IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che
riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla
determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali
dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2002, n. 130, con il
quale e' stata determinata, per l'anno scolastico 2002/2003, la
consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla
base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto
la consistenza degli organici e' mutata per effetto di modifiche
apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di
dimensionamento;
Rilevata l'entita' delle istituzioni scolastiche ed educative,
cosi' come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema
informativo del Ministero;
Constatato peraltro, che tale consistenza, globalmente
considerata, risulta inferiore a quella definita con il decreto
ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione
delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente da
preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del
citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei
dirigenti scolastici e' definita, a decorrere dall'anno scolastico
2003/2004, secondo le entita' indicate nella tabella A, costituente
parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti,
ripartiti secondo la dimensione regionale, sono distinti per i
settori formativi relativi alla scuola elementare e media, alla
scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative.
Art. 2.
Ai medesimi fini, nell'unita tabella B, costituente anch'essa
parte integrante del presente decreto, e' indicata la consistenza
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed
istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
Roma, 21 novembre 2003
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 266
Tabella A
DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI
Anno scolastico 2003/04
Tabella B
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Istituzioni Scolastiche Istituti Educativi
Regione Scuola Scuola Convitti Educandati
Elementare Secondaria Nazionali Femminili
E Media Superiore
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Friuli
Venezia G.
(Lingua
Slovena) 13 6 0 0
Totale
Nazionale 13 6 0 0
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato