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Gazzetta Ufficiale N. 22 del 28 Gennaio 2004

 

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003
Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento di merito economico. (Deliberazione n. 163/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/1995);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999), e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 (di
seguito: decreto 26 gennaio 2000);
la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre
2003, recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia
elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 19
dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della
titolarita' delle funzione di garante della fornitura dei clienti
vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art.
4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive
alla medesima societa' (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
Visti:
l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio
1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01;
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di
seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 926/02 di
seguito: deliberazione n. 226/02);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/03 (di seguito deliberazione n. 27/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.
67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03;
l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003,
n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03);
Visti gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita'
produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di sistema
organizzato di offerte e di vendita e di acquisto di energia
elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su
un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per
il Sistema Italia 2004);
Considerato che:
con la deliberazione n. 27/03 l'Autorita' ha adottato condizioni
transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica a valere dal 1° aprile 2003 fino alla entrata
in vigore del regime di dispacciamento di merito economico;
la deliberazione n. 27/03 prevede che la regolazione economica
dello scambio dell'energia elettrica avvenga con cadenza trimestrale
e che per ciascun trimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo,
ciascun utente dello scambio ha facolta' di trasferire il saldo
preliminare cumulato del trimestre a compensazione del saldo
preliminare del trimestre successivo;
con la deliberazione n. 67/03 l'Autorita' ha adottato misure
transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento
dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e
nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento sul territorio nazionale mediante l'introduzione di un
sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica (di
seguito: STOVE); e che il regime connesso allo STOVE cessa con
decorrenza dal 1° gennaio 2004;
la deliberazione n. 67/03 prevede:
a) all'art. 6, comma 6.1, che siano tenuti a partecipare allo
STOVE i produttori titolari delle unita' di produzione che
beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non
recuperabili, limitatamente a dette unita' purche' siano rispettate
le condizioni tecniche di cui al comma n. 6.2 del medesimo articolo;
b) all'art. 6, comma 6.2, che possano essere ammessi a
partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta per le
unita' di produzione che rispettino le sopra citate condizioni
tecniche;
gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che da gennaio
2004 sia operativo un sistema organizzato di offerte di vendita e di
acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa
dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di
dispacciamento;
stante l'accertata necessita' di un periodo pari ad almeno un
mese per lo svolgimento di prove di funzionamento del mercato
dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di
dispacciamento, in cui possano essere anche stipulati i contratti di
adesione ai predetti mercati, possa essere completata la definizione
dei sistemi di garanzia, nonche' possano essere emanate le regole per
il dispacciamento sottostanti il relativo mercato, il Ministro delle
attivita' produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto
un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004, e, in particolare:
a) una prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio
2004, in parallelo al mantenimento del regime STOVE;
b) una seconda fase, transitoria, a decorrere dal 1° febbraio
2004, senza la partecipazione della domanda e con superamento del
regime STOVE;
c) una terza fase, di regime per l'anno 2004, con decorrenza
non posteriore al 1° aprile 2004;
la legge n. 83/2003 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2004
cessi il regime di reintegrazione dei costi di generazione non
recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26
gennaio 2000;
in conseguenza della previsione di criteri che ampliano la
partecipazione delle unita' di produzione al regime STOVE con
decorrenza 1° gennaio 2004, viene assicurata una maggiore potenza
disponibile a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale;
sul piano del funzionamento del sistema elettrico nazionale,
quanto all'intensita' della domanda, i mesi di dicembre e di gennaio
sono tra loro equivalenti;
Considerato che:
successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.
79/1999, la societa' Enel S.p.a. ha svolto, ai sensi dell'art. 4,
comma 8, del medesimo decreto legislativo, la funzione vicaria della
societa' Acquirente unico S.p.a., assicurando la fornitura ai
distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita';
la societa' Enel S.p.a., a fronte della procrastinazione
dell'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a.,
con la richiesta di capacita' di trasporto nella rete di
interconnessione con l'estero per la conclusione di contratti
additivi rispetto ai contratti pluriennali in essere, nonche' con la
definizione di specifiche modalita' di approvvigionamento con i
produttori nazionali, ha svolto le funzioni di garante della
fornitura dei clienti del mercato vincolato al di fuori dai limiti
posti dal sopra richiamato art. 4, comma 8, del decreto legislativo
n. 79/1999, cio' che ha richiesto l'adozione, da parte
dell'Autorita', di alcune direttive transitorie in ordine alle
modalita' di fornitura ai distributori dell'energia destinata al
mercato vincolato;
la societa' Enel S.p.a., nell'esercizio delle funzioni di cui ai
precedenti alinea, per il secondo semestre 2003, ha approvvigionato i
distributori attraverso il sistema transitorio di offerte di vendita
dell'energia elettrica, i contratti di importazione di cui alla
deliberazione n. 226/02 nonche' le cessioni di energia elettrica di
cui all'art. 3, comma 19, del decreto legislativo n. 79/1999 non
collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del
Ministro dell'industria 22 novembre 2002 e ceduta dalla societa'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. al mercato
vincolato;
il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che la
societa' Acquirente unico S.p.a. assuma le proprie funzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che contestualmente la societa' Enel
S.p.a. cessi di svolgere le sopra richiamate funzioni vicarie; e che
tale previsione trova eccezione, sino al 1° febbraio 2004,
nell'acquisto, e nelle contestuali cessioni alle imprese
distributrici, di energia elettrica nell'ambito del sistema
transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica, per la
quale attivita' la societa' Acquirente unico S.p.a. continua ad
avvalersi della societa' Enel S.p.a.;
i rapporti di somministrazione tra la societa' Enel S.p.a. ed i
distributori per le fornitura di energia elettrica destinata al
mercato vincolato sono regolati da un unico contratto, senza
distinzione tra le sopra richiamate fonti di approvvigionamento;
la suddetta disposizione transitoria contenuta nel decreto
ministeriale risponde all'esigenza di inquadrare, nei profili
organizzativi e procedurali, il subentro della societa' Acquirente
unico S.p.a. nei sopra richiamati contratti con i distributori,
evitando disfunzioni ed irregolarita' che si riverbererebbero sulla
continuita' delle forniture e sulla efficienza generale del sistema;
l'esigenza di cui al precedente alinea si pone, peraltro, anche
con riferimento alla gestione dei flussi finanziari rinvenienti dalle
importazioni di energia elettrica destinata al mercato vincolato,
tanto con riferimento ai contratti conclusi avvalendosi della
capacita' aggiuntiva assegnata allo stesso mercato dal decreto
ministeriale 17 dicembre 2003, quanto con riferimento all'energia
riveniente dai contratti pluriennali in essere;
la societa' Acquirente unico S.p.a. ha rappresentato, con nota in
data 23 dicembre 2003 (prot. AU/P2003000597), l'esigenza che il pieno
subentro alla societa' Enel S.p.a. nei rapporti contrattuali di
somministrazione dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato possa complessivamente avvenire con la gradualita' prevista
dal decreto del Ministro delle attivita' produttive;
Considerato che:
con l'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato assolvera' a
funzioni e finalita' diverse da quelle attualmente previste e che i
criteri e le modalita' per la sua determinazione potranno
differenziarsi da quelli attuali;
Ritenuto che sia necessario:
prorogare, almeno per il mese di gennaio 2004 il funzionamento
del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica
avviato con la deliberazione n. 67/03:
a) prevedendo l'obbligo di partecipazione allo STOVE per tutti
i titolari di unita' di produzione situate sul territorio nazionale,
relativamente alle medesime unita' che verificano le condizioni
previste dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione n. 67/03, ad
eccezione delle unita' di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999 e delle unita' di produzione che
immettono energia elettrica per le destinazioni consentite dagli
articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
b) imponendo ai titolari di unita' di produzione partecipanti
allo STOVE, l'obbligo di offrire nello STOVE tutta la capacita'
produttiva al netto di quella impegnata nei programmi di immissione
di energia elettrica da destinare al mercato libero;
c) prevedendo l'utilizzazione prioritaria dell'energia
elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di
quella prodotta mediante cogenerazione, nel rispetto degli obiettivi
di efficienza e sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e
nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento sul territorio nazionale;
introdurre modificazioni nella deliberazione n. 27/03 che tengano
conto del fatto che il regime di dispacciamento transitorio cosi'
come definito dalla medesima deliberazione, nonche' il funzionamento
del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica
avviato con la deliberazione n. 67/03, sono prorogati almeno per il
mese di gennaio 2004;
Ritenuta l'opportunita' di applicare, in generale, alle attivita'
di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica
destinata al mercato vincolato il regime transitorio configurato dal
decreto ministeriale 19 dicembre 2003, al fine di garantire che il
subentro della societa' Acquirente unico S.p.a. nei contratti in
essere avvenga con la necessaria gradualita' e senza disfunzioni per
la continuita' delle forniture e l'efficienza generale del sistema;
Ritenuta la necessita' di disporre, in conseguenza delle richiamate
indicazioni del Ministro delle attivita' produttive, l'estensione del
periodo di vigenza del regime connesso al sistema transitorio di
vendita dell'energia elettrica, l'applicazione del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso cosi' come determinato per l'anno
2003;

Delibera:

Art. 1.
Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 «Modificazione
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per
l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica»

1.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, e' modificato come
segue:
a) all'art. 4, comma 41, dopo le parole «titoli 2 e 3,», sono
aggiunte le seguenti parole «ad eccezione dei corrispettivi di cui
all'art. 7, commi 7.1, lettera c), e 7.3, lettera c),»;
b) all'art. 4, comma 4.8, dopo le parole «unita' di produzione»,
sono inserite le parole «che non partecipano allo STOVE e»;
c) all'art. 8, comma 8.2, all'art. 9, commi 9.1, 9.2, 9.3, 9.6,
9.7, 9.12, 9.16 e 9.20 ciascuna parola «trimestre», e' sostituita
dalla parola «mese»;
d) all'art. 9, comma 9.7, la lettera b) e' soppressa;
e) all'art. 9, i commi 9.8, 9.10, 9.11 e 9.13 sono soppressi;
f) all'art. 9, il comma 9.9 e' riformulato come segue:
«9.9 Nel caso in cui, il saldo preliminare cumulato del mese
risulti negativo, l'utente dello scambio e' tenuto a versare al
Gestore della rete l'ammontare di detto saldo.»;
g) all'art. 9, al comma 9.12, le parole «Nel caso in cui l'utente
dello scambio non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 9.8
e», sono soppresse;
h) all'art. 12, i commi 12.2, 12.3 e 12.4 sono soppressi;
i) all'art. 12, commi 12.5, sono eliminate le parole «Entro 10
(dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento»;

Art. 2.
Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03 «Adozione di
misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza
nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti
del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il
servizio di dispacciamento sul territorio nazionale»

2.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, e' modificato come
segue:
a) all'art. 1, comma 1.1, sono soppresse le parole: «unita' di
produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di
generazione non recuperabili sono le unita' di produzione che
beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non
recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26
gennaio 2000, come identificate dalle delibere dell'Autorita' 25
maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01, 20 giugno 2002,
n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03;
b) all'art. 1, comma 1.1, sono inserite le parole: «deliberazione
n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 42/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4
aprile 2002; deliberazione n. 157/03 e' l'allegato B alla
deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;»;
c) all'art. 3, comma 3.1, le parole «dal 1° gennaio 2004 o dalla
data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora tale
data fosse anteriore al 1° gennaio 2004», sono sostituite dalle
parole «dalla data di entrata in operativita' del sistema delle
offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999 e, comunque, non anteriormente al 1° febbraio 2004.»;
d) all'art. 5, comma 5.1, la lettera a) e' riformulata come
segue: «a) modalita' di partecipazione allo STOVE dei soggetti di cui
al successivo art. 6, comma 6.1;»; e) all'art. 6, il comma 6.1, e'
riformulato come segue: «6.1 Dal 1° gennaio 2004, sono tenuti a
partecipare allo STOVE i produttori titolari di unita' di produzione
situate nel territorio nazionale limitatamente alle unita' di
produzione, le quali soddisfano i requisiti tecnici di cui al comma
6.2, ad eccezione delle unita' di produzione di cui all'art. 3, comma
12, del decreto legislativo n. 79/1999 e delle unita' di produzione
che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite dagli
articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Sono altresi'
tenuti a partecipare allo STOVE, coloro che dispongano, per il
tramite di contratti, della produzione di unita' nella titolarita' di
soggetti terzi, le quali soddisfano detti requisiti tecnici»;
f) all'art. 6, comma 6.2, sono eliminate le parole «Possono
essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano
richiesta e che siano titolari di unita' di produzione che per almeno
il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime
unita', siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e
terziaria, secondo le modalita' definite dal Gestore della rete.»;
g) all'art. 6, il comma 6.3, e' riformulato come segue: «6.3 I
produttori che hanno l'obbligo di partecipare allo STOVE sono tenuti
a segnalare al Gestore della rete l'ubicazione e la potenza nominale
delle unita' di produzione nella loro disponibilita' con le modalita'
stabilite nel Regolamento STOVE.».
h) all'art. 6, il comma 6.4, e' riformulato come segue: «6.4 Il
Gestore della rete verifica il rispetto delle disposizioni
concernenti lo STOVE da parte dei soggetti di cui al comma 6.1 e
segnala le eventuali violazioni all'Autorita'.»;
i) dopo l'art. 7, comma 7.4, sono inseriti i seguenti commi:
7.4.1 «Per le unita' di produzione alimentate anche da fonti
rinnovabili, ai fini della determinazione della curva di consumo
specifico di cui al precedente comma 7.4, lettera e), deve essere
considerata unicamente l'energia primaria derivante da combustibili
fossili commerciali;
7.4.2 «Per le unita' di produzione di cogenerazione ai sensi
della deliberazione n. 42/02, ai fini della determinazione della
curva di consumo specifico di cui al precedente comma 7.4, lettera
e), all'energia primaria immessa deve essere sottratta l'energia
primaria destinata alla produzione di energia termica calcolata
assumendo un rendimento termico convenzionale pari a 0,9.»;
j) all'art. 8, comma 8.3, lettera c), dopo le parole «non
discriminazione tra produttori.», sono inserite le seguenti parole
«In presenza di due o piu' unita' di produzione che risultino
equiparate nell'ordine di merito di cui al comma 8.1, lettera c), e'
assegnata priorita' alle unita' di produzione, nell'ordine alimentate
da fonti rinnovabili e di cogenerazione»;
k) all'art. 10, comma 10.4, lettera a), le parole «della
deliberazione n. 226/02», sono sostituite dalle parole «dell'art. 9
della deliberazione n. 157/03»;
l) all'art. 10, comma 10.4, lettera b), le parole «non collocata
tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro
dell'industria 22 novembre 2002», sono soppresse;
m) dopo l'art. 10, comma 10.4, sono inseriti i seguenti commi:
«10.4.1 La societa' Acquirente unico Spa cede alla societa'
Enel Spa l'energia elettrica acquistata ai sensi dell'art. 9, comma
9.2, della deliberazione n. 157/03. Allo scopo di mantenere
l'equilibrio finanziario della societa' Acquirente unico Spa, la
societa' Enel Spa riconosce, al termine di ciascun mese, alla
societa' Acquirente unico Spa il pagamento di un corrispettivo pari
al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del
testo integrato applicato alla predetta energia. Il pagamento di una
somma pari al 90% del predetto corrispettivo avviene entro il
trentesimo giorno del primo mese successivo a quello cui si riferisce
la predetta energia elettrica; il pagamento della somma rimanente
avviene entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo;
10.4.2 La capacita' di trasporto destinata al mercato vincolato
assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2 della deliberazione n.
157/03, e' utilizzata dalla societa' Acquirente unico Spa per la
conclusione e l'esecuzione di contratti di fornitura di energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, a condizione
che i medesimi contratti siano conclusi attraverso modalita'
efficienti di selezione dei prezzi nei mercati esteri per la
fornitura di energia elettrica di durata annuale, e per le quantita'
massime compatibili con la capacita' di trasporto assegnata;
10.4.3 Nel caso in cui la capacita' di trasporto non sia
utilizzata ai sensi dei commi precedenti, detta capacita' non puo'
essere assegnata ai clienti del mercato libero;
10.4.4 La societa' Acquirente unico Spa versa mensilmente alla
Cassa una somma pari, per ciascun contratto di importazione, al
prodotto del quantitativo di energia elettrica oggetto del medesimo
contratto con la differenza tra il prezzo di cessione di cui al
precedente comma 10.4.1 ed il prezzo effettivo di acquisto
dell'energia elettrica, secondo quanto riportato nel contratto di
importazione. Detti versamenti sono ridotti in ragione degli
eventuali oneri sopportati dalla societa' Acquirente unico Spa per i
maggiori costi connessi agli abblighi di cui all'art. 11 del decreto
legislativo n. 79/1999 ed al pagamento dei corrispettivi di cui
all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 157/03. I contratti di
importazione della societa' Acquirente unico S.p.a. sono trasmessi in
copia conforme all'Autorita'. Il Gestore della rete comunica
all'Autorita' e alla Cassa il quantitativo di energia elettrica
importata su base mensile in esecuzione dei predetti contratti;
10.4.5 Il gettito derivante dai versamenti di cui al precedente
comma 10.4.4 e' destinato al finanziamento del Conto oneri per
certificati verdi.»;
n) all'art. 10, comma 10.14 e all'art. 11, comma 11.1, le parole
«ciascun trimestre», sono sostituite dalle parole «ciascun mese».

Art. 3.
Correzione di errori materiali all'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n.
67/03

3.1 All'art. 14, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, dopo il
comma 14.2, e' aggiunto il seguente comma: «14.2,1 La lettera e) dei
commi 22.1, 22.2 e 22.3 del Testo Integrato e' sostituita dalla
seguente lettera: "e) componenti UC1, UC4 e UC5 di cui all'art.
19".».

Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali

4.1 Il Gestore della rete riformula il regolamento dello STOVE di
cui all'art. 5 della deliberazione n. 67/03 sulla base delle
modificazioni introdotte con il presente provvedimento.
4.2 A decorrere dal 1° gennaio 2004, il valore della componente a
copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui
al comma 26.1, lettera a), del Testo integrato, e' fissato come
risulta dalla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 203/02.
4.3 La deliberazione n. 27/03 e la deliberazione n. 67/03, come
risultanti dalle modificazioni introdotte con il presente
provvedimento, si applicano a far data dal 1° gennaio 2004:
di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 e l'allegato A
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26
giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente
provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2003
Il presidente: Ortis


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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