IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la disciplina
dell'attivita' di Governo;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la
determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni,
sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi
di monopolio;
Visto l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive
modificazioni, che ha istituito il Comitato generale per i giochi;
Visto l'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, concernente
l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n. 115, concernente regolamento recante norme per la riorganizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
recante primi interventi per il rilancio dell'economia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, recante regolamento concernente l'affidamento delle
attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1,
della legge n. 383 del 2001;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in
materia di giochi, ed in particolare il comma 3-bis, che consente
l'assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario;
Visto l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, recante disposizioni sulla composizione e sul funzionamento del
Comitato generale per i giochi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, devono ritenersi esclusi dall'ambito
applicativo di tale norma i provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche gia' formalmente avviati alla data del
31 dicembre 2002;
Sentite, in data 2 dicembre 2002, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173, recante, tra l'altro, l'istituzione e le
attribuzioni della Commissione per la trasparenza dei giochi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 gennaio 2003
e del 14 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 ottobre
2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni e ambito della disciplina
1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) per «Amministrazione autonoma», l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
2. L'Amministrazione autonoma e' ordinata secondo le disposizioni
del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'Amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrale e periferici, mediante
diversificazione fra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca
l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
- Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, reca:
«Determinazione delle facolta' dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del
consiglio di amministrazione e del direttore generale
dell'Amministrazione stessa.».
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, reca: «Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca:
«Approvazione del regolamento di esecuzione della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.».
- L'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, concerne
l'istituzione e la composizione del Comitato generale per i
giochi nonche' le modalita' di nomina dei componenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca:
«Istituzione dell'Ente tabacchi italiani.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, reca: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio
2000, n. 115, reca: «Regolamento recante norme per la
riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato a norma dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi
per il rilancio dell'economia.»:
«1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale
derivante dal settore, le funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei
concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con
uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 3-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica, e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate», nel testo
modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n.
178:
«1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista
dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche'
di eliminare sovrapposizioni di competenze, di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di
ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia
di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive,
ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni
sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato
trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni
sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le
azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive
continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI,
anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive
organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
rideterminata la composizione del Comitato generale per i
giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del
CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono
adottate con il voto favorevole del presidente del CONI.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al
CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti
disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione
prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse
aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione
dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita'
finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
(Omissis).
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che
conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
numero degli esperti assegnabile al servizio e'
rideterminato in proporzione al conseguente impegno
lavorativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 12, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante: «Proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali», convertito
dalla legge 1° agosto 2003, n. 200:
«12. La composizione del Comitato generale per i giochi
di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1998, n. 357, e
successive modificazioni, e' rideterminata con la
partecipazione di un rappresentante nominato, sentita
l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle
scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate
con il voto favorevole del rappresentante del Ministro
delle politiche agricole e forestali.».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione
dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.»:
«1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante:
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.»:
«1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo
e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed
in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 2:
a) - f) (omissis);
g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e
delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una
Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito
di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla
materia, anche in ordine alla risoluzione in via
amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle
relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle
modifiche normative concernenti la materia. Le risorse
finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni
soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle
derivanti dall'applicazione del secondo periodo della
lettera d) del presente comma, sono destinate al
funzionamento della predetta Commissione per la trasparenza
dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del presente comma in ordine alla
Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in
favore dei componenti delle predette commissioni sono
determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto ministeriale.».
Art. 2.
Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello
generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma
1. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge
compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
funzione dirigenziale di livello generale compresi
nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare la
continuita' delle funzioni dell'Amministrazione autonoma ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge
funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione
autonoma.
2. Il direttore generale si avvale degli esperti del Servizio
consultivo e ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono
individuati e distaccati, in numero non superiore a cinque, presso
l'Amministrazione autonoma.
3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello generale
dell'Amministrazione autonoma sono:
a) la direzione per le strategie;
b) la direzione per i giochi;
c) la direzione per le accise;
d) la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse.
4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresi':
a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva il Ministro
nella formulazione degli indirizzi strategici per il settore dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, ed i cui
componenti sono nominati con decreto del Ministro, con il quale sono
altresi' stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da
quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed e' composto dai
membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale
dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata
esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio;
b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce
tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che
esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio del
lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle
operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di
determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle
vincite. La Commissione, competente altresi' a risolvere, in via
amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, e' nominata
con decreto direttoriale. La Commissione e' composta da un numero di
membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei
componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si
sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate
l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della Commissione e
sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La Commissione
presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attivita'
svolta, per il successivo inoltro al Parlamento;
c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con funzioni
propositive e consultive in materia di lotto, lotterie, giochi,
scommesse e concorsi pronostici, nonche' in tema di concessioni. La
Consulta, presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione
autonoma, e' composta dai direttori degli uffici di funzione
dirigenziale di livello generale della medesima Amministrazione
autonoma, da un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza, dal Segretario generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, dal Capo del Dipartimento della qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche
agricole e forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a
partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti dei
concessionari o delle loro associazioni. La partecipazione alla
Consulta e' gratuita.
Art. 3.
Direzione per le strategie
1. La direzione per le strategie svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le strategie commerciali e promozionali in materia
di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali,
tradizionali e ad estrazione istantanea;
b) analizza i settori relativi alla materia di cui alla lettera
a) ed a quella dei tabacchi; individua le misure per il contrasto
delle attivita' illegali e per il razionale sviluppo di tali settori;
c) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica,
e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete
fisica dei punti di vendita dei giochi, assicurando, comunque, il
coordinamento delle tecnologie informatiche nell'ambito
dell'Amministrazione autonoma;
d) cura la predisposizione delle proposte normative e dei
provvedimenti amministrativi a contenuto generale nelle materie di
cui alla lettera b);
e) effettua l'analisi statistico-economica delle entrate
derivanti dai giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal
lotto, dalle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione
istantanea, nonche' dalle accise sui tabacchi;
f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso
nelle materie di cui alla lettera b);
g) gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed
internazionale.
2. Il direttore per le strategie e' il vicario del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma; assolve le funzioni di
segretario del Comitato generale per i giochi, avvalendosi, a tale
fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.
Art. 4.
Direzione per i giochi
1. La direzione per i giochi svolge le seguenti funzioni:
a) provvede all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle
scommesse, dei concorsi pronostici e del lotto, assicurando, in
particolare, l'attivita' provvedimentale per l'istituzione dei punti
di raccolta del gioco del lotto automatizzato, la direzione delle
lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con
particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di
ciascuna di esse in base alle norme vigenti, nonche' la propaganda,
la distribuzione e la vendita dei relativi biglietti, anche
proponendo al direttore generale dell'Amministrazione autonoma
l'affidamento, in tutto o in parte, delle relative attivita'
gestionali ad uno o piu' operatori e curando i relativi adempimenti,
con procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e
comunitario;
b) attua le iniziative pubblicitarie nelle materie di cui alla
lettera a);
c) cura la gestione amministrativa delle concessioni nelle
materie di cui alla lettera a), nonche' l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita', nelle stesse materie, non affidate a
concessionari;
d) effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli
giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali;
e) cura la gestione del contenzioso, nelle materie di competenza.
2. La direzione per i giochi, relativamente alle materie di
competenza, assicura altresi' la direzione funzionale degli uffici
periferici dell'Amministrazione autonoma.
3. Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario
della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta
tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse
interne all'Amministrazione autonoma.
Art. 5.
Direzione per le accise
1. La direzione per le accise svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'attivita' provvedimentale per il rilascio delle
concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi
lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994,
n. 50;
b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime
dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla
circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta e
assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai
produttori nazionali ed a quelli esteri;
c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati;
d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla
la regolarita' dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi
da parte degli stessi depositi;
e) controlla la conformita' dei prodotti da fumo alla normativa
nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, esercitando in
materia i poteri di competenza del Ministero ed in particolare
curando gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di
nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di laboratorio;
f) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;
g) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e
la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;
h) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia
di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed
il controllo della connessa attivita' presso gli uffici periferici,
curando altresi' ogni altra competenza del Ministero in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati;
i) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica,
e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete
fisica dei punti di vendita dei tabacchi;
l) cura le attivita' ed esercita i poteri in materia di
amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi lavorati,
nonche' la gestione del contenzioso in tutte le materie di
competenza;
m) cura gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza
sull'Ente tabacchi italiani, nonche' gli adempimenti connessi
all'esercizio della vigilanza sui depositi fiscali dei tabacchi
lavorati sul territorio nazionale;
n) effettua il controllo delle entrate derivanti dalle accise sui
tabacchi.
2. La direzione per le accise, relativamente alle materie di
competenza, assicura altresi' la direzione funzionale degli uffici
periferici dell'Amministrazione autonoma.
Nota all'art. 5:
- La legge 18 gennaio 1994, n. 50, reca: «Modifiche
alla disciplina concernente la repressione del contrabbando
dei tabacchi lavorati.».
Art. 6.
Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse
1. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse
svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse
umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche
necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione autonoma
e ne verifica il livello di utilizzazione;
b) cura i servizi di contabilita' generale delle entrate e delle
spese, anche ai fini della redazione del bilancio autonomo, del
consuntivo finanziario e del conto patrimoniale dell'Amministrazione
autonoma;
c) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e
periferici;
d) assicura che la formazione del personale, realizzata con la
Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonche'
l'organizzazione dell'Amministrazione autonoma, siano funzionali al
raggiungimento delle missioni istituzionali;
e) cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione
collettiva;
f) cura la comunicazione interna;
g) cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto
nazionale di statistica;
h) assicura, nell'ambito del coordinamento delle tecnologie
informatiche effettuato dalla direzione per le strategie, lo
sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo e
della rete telematica dell'Amministrazione autonoma;
i) gestisce i servizi generali della sede di direzione;
l) predispone le previsioni di entrata e di spesa sia corrente
che di investimento;
m) effettua la programmazione dei fabbisogni di risorse
strumentali e provvede all'acquisizione di beni e servizi;
n) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la
gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;
o) approva le concessioni dei beni del patrimonio
dell'Amministrazione autonoma;
p) cura la gestione del patrimonio immobiliare
dell'Amministrazione autonoma;
q) cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni
demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;
r) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
e le attivita' relative alla sicurezza ed alla tutela della salute
nei luoghi di lavoro;
s) cura la gestione del contenzioso, a livello non locale, nelle
materie di competenza.
2. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse
assicura la direzione gerarchica degli uffici periferici
dell'Amministrazione autonoma.
Art. 7.
Datazioni organiche
1. La dotazione organica dell'Amministrazione autonoma e'
determinata secondo l'allegata tabella A. La dotazione organica di
cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e' rideterminata secondo l'allegata
tabella B.
Nota all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107, reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle finanze.».
Art. 8.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione
dell'Amministrazione autonoma con esso incompatibili, e in
particolare:
a) il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
b) gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293;
c) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n.
115;
e) l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.
2. A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, dei compiti delle unita' dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale
dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le
funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere
effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
170 del 22 luglio 2000.
3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o
commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle
attribuzioni del Ministero, i compiti degli organismi di cui
all'articolo 2, comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso,
sono soppressi a decorrere dalla data di operativita' degli organismi
di cui al medesimo articolo 2, comma 4.
4. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le
commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono destinate al
funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entita'
delle risorse finanziarie gia' utilizzate per gli organismi e le
commissioni soppressi.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 32
Note all'art. 8:
- Per il titolo del regio decreto 29 dicembre 1927, n.
2452, si rimanda alle note alle premesse.
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, reca: «Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». Gli
articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge medesima, abrogati
dall'art. 8, comma 1, lettera b), del presente regolamento,
disciplinavano il funzionamento dei depositi di generi di
monopolio e dei magazzini di vendita dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca:
«Approvazione del regolamento di esecuzione della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». Gli
articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del
decreto medesimo, abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera c)
del presente regolamento, disciplinavano i servizi affidati
ai depositi di generi di monopolio ed ai magazzini di
vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, si rimanda alle note
alle premesse.
- Per la disciplina di cui all'art. 3 della legge
10 agosto 1988, n. 357, si rimanda alle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note
alle premesse.
- Il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
19 giugno 2000, modificato ed integrato con omologo
provvedimento 2 aprile 2001, reca: «Individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai
sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115.».
Tabella A
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO
Dirigenti di prima fascia 5
Dirigenti di seconda fascia 40
Area C 351
C3 41
C2 121
C1 189
Area B 954
B3 446
B2 287
B1 221
Area A 67
Totale dotazione 1417
Tabella B
(prevista dall'articolo 7, comma 1,
sostitutiva della tabella A allegata
al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107)
«DIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO
Tabella A
=====================================================================
Uffici Organico Dirigenti Dirigenti Altri Ruolo provvisorio
totale Uffici ad esaurimento
Dirigen- del Ministero
ziali delle Finanze di
generali cui all'art.4 del
D.lgs. n. 283
del 1998
Dipartimento
delle
politiche
fiscali 1131 9 107 1015
Segreterie
della
commissione
tributaria 2682 19 2663
Amministrazione
autonoma dei
Monopoli di
Stato 1417 5 40 1372
Totale
generale 5230 14 166 5050 6395
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato