allegato
Allegato B
(art. 2, comma 1)
Requisiti necessari per la protocollazione automatica delle domande
di iscrizione o di deposito trasmesse al registro delle imprese per
via telematica, la cui assenza comporta la reiezione dell'istanza:
sottoscrizione mediante apposizione della firma digitale a
norma di legge;
esito positivo della verifica di validita' della firma digitale
dei sottoscrittori;
esistenza del codice della provincia del registro imprese di
destinazione;
presenza dell'atto in base al quale si chiede la formalita';
integrita' informatica del file ricevuto;
corretta individuazione dell'impresa nei cui confronti
effettuare le formalita': al momento dell'iscrizione non deve
esistere una posizione attiva relativamente al codice fiscale; in
modifica il C.F. deve esistere in provincia e corrispondere al numero
Rea della pratica;
inesistenza di pendenza o evasione di una precedente pratica
cui fosse stato attribuito il medesimo codice pratica;
corrispondenza del file alle specifiche tecniche e alle
istruzioni per la compilazione disponibili sul sito del Ministero
delle attivita' produttive.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato