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Gazzetta Ufficiale N. 22 del 28 Gennaio 2004

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 novembre 2003
Approvazione del Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T). (Deliberazione n. 399/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei
termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive»;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante:
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi» ed in particolare l'art.
2-bis, commi 4 e 6;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale», e in particolare l'art. 2, comma 1;
Vista la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, recante: «Approvazione del regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre
2001, n. 284;
Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002;
Vista la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, recante:
«Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale
(PNAF-DVB), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2003;
Visto l'art. 35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002,
recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre
2002, n. 259, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' la
competenza in materia di pianificazione delle frequenze;
Considerata l'attivita' istruttoria svolta dall'Autorita'
avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
Considerato che i siti di ubicazione degli impianti sono stati
scelti fra quelli gia' riportati in allegato alla delibera n.
15/03/CONS quali siti assentiti con l'intesa delle regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano
e Trento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di
cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n.
122;
Vista la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della giunta regionale
del Veneto con la quale detta regione, in relazione alle
problematicita' sull'uso dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero
gia' evidenziate all'atto del parere fornito all'epoca della
predisposizione del piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha
deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e
di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Venda;
Considerato che la suddetta sostituzione, a seguito delle
valutazioni tecniche effettuate dall'Autorita', e' risultata
fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente
variazione al piano;
Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
Rilevato che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che,
a integrazione del PNAF-DVB, sara' effettuata dall'Autorita' una
pianificazione di 2° livello per le ulteriori risorse e che questa
integrazione al piano potra' comportare variazioni o integrazioni al
piano stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a
18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;
Tenuti presenti i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a),
b), c), d), e), f), g), nonche' dall'art. 3, comma 5, della legge
31 luglio 1997, n. 249, e tenuto presente, in particolare, che le
ulteriori risorse di cui al succitato art. 2, comma e) devono essere
assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale;
Ritenuto, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello
spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla
legge n. 5/2000 nel caso della radiodiffusione analogica, di
suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti
con il territorio delle singole province, salvo i casi in cui
l'orografia del territorio non consente di attribuire alle singole
province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di
utenza provinciali possono coincidere con il territorio di piu'
province;
Ritenuto, per quanto riguarda la presente integrazione al piano
approvato dall'Autorita' con la citata delibera n. 15/03/CONS, di
seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di
provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;
Ritenuto opportuno, per assicurare al meglio la compatibilita'
elettromagnetica fra gli impianti, che il criterio di localizzare
tutti gli impianti che servono una stessa area in un unico «sito
comune» debba valere separatamente per la pianificazione di 1°
livello e per la pianificazione di 2° livello ma non necessariamente
per entrambe, per cui i relativi impianti associati alla stessa area
servita possono, per le due pianificazioni, essere ubicati su siti
diversi;
Considerato valido quanto gia' contenuto nelle premesse alla
delibera n. 15/03/CONS relativamente alle bande di frequenze e al
numero di frequenze pianificate;
Determinati i parametri radioelettrici secondo standard
internazionalmente stabiliti;
Ritenuto di stabilire la qualita' di ricezione al 95% di servizio,
gia' adottata nel piano di 1° livello, anche per la integrazione di
2° livello;
Rilevato che a seguito di valutazioni tecniche finalizzate ad una
migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico e per
ottenere una significativa copertura radioelettrica dei bacini di
utenza la soluzione tecnica piu' idonea per la pianificazione di 2°
livello e' risultata quella di pianificare reti provinciali del tipo
SFN e di scegliere quale riferimento ai fini della pianificazione
stessa un tipo di modulazione (16 QAM);
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita', sui risultati dell'istruttoria;

Delibera:

Art. 1.
1. E' approvata l'integrazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale, approvato dall'Autorita' con delibera n. 15/03/CONS
del 29 gennaio 2003 (pianificazione di 1° livello). Tale integrazione
(piano di 2° livello) riguarda le ulteriori risorse per l'emittenza
locale, con le inerenti necessarie modifiche al piano di 1° livello.
2. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e'
costituito da un tabulato (allegato alla presente delibera) diviso in
due sezioni rispettivamente per gli impianti di 1° livello e di 2³
livello, recanti l'indicazione delle singole postazioni di emissione
con specificazione, per ciascuna di esse, di: denominazione,
provincia di appartenenza, coordinate geografiche e quota, diagramma
dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, frequenze
utilizzabili, potenza equivalente irradiata (ERP) in dBk, area
interessata dal servizio. L'allegata relazione illustrativa
costituisce parte integrante del piano.
3. Il piano integrato e' relativo sia al 1° sia al 2° livello di
pianificazione, e consente pertanto la realizzazione di reti per la
diffusione di programmi nazionali, regionali e provinciali (o
pluriprovinciali).
4. Il numero delle reti regionali e provinciali e' pari
rispettivamente a 126 e 1272. Nell'allegato A alla relazione
illustrativa e' riportato il numero delle reti per ciascun bacino
regionale o provinciale. Tutte le suddette reti sono realizzate in
tecnica isofrequenziale.
5. Il numero di reti pianificate a livello nazionale resta uguale a
quello del piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e
cioe' pari a 12.

Art. 2.
1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno
essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al
Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di
impianti a bassa potenza equivalente irradiata.
2. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei
siti e della facolta' di utilizzare in via transitoria la tecnica
multifrequenziale in aree servite dal piano con tecnica
isofrequenziale devono progettare la rete in modo da non superare i
limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite
secondo le modalita' indicate nella relazione illustrativa.

Art. 3.
1. Rimane fermo quanto indicato nella delibera n. 15/03/CONS
approvato dalla Autorita' il 29 gennaio 2003 se non diversamente
specificato nella presente delibera.

Art. 4.
1. Copia del piano (che e' allegata alla relazione illustrativa) e'
depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici
dell'Autorita' in Napoli, centro direzionale, isola B5, e di Roma,
via delle Muratte, n. 25.
La presente delibera, e' pubblicata nel sito web dell'Autorita',
nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Napoli, 12 novembre 2003
Il presidente: Cheli

Allegata alla delibera n. 399/03/CONS

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE
FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA
DIGITALE (PNAF DVB-T). RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

1. Premessa.
Con delibera del consiglio n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003,
l'Autorita' ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di
seguito piano di 1° livello). Il Piano, con la relazione illustrativa
che ne costituisce parte integrante, e' stato pubblicato sul sito web
dell'Autorita' (www.agcom.it).
Nella relazione illustrativa vengono specificate, fra l'altro, le
procedure e i criteri seguiti nella elaborazione del Piano.
In particolare la legge n. 249/1997 prevede che ulteriori risorse
all'emittenza locale possano essere assegnate successivamente alla
pianificazione (cioe' successivamente al piano di 1° livello), mentre
la legge n. 5/2000 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette
ulteriori risorse devono essere pianificate (cosiddetta
pianificazione di 2° livello) considerando bacini di utenza
coincidenti, di norma, con il territorio delle province, prevedendo
che «laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire
alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta
provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali».
Tali criteri possono essere presi a riferimento anche per la
pianificazione televisiva in tecnica digitale compatibilmente con la
specifica tecnologia.
Secondo quanto era gia' previsto nell'art. 2 della delibera n.
15/03/CONS, la pianificazione di 2° livello ha comportato la
necessita' di apportare alcune modifiche al piano di 1° livello, al
fine di realizzare la migliore compatibilita' fra le due
pianificazioni e contemporaneamente ottimizzare il complesso della
risorsa pianificata. Le modifiche al piano sono specificate nel
successivo paragrafo 4.
Il nuovo piano, denominato in seguito «Piano integrato», e'
costituito da un tabulato che comprende i dati risultanti dalla
pianificazione di 1° livello, con le succitate modifiche, e quelli
risultanti dalla pianificazione di 2° livello.
2. Scelte tecniche per la pianificazione di 2° livello.
Il Piano approvato con la delibera del 29 gennaio 2003 (piano di
1° livello) e' stato elaborato adottando determinate scelte per i
parametri di trasmissione, specificate nella relazione illustrativa
allegata al succitato piano di 1° livello.
Per la elaborazione del piano di 2° livello le scelte operate
sono in parte diverse per i motivi che verranno di seguito
illustrati.
a) Parametri di trasmissione e numero di programmi.
In base agli studi effettuati preliminarmente, per la
pianificazione di 2° livello e' stato scelto il tipo di modulazione
16QAM e code rate 2/3 che permettono un minore rapporto di protezione
dalle interferenze. Tali parametri consentono una capacita' di
trasmissione di 13,27 Mbit/s, corrispondente tipicamente a 3-4
programmi irradiabili di qualita' SDTV (Standard Definition
Television) e dati;1
b) Tipologia di rete.
La pianificazione di 2° livello e' stata effettuata prevedendo la
realizzazione di reti SFN nei bacini provinciali (o pluriprovinciali)
di suddivisione del territorio.
Tuttavia restano valide le considerazioni gia' fatte per il piano
di 1° livello circa la opportunita' di usare temporaneamente, nella
fase di progressiva attuazione del Piano, reti di tipo MFN in
alternativa alle reti SFN di piano.
c) Bacini di utenza.
Tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 5/2000, i bacini
di utenza per la pianificazione di 2° livello sono stati scelti di
norma corrispondenti al territorio delle province e, laddove
necessario, corrispondenti all'accorpamento di piu' province.
In tal modo si sono ottenuti n. 71 bacini, che sono riportati in
dettaglio in annesso alla presente relazione.
3. Flessibilita' del piano.
Per il «Piano Integrato» valgono tutte le considerazioni sulla
flessibilita' gia' riportate nel corrispondente paragrafo 3 della
relazione illustrativa al piano di 1° live!lo di cui alla delibera n.
15/03/CONS. In particolare, e' stata prevista la possibilita' di
applicazione di criteri di equivalenza in base ai quali gli operatori
possono utilizzare, nella progettazione e realizzazione delle proprie
reti, siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi
da quelli di Piano, nel rispetto dei vincoli nel Piano stesso. Le
modalita' di applicazione di tali vincoli sono indicate nel
successivo paragrafo 5 della presente relazione.
4. Il piano integrato: criteri di elaborazione e risultati.
4.1. Criteri di elaborazione.
I criteri tecnici adottati per l'elaborazione del piano di 2°
livello sono i seguenti:
a) bacini di utenza - Il bacino provinciale di base coincide
con il territorio di ciascuna provincia. Tuttavia in vari casi e'
stato necessario accorpare il territorio di piu' province nell'ambito
di uno stesso bacino provinciale (pluriprovinciale) a causa
dell'impossibilita' tecnica di pianificare bacini comprendenti il
territorio delle singole province;
b) siti comuni - I siti inseriti nel Piano Integrato sono stati
scelti tra quelli assentiti dalle regioni e province autonome.2 La
localizzazione degli impianti e' solo in parte comune per gli
impianti di 1° e 2° livello per ragioni tecniche. Si veda in
proposito il paragrafo 4.3;
c) bande e frequenze - Le bande di frequenze pianificate sono
quelle attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I3:
banda VHF - III: 174 - 223 MHz;
banda UHF - IV e UHF - V: 470 - 854 MHz.
Le frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in
Banda UHF;
d) parametri radioelettrici - I parametri radioelettrici
adottati sono stati determinati conformemente agli standard
internazionalmente stabiliti.4
Qui di seguito si indicano in particolare:
diagrammi di antenna: circolari o con angolo di apertura di
120°;
modulazione: 16 QAM;
code rate: 2/3;
portanti: 8 K;
canale: Rice;
Tg/Tu: 1/4.
La scelta dei parametri radioelettrici garantisce il minimo
numero di 3 programmi, per blocco di diffusione.
e) qualita' di ricezione - La qualita' di ricezione e'
stabilita al 95% di probabilita' del servizio per ricevitore fisso
(location probability);
4.2. Risultati del piano integrato.
Ai fini di una maggiore chiarezza di esposizione sono indicati
separatamente i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale
(pianificazione di 2° livello) e le variazioni relative alle reti in
ambito nazionale e regionale (pianificazione di 1° live!lo).
Per le reti in ambito provinciale i risultati ottenuti possono
essere sintetizzati come segue:
a) percentuale di territorio nazionale servito compresa tra il
43,5% e il 44% in funzione delle bande di frequenze utilizzate;
b) percentuale di popolazione nazionale servita compresa tra il
67% e il 68% in funzione delle bande di frequenze utilizzata;
c) tutti i capoluoghi di provincia (compresi i capoluoghi di
regione) serviti;
d) 71 bacini provinciali di cui 53 coincidenti ciascuno con il
territorio di una sola provincia e 18 coincidenti ciascuno con il
territorio di piu' province. Il numero dei bacini non coincide con il
numero delle province (pari a 103), e cio' a causa degli accorpamenti
di piu' province in un singolo bacino di cui si e' detto nel
paragrafo 4.1.a). Ciascuno dei suddetti 71 bacini e' servito da 18
reti, con l'eccezione di un solo bacino (Reggio Calabria) servito da
12 reti. La distribuzione dei bacini provinciali o pluriprovinciali
in ciascuna regione o provincia autonoma e' riportata nell'allegato A
della presente relazione.
Per quanto riguarda la citata eccezione di Reggio Calabria, essa
e' dovuta a particolari problemi interferenziali tra le reti
pianificate di 1° livello (reti nazionali decomponibili in reti
regionali) e reti provinciali di 2° livello.
e) Il numero dei siti con risorse in frequenze per servire i
bacini provinciali e' pari a 282.
Per quanto riguarda le reti in ambito nazionale e regionale,
rispetto al piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS,
e' stato ottenuto un incremento di circa un punto percentuale del
territorio e della popolazione serviti ed e' stato aggiunto un sito.
Per ottenere tali risultati e' stato necessario ottimizzare la
potenza equivalente irradiata (ERP), differenziandola per le tre
bande di frequenze utilizzate.
In particolare:
a) la percentuale del territorio nazionale servito varia tra
l'80% e l'81,5³ in funzione della banda di frequenze utilizzata;
b) la percentuale della popolazione nazionale servita varia tra
il 92,7% e il 93,4% in funzione della banda di frequenze utilizzata;
c) il numero dei siti con risorse in frequenze per le reti in
ambito nazionale e in ambito regionale e' pari a 261.
4.3. Siti del Piano Integrato.
L'elaborazione del Piano Integrato ha portato a determinare in
371 il numero totale dei siti necessari per consentire l'irradiazione
dei programmi in ambito nazionale e locale, siti scelti tra quelli
assentiti dalle regioni e province autonome.
In particolare:
su 89 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli
impianti di 1° livello;
su 170 siti sono allocate le frequenze degli impianti di 1° e
2° livello;
su 112 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli
impianti di 2° livello, con l'eccezione di 2 di questi siti sui quali
sono allocate sia le frequenze degli impianti di 2° livello che le
frequenze degli impianti di 1° livello relative alle reti regionali.
Tutti i 371 siti sono indicati per regione e province autonome
nel Piano Integrato.
4.4. Determinazione del numero delle reti.
L'Autorita' ha determinato il numero di reti che puo' operare in
ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.
A tal fine si premette che:
per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale
si e' fatto riferimento ai risultati della pianificazione di 1°
livello;
per la determinazione del numero delle reti in ambito
provinciale il riferimento e' dato dai risultati della pianificazione
di 2° livello.
Si ricorda che il numero dei bacini regionali e' pari a 215,
mentre il numero dei bacini provinciali e' pari a 71, come e' stato
indicato al paragrafo 4.2.
Pertanto il totale del numero delle reti locali, ripartite in
regionali e provinciali. e' il seguente:
numero reti in ambito regionale: l26o;
numero reti in ambito provinciale: 1272;
totale reti locali: 1398.
L'allegato A alla presente relazione ne indica la distribuzione
in ciascuna regione e provincia autonoma.
Si intende ricordare anche il numero delle reti in ambito
nazionale che e' pari a 12.
5. Modalita' di applicazione dei criteri di equivalenza.
Per la pianificazione di 2° livello valgono i principi di
equivalenza gia' definiti all'atto dell'approvazione del piano di 1°
livello e quindi si rimanda al paragrafo 5 della relazione
illustrativa di detto piano.
Naturalmente, nell'applicare il criterio di equivalenza a un
qualsiasi impianto pianificato, sia esso di 1° livello o di 2°
livello, occorre assicurare il rispetto dei vincoli radioelettrici
nei confronti del complesso di tutti i restanti impianti.
I livelli di campo elettrico da rispettare nell'applicazione del
criterio di equivalenza sono quelli gia' riportati nel suddetto
paragrafo 5 e che, comunque, si ritiene opportuno qui riportare:
l'intensita' del campo elettrico del segnale isocanale generati
in opportuni «punti di verifica», non deve superare il livello
massimo a 10 m dal suolo di 15 dB \mu V/m e 24 dB \mu V/m
rispettivamente per le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Per quanto
riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75
dB \mu V/m, 80 dB \mu V/m e 84 dB \mu V/m.
I suddetti valori di campo elettrico devono essere rispettati nei
punti di verifica, riportati in annesso alla presente relazione, che
sono di norma situati al bordo dei bacini di utenza (regionali per il
piano di 1o livello e provinciali per la pianificazione di 2°
livello) al cui interno sono riutilizzate le stesse frequenze
assegnate al licenziatario sui siti e negli impianti per i quali esso
intende avvalersi del criterio di equi-valenza.
Si fa notare inoltre che l'Autorita' e' dell'avviso che, per
l'applicazione del criterio di equivalenza, le regioni e province
autonome debbano considerare con attenzione eventuali richieste di
autorizzazione da parte degli operatori per l'utilizzazione di altri
siti, oltre quelli gia' assentiti, qualora non esistano effettivi
motivi ostativi.
Documentazione.
La documentazione allegata alla presente relazione e' comprensiva
della pianificazione di 1° e di 2° livello e quindi, per quanto
riguarda il «Piano Integrato», sostituisce in toto quella annessa
alla relazione illustrativa allegata alla delibera n. 15/03/CONS.
In particolare la documentazione qui annessa e' costituita dalle
seguenti parti:
annesso 1: criteri e parametri tecnici di pianificazione;
annesso 2: siti assentiti dalle regioni e province a utonome;
annesso 3: elenco dei punti di verifica per gli impianti di
1° livello;
annesso 4: elenco dei punti di verifica per gli impianti di
2° livello;
allegato A: numero di reti in ciascun bacino regionale e
provinciale.
Inoltre detta documentazione contiene anche il tabulato del Piano
Integrato, diviso in due sezioni. La prima contiene tutti i dati
(siti, coordinate geografiche, ERP, ecc.) relativi agli impianti di
1° livello, la seconda i dati relativi agli impianti di 2° livello.
1 L'utilizzazione dei multiplex statistici potrebbe aumentare il
numero dei programmi di 1-2 unita' mantenendo la qualita' SDTV.
2 Vedi annesso 2.
3 Vedi annesso 1.
4 Vedi anche annesso 1.
5 Le regioni italiane sono in effetti 20. Dato che per la regione
Trentino-Alto Adige devono essere considerate separatamente le
province autonome di Trento e Bolzano in base alle leggi vigenti, il
bacino regionale deve corrispondere al territorio di ciascuna di tale
provincia.
6 Delle 126 reti regionali indicate, 6 riguardano la provincia
autonoma di Trento e altre 6 la provincia autonoma di Bolzano.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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