La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. l.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica
italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo
(TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1,
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per
l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20032005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai
fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i-quater),
e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3622):
Presentato dal Ministro degli affari esteri
(Frattini) il 5 febbraio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle
commissioni I, II, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
il 12 marzo 2003, 1, 17 e 30 luglio 2003, 16, 17 settembre
2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il
16 ottobre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2550):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 27 ottobre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 novembre 2003 e
3 dicembre 2003.
Relazione scritta presentata il 16 dicembre 2003
(A.S. n. 2550/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
Ratifica in lingua originale
Traduzione non Ufficiale
ACCORDO
TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO)
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CONCERNENTE L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO
MONDO (TWAS)
PREAMBOLO
Considerando che la Third World Academy of Sciences (TWAS)
(Accademia delle scienze del Terzo Mondo) fondata a Trieste nel 1983
e avente sede nei locali messele a disposizione dal Centro
Internazionale di Fisica Teorica (CIFT);
Considerando che l'UNESCO e' responsabile per le operazioni
amministrative e finanziarie della TWAS, come da un accordo siglato
dalla TWAS e dall'UNESCO nel 1991;
Tenendo conto dell'importanza di rafforzare e promuovere la
collaborazione tra l'UNESCO e la TWAS nell'assistere i paesi in via
di sviluppo a costruire e sostenere le capacita' scientifiche e
tecniche endogene nonche' la ricerca scientifica di eccellenza allo
scopo di favorire lo sviluppo socio-economico;
Considerando che il Governo della Repubblica Italiana e' disposto
a continuare a dare il proprio contributo a sostegno delle attivita'
della TWAS;
Tenendo conto che, sotto la risoluzione di stanziamento adottata
dalla 29° sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, il
direttore generale dell'UNESCO e' autorizzato a ricevere fondi da
governi, organizzazioni internazionali, regionali o nazionali e da
individui per l'attuazione dei programmi e progetti compatibili con
gli scopi, gli obbiettivi e le attivita' della TWAS e contrarre
impegni per tali attivita' in conformita' alle norme dell'UNESCO ed
agli accordi stipulati con le fonti di finanziamento;
Desiderosi di siglare un accordo con l'intento di rafforzare le
operazioni della TWAS in maniera consona al raggiungimento dei suoi
obiettivi, come specificato nell'articolo II del suo Statuto,
nell'ambito delle politiche generali del Governo Italiano e
dell'UNESCO volte ad incoraggiare le collaborazioni regionali e
globali in campo scientifico e tecnologico, con particolare
riferimento ai bisogni dei paesi in via di sviluppo;
Considerando che in conformita' agli scopi e le funzioni
dell'UNESCO, l'obiettivo genera1e della TWAS e' quello di accrescere
le capacita' scientifica e la leadership nei paesi del Terzo Mondo al
fine di favorire uno sviluppo economico basato sulla scienza e
promuovere uno sviluppo sostenibile per mezzo di collaborazioni
Sud-Sud e Sud-Nord in campo scientifico e tecnologico;
Sottolineando che, per lo scopo del presente Accordo, gli
obiettivi specifici della TWAS saranno, nell'ambito della struttura
generale del suo Statuto, in particolare:
a. riconoscere, sostenere e promuovere la ricerca scientifica di
eccellenza nel Terzo Mondo;
b. fornire a promettenti scienziati-originari del Terzo Mondo le
strutture necessarie per la ricerca e la formazione professionale
promuovendone l'attivita';
c. facilitare ed incoraggiare la cooperazione tra scienziati ed
istituzioni di spicco del Terzo Mondo, come pure tra essi e le loro
controparti nella Repubblica Italiana;
Concordano quanto segue:
Articolo I
Attivita'
1. Nell'ambito degli obiettivi del presente Accordo specificati
nel Preambolo e con lo scopo della loro implementazione, in linea con
gli obiettivi generali della TWAS est espressi nell'Articolo II del
suo statuto, in particolare la TWAS promuovera' le seguenti
attivita':
a. l'assegnazione di contributi di ricerca competitivi a specifici
progetti scientifici presentati da giovani ed attivi scienziati e da
istituzioni nei paesi del Terzo Mondo, con particolare riguardo ai
paesi meno sviluppati;
b. l'assegnazione di borse di studio e associazioni a giovani e
promettenti scienziati del Terzo Mondo per progetti di ricerca da
portare avanti insieme a colleghi provenienti da istituzioni del
Terzo Mondo, come pure nella Repubblica Italiana;
c. la promozione della collaborazione di ricerca tra centri
scientifici di eccellenza nel Terzo Mondo e le loro controparti nella
Repubblica Italiana;
d. il conferimento di riconoscimenti a singoli scienziati del
Terzo Mondo che abbiano contribuito significativamente al progresso
della scienza ed alla sua applicazione per la soluzione di problemi
pratici.
2. Con l'intento di facilitare l'adempimento di tali attivita' nei
paesi in via di sviluppo, la TWAS utilizzera' le seguenti reti
costituite dall'Accademia stessa:
a. una rete di membri della TWAS composta dai piu' distinti
scienziati dei paesi in via di sviluppo;
b. una rete di ministeri della scienza e della tecnologia, di
consigli nazionali di ricerca e di accademie nei paesi del Terzo
Mondo;
c. una rete dei piu' attivi centri di eccellenza per la ricerca e
la formazione scientifica nel Terzo Mondo;
d. una rete di istituti e laboratori italiani che operano nei vari
campi delle scienze di base e applicate, i quali si sono impegnati
per iscritto a collaborare con scienziati ed istituzioni nei paesi in
via di sviluppo.
3. La TWAS intraprendera' inoltre altre analoghe attivita'
congiunte che saranno di volta in volta concordate con l'UNESCO, ed
organizzazioni nella Repubblica Italiana con le quali l'Accademia
condivide obiettivi comuni.
Articolo II
Accordo Finanziario
1. Le risorse finanziarie necessarie per mantenere in essere le
operazioni e le attivita' della TWAS saranno costituiti dai
contributi provenienti dal fondo di dotazione della TWAS,
dall'UNESCO, e dai contributi del Governo della Repubblica Italiana,
nonche' da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti ad essa
intestati da parte di governi, organizzazioni o individui.
2. Il contributo del Governo della Repubblica Italiana in termini
di risorse finanziarie sara' di 1.5 miliardi di lire italiane per il
primo anno, di 2 miliardi di lire italiane per il secondo anno e di 3
miliardi di lire italiane per il terzo anno, o l'equivalente in Euro.
Il contributo italiano sara' aggiornato ogni 2 anni, tenendo conto
delle necessita' della TWAS e dei contributi ricevuti da altre fonti.
3. Il contributo annuale del Governo della Repubblica Italiana
sara' erogato in soluzione unica ed anticipata il primo giorno di
ciascun anno solare in lire italiane o Euro e sara' depositato nella
banca indicata dall'UNESCO.
4. Tutte le scritture contabili relative alle attivita' della TWAS
saranno espresse in dollari USA, i contributi ricevuti e le spese
sostenute in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso
ufficiale di cambio di mercato o praticato dalle Nazioni Unite alla
data di tali transazioni.
5. L'amministrazione finanziaria della TWAS sara' eseguita in
accordo con le regole e le procedure finanziarie previste
dall'UNESCO.
6. L'UNESCO fornira' al Governo della Repubblica Italiana, nel
formato usualmente seguito dall'UNESCO per la contabilita' e
relazioni finanziarie, il rendiconto finanziario annuale della TWAS,
riportante le entrate, le uscite, l'attivo ed il passivo, alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, nel quale verranno inclusi i fondi
forniti da Governo della Repubblica Italiana.
7. Nel caso di cessazione di questo Accordo, qualsiasi saldo dei
fondi nei suddetti conti continuera' ad essere gestito dall'UNESCO
finche' tutti gli impegni ed obblighi finanziari sostenuti
dall'UNESCO per conto della TWAS derivanti da tali fondi saranno
saldati.
8. L'UNESCO puo' siglare accordi con altri stati per assicurare le
risorse necessarie alla TWAS per sostenere le sue attivita', previa
consultazione congiunta del comitato direttivo e del direttore
generale dell'UNESCO
Articolo III
Comitato Direttivo
1. Verra' costituito un comitato direttivo composto da un
rappresentante nominato dall'UNESCO, due rappresentanti nominati dal
Governo della Repubblica Italiana, di cui uno sara' uno scienziato, e
due rappresentanti dai paesi in via di sviluppo, uno designato dal
direttore generale dell'UNESCO e l'altro dal Governo Italiano.
2. Il comitato direttivo assicurera' il corretto coordinamento e
l'utilizzo razionale dei fondi messi a disposizione alla TWAS, con
particolare riferimento alle decisioni concernenti le attivita'
programmatiche dell'Accademia. Esso presentera' al direttore generale
dell'UNESCO, per approvazione finale, le bozze del programma e del
bilancio della TWAS, come specificato nell'Articolo V.
3. Il comitato direttivo si adoperera' altresi' per facilitare le
funzioni e le attivita' della TWAS, ed a tal fine manterra' contatti
con le autorita' italiane competenti, occupandosi di qualsiasi
aspetto derivante dalla costituzione della sede della TWAS sul
territorio italiano.
4. Il comitato direttivo assicurera' che le attivita' della TWAS
che, mantenendo la loro specificita', siano coordinate con le
istituzioni scientifiche internazionali con sede a Trieste e Venezia
e piu' specificatamente con quelle sotto l'egida dell'UNESCO, al fine
di contribuire attivamente alla creazione ed allo sviluppo di un
unico polo scientifico omogeneo.
5. Il comitato direttivo si riunira' almeno una volta all'anno.
Articolo IV
Il Direttore Esecutivo
1. Sulla base di una lista di candidati presentata dal comitato
direttivo, il direttore esecutivo della TWAS sara' nominato dal
direttore generale dell'UNESCO, sotto la cui autorita' operera' e
sara' incaricato e responsabile per l'amministrazione ed il
management della TWAS.
2. Il direttore esecutivo sara' nominato per un periodo di tre
anni. Il direttore generale dell'UNESCO ha la facolta' di confermarlo
per un altro mandato.
Articolo V
Programma e Bilancio
Nell'Ambito generale del programma e del bilancio dell'UNESCO, il
direttore generale della TWAS redigera' e inviera' al comitato
direttivo, per consulenza e consenso, il programma dettagliato delle
attivita' ed il bilancio della TWAS, il quale sara' in seguito
inoltrato al direttore generale dell'UNESCO per l'approvazione.
Articolo VI
Composizione di Dispute
Qualsiasi controversia da ricondursi all'interpretazione o
all'applicazione del presente Accordo che non venga definito da
negoziati o in altro modo concordato potra', a richiesta di ciascuna
delle due parti, essere inoltrato a un tribunale arbitrale per la
decisione. Il direttore generale dell'UNESCO e il Governo della
Repubblica Italiana nomineranno ciascuno un arbitro, e i due arbitri
cosi' nominati ne eleggeranno un terzo che fungera' da presidente del
tribunale. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una
delle due parti non avra' provveduto alla designazione di un arbitro,
ciascuna delle due parti potra' chiedere al presidente della corte
internazionale di giustizia di nominarne uno. La stessa procedura
sara' seguita se entro trenta giorni dalla designazione ovvero nomina
del secondo arbitro non sara' ancora stato eletto il terzo arbitro.
La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale rappresentera' il
quorum, e le decisioni avveranno per voto maggioritario. La procedura
arbitrale sara' stabilita dal tribunale, le cui decisioni, ivi
comprese tutte le sentenze relative alla sua costituzione, le
procedure, la giurisdizione e la suddivisione fra le parti delle
spese per l'arbitrato, saranno vincolanti per tutte le parti in
causa. La rimunerazione degli arbitri sara' determinata sulla base di
quella vigente per i giudici ad hoc presso la corte internazionale di
giustizia, secondo il disposto dell'articolo 32(4) del suo statuto.
Articolo VII
Entrata in vigore. Durata e Modifiche
1. Questo Accordo sara' firmato da entrambe le parti. Entrera' in
vigore quando le parti si notificheranno per iscritto che tutte le
necessarie procedure interne previste per tale accordo sono state
completate.
2. Consultazioni riguardanti modifiche a questo accordo avranno
luogo dietro richiesta dell'UNESCO o del Governo della Repubblica
italiana.
3. Il presente Accordo avra' validita' indefinita, fermo restando
che ciascuna parte avra' il diritto di revocarlo mediante preavviso
di ventiquattro (24) mesi, da indirizzarsi per iscritto alla
controparte.
4. La validita' del presente accordo cessera' per consenso
congiunto dell'UNESCO e del Governo della Repubblica Italiana o
qualora la sede della TWAS fosse trasferita fuori dal territorio
della Repubblica Italiana.
Fatto a Parigi, l'8° giorno del mese di dicembre 1993, in duplice
copia in lingua inglese.
Per il Governo Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite
della Repubblica Italiana per l'Educazione,la Scienza e la Cultura
......................... ......................................
S.E. Sig. G.Sardo Federico Mayor
Ambasciatore Direttore Generale
Delegato Permanente
dell'Italia all'UNESCO
(firma di Jose' I.Vargas, Presidente della TWAS)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato