IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante disposizioni in materia di utilizzo dei proventi derivanti
dalla vendita delle licenze UMTS;
Visto l'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale
e' previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei
programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto
tecnologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui
all'art. 1, lettera e) della determinazione del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare gli articoli 5, 6, 7,
8, che disciplinano gli interventi finalizzati allo sviluppo di
imprese di recente costituzione attraverso la concessione a soggetti
intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di
partecipazioni temporanee e di minoranza in nuove imprese a fronte di
programmi di sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese
quelle relative alle applicazioni di rete (web applications), al
software innovativo, allo sviluppo dei contenuti multimediali e alla
formazione interattiva a distanza;
Vista la direttiva del Ministero delle attivita' produttive del
3 febbraio 2003, recante «Modalita' di gestione, forme e misure delle
agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in
particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, che disciplinano gli
interventi di concessione a soggetti intermediari di anticipazioni
finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di
minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto
tecnologico;
Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che estende
gli interventi di cui all'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388,
al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;
Considerato che l'art. 7 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e l'art. 5, comma 3, della
direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio
2003 prevedono che, su proposta del Comitato di cui ai medesimi
articoli, il Ministero delle attivita' produttive approva le
condizioni per l'ammissibilita' e le disposizioni di carattere
generale;
Vista la nota di MCC S.p.a. in data 9 gennaio 2004, con la quale
sono state trasmesse le condizioni di ammissibilita' e le
disposizioni di carattere generale sopra citate adottate dal Comitato
di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del
Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003 nella
riunione del 17 dicembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni
di carattere generale per gli interventi di concessione di
anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni
temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui
agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge
23 dicembre 2000, n.
388, adottate dal Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3,
della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del
3 febbraio 2003, nella riunione del 17 dicembre 2003.
2. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle
condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale
per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per
l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel
capitale di rischio di imprese, di cui agli articoli 103, comma 1, e
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
Allegato
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PER LA CAPITALIZZAZIONE
DELLE NUOVE IMPRESE E DELLE PMI
(Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli 103 e 106; decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, art. 1, comma 1,
lettera b); legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 1; direttiva del
Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003, art. 1,
comma 1, lettera a)
Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale
A. Definizioni.
Nelle presenti disposizioni l'espressione:
a) «Ministero», indica il Ministero delle attivita' produttive;
b) «Gestore», indica MCC S.p.a., con sede legale in Roma, via
Piemonte n. 51;
c) «Comitato», indica l'organo competente a deliberare in
materia di concessione delle anticipazioni previsto dall'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e
dall'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita'
produttive del 3 febbraio 2003;
d) «decreto», indica il decreto del Ministro delle attivita'
produttive del .../.../..........., con il quale, ai sensi dell'art.
6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001
e dell'art. 4, comma 3, della direttiva del Ministero del 3 febbraio
2003, sono fissati i criteri per l'accreditamento dei soggetti
intermediari;
e) «disposizioni», indica l'insieme delle norme, relative alle
condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale,
contenute nel presente testo;
f) «imprese», indica le imprese costituite come societa' di
capitali, anche in forma cooperativa, nonche' le societa' consortili
di cui all'art. 2615-ter del codice civile sempreche' costituite
sotto forma di societa' di capitali;
g) «PMI», indica le piccole e medie imprese cosi' come definite
nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE, agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 10 del 23 gennaio 2001;
h) «banche», indica le banche iscritte all'albo di cui all'art.
13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero quelle
autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'art. 14, comma 4,
stesso decreto legislativo;
i) «intermediari finanziari», indica:
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui al successivo art. 107;
le Societa' di Gestione del Risparmio (S.G.R.) iscritte
all'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse
gestiti;
j) «SFIS», indica le societa' finanziarie per l'innovazione e
lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge
5 ottobre 1991, n. 317;
k) «soggetti accreditati», indica indistintamente i soggetti di
cui alle precedenti lettere h), i) e j), accreditati dal Ministero,
che possono presentare richiesta di concessione di anticipazioni;
l) «soggetti intermediari», indica indistintamente i soggetti
di cui alle precedenti lettere h), i) e j), che possono presentare
richiesta di accreditamento;
m) «partecipazioni», indica le partecipazioni temporanee e di
minoranza acquisite dai soggetti accreditati nel capitale di imprese.
B. Richiedenti, imprese e programmi ammissibili.
1. Caratteristiche dell'intervento.
L'intervento ha per oggetto la concessione ai soggetti
accreditati di anticipazioni finanziarie da utilizzare per
l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese a fronte di
programmi pluriennali di sviluppo.
2. Programmi ammissibili.
Possono essere acquisite partecipazioni in:
2.1. nuove imprese localizzate sul territorio nazionale,
costituite da non oltre tre anni alla data di richiesta
dell'intervento, a fronte di:
2.1.1. programmi pluriennali di sviluppo di processi
produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative
alle applicazioni di rete (web applications), al software innovativo,
allo sviluppo di contenuti multimediali ed alla formazione
interattiva a distanza;
2.1.2. programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad
elevato impatto tecnologico;
2.2. PMI localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e 2 di cui al
regolamento C.E. del 21 giugno 1999, n. 1260, a fronte,
esclusivamente, di programmi pluriennali di sviluppo.
3. Soggetti richiedenti.
Possono richiedere le anticipazioni:
3.1. le banche;
3.2. gli intermediari finanziari;
3.3. le SFIS.
4. Accreditamento dei soggetti richiedenti.
I soggetti di cui al paragrafo 3. possono richiedere la
concessione delle anticipazioni se preventivamente accreditati dal
Ministero sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto.
5. Requisiti delle imprese partecipate.
5.1. Le imprese devono essere valutate dai soggetti accreditati
economicamente e finanziariamente sane e devono essere in grado di
far fronte agli impegni finanziari previsti dal programma a fronte
del quale e' stata richiesta l'anticipazione.
5.2. Alla data di presentazione della prima richiesta di
anticipazione, tra le imprese partecipande ed i soggetti accreditati
non possono sussistere rapporti di partecipazione o altre forme di
dipendenza, anche di fatto.
6. Requisiti delle partecipazioni.
Sono ammissibili agli interventi le partecipazioni ancora da
acquisire all'atto della presentazione delle richieste al Gestore. Le
partecipazioni devono:
6.1. riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova
emissione;
6.2. essere acquisite in misura non inferiore al 20 per cento
del capitale sociale dell'impresa;
6.3. essere di minoranza, in misura tale da non consentire,
neanche in via indiretta, il controllo dell'impresa;
6.4. avere una durata massima di sette anni a decorrere dalla
data di acquisizione della partecipazione risultante dall'estratto
notarile del libro soci.
7. Misura delle anticipazioni.
7.1. Le anticipazioni sono concesse in misura pari al 50 per
cento del valore complessivo della partecipazione da acquisire e
comunque per un importo non superiore a 2.065.827,60 euro per ogni
singola operazione di anticipazione.
7.2. Le anticipazioni devono essere indicate nella nota
integrativa del bilancio dei soggetti accreditati, con le modalita'
di cui all'art. 2427, n. 5, codice civile.
C. Procedura di concessione delle anticipazioni.
8. Richieste di concessione.
8.1. Presentazione delle richieste - Le richieste devono essere
inoltrate al Gestore in forma scritta (raccomandata con avviso di
ricevimento o fax) sull'apposito modulo di richiesta
dell'anticipazione, o su versione conforme, sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto accreditato o da un suo delegato,
compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso
indicata, unitamente alla copia di un documento di identita' della
persona che ha sottoscritto la richiesta. Sono improcedibili le
richieste pervenute al Gestore non conformi al suddetto modulo, prive
del timbro del richiedente o non sottoscritte da persona autorizzata
ovvero prive del documento di identita' di quest'ultima.
8.2. Documentazione - Al modulo di richiesta deve essere allegata
la seguente documentazione:
8.2.1. copia dei patti parasociali stipulati dai soci
dell'impresa, ai sensi dell'art. 2341-bis del codice civile, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
tendenti a stabilizzare e garantire gli assetti proprietari della
societa' e aventi durata uguale a quella della detenzione della
partecipazione da parte dei soggetti accreditati. I patti dovranno
prevedere che i successivi aumenti di capitale sociale vengano
effettuati ad un valore non inferiore a quello relativo alla
acquisizione della partecipazione da parte del soggetto accreditato,
salve fatte le svalutazioni patrimoniali eventualmente effettuate nel
periodo compreso tra la data di acquisizione della partecipazione da
parte del soggetto accreditato ed il successivo aumento di capitale;
8.2.2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
rilasciata dal soggetto accreditato ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che:
lo statuto dell'impresa non prevede l'intrasmissibilita'
delle quote o clausole di gradimento;
l'impresa non e' sottoposta a procedure concorsuali;
il soggetto accreditato non detiene, alla data di
presentazione della prima richiesta di anticipazione relativa alla
partecipazione in un'impresa, altre partecipazioni nel capitale
dell'impresa stessa.
La dichiarazione deve inoltre contenere la descrizione di
qualsivoglia rapporto di natura creditizia eventualmente
intercorrente tra il soggetto accreditato e l'impresa o singoli soci
di questa;
8.2.3. certificazione antimafia di cui al punto 9.6., ove
prevista.
8.3. Relazione tecnica - Relativamente ai soli programmi di
sviluppo di cui al punto 2.1.2., i soggetti accreditati devono
allegare alla richiesta di anticipazione apposita relazione tecnica
attestante l'innovativita' e l'elevato impatto tecnologico del
programma di sviluppo. La relazione tecnica deve essere rilasciata da
un esperto in valutazione tecnologica nominato dal Comitato, su
proposta del Gestore.
8.4. Richieste di designazione dell'esperto - Al fine
dell'acquisizione della relazione tecnica di cui al punto precedente,
i soggetti accreditati devono inoltrare al Gestore formale richiesta
di designazione dell'esperto in valutazione tecnologica. Le richieste
di designazione sono presentate dal Gestore al Comitato nella prima
riunione immediatamente successiva alla data di arrivo presso il
Gestore delle richieste stesse. Il Gestore comunica, in forma scritta
(raccomandata con avviso di ricevimento o fax), entro il termine di
cinque giorni dalla data della designazione, la nomina dell'esperto
incaricato di effettuare la valutazione tecnologica del programma di
sviluppo.
8.5. Valutazione dei programmi di sviluppo - La valutazione dei
programmi di sviluppo e' effettuata sulla base delle tecnologie che
le imprese intendono adottare; tali tecnologie, tenuto conto di
quelle in uso nel settore di riferimento, devono introdurre
significativi miglioramenti nei processi produttivi o nei prodotti.
L'innovativita' e l'impatto tecnologico sono valutati, in
particolare, anche considerando:
le collaborazioni attivate dall'impresa con universita' e
centri di ricerca;
la specializzazione e qualificazione del personale addetto;
le attivita' formalizzate di ricerca e sviluppo;
i brevetti depositati o detenuti.
8.6. Rimborso del costo della relazione tecnica - Il costo della
relazione tecnica e' a carico delle disponibilita' della misura. I
soggetti accreditati possono richiedere il rimborso di tale costo, se
adeguatamente documentato:
all'atto della presentazione della richiesta di erogazione
dell'anticipazione, per le operazioni ammesse all'anticipazione;
in qualsiasi momento, nei casi in cui l'esperto incaricato non
abbia riconosciuto l'innovativita' e l'elevato impatto tecnologico
del programma di sviluppo.
9. Istruttoria delle richieste di concessione.
9.1. Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna
alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e
comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (raccomandata con
avviso di ricevimento o fax), entro quindici giorni lavorativi dalla
ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il
responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria,
ovvero comunica l'improcedibilita' della medesima.
9.2. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di
anticipazione, complete dei dati previsti nel modulo di richiesta,
sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di
arrivo o completamento, in tempo utile perche' possano essere
deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della
richiesta o di completamento della stessa.
9.3. Completamento delle richieste di anticipazione - Qualora il
Gestore, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei
dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di
dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai
fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato
decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o
integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
9.4. Rigetto delle richieste di anticipazione - Le richieste sono
respinte dal Gestore qualora i dati previsti nel modulo di richiesta
dell'anticipazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i
chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di sei mesi
dalla data della richiesta del Gestore stesso.
9.5. Comunicazione dell'esito delle richieste di concessione - Il
Gestore comunica in forma scritta (raccomandata con avviso di
ricevimento o fax) ai soggetti accreditati ed all'impresa la delibera
del Comitato di concessione dell'anticipazione, ovvero i motivi che
hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci
giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
9.6. Antimafia - La ammissione agli interventi e' assoggettata
alla vigente normativa antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, ed al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998,
n. 252. L'acquisizione delle relative informazioni e' disciplinata
dall'apposita circolare del Gestore n. 168 dell'11 giugno 1999,
nonche' dalle successive eventuali integrazioni o modificazioni che
dovessero rendersi necessarie a seguito del variare della normativa
di riferimento.
9.7. Disponibilita' - La ammissione agli interventi e' deliberata
dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilita'
finanziarie. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo
del 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore comunica tempestivamente, con
avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e
restituisce ai soggetti istanti, le cui richieste non siano state
soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si
rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore
comunica la data dalla quale e' possibile presentare le richieste,
con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
10. Erogazione delle anticipazioni.
10.1. Richiesta di erogazione - I soggetti accreditati, una volta
ricevuta la comunicazione di concessione dell'anticipazione, inviano
al Gestore, entro il termine di sei mesi dalla delibera di
concessione del Comitato, la richiesta di erogazione redatta
sull'apposito modulo, o su versione conforme. Il termine di cui sopra
puo' essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la
richiesta di proroga e' motivata ed e' inviata al Gestore prima della
scadenza del termine. Contestualmente alla richiesta di erogazione
dell'anticipazione i soggetti accreditati possono altresi' richiedere
al Gestore, relativamente ai programmi di sviluppo di cui al punto
2.1.2., il rimborso del costo documentato della relazione tecnica di
cui al punto 8.3.
10.2. Erogazione dell'anticipazione - Il Gestore eroga
l'anticipazione ai soggetti accreditati entro il termine di un mese
dalla data di arrivo al Gestore della richiesta di erogazione. I
soggetti accreditati devono versare all'impresa un importo pari
esattamente al doppio dell'anticipazione erogata non oltre il
termine, perentorio ed improrogabile, di un mese dalla data di
erogazione dell'anticipazione.
10.3. Erogazioni parziali - I soggetti accreditati possono
richiedere l'erogazione dell'anticipazione concessa in piu'
soluzioni, presentando, all'uopo, singole richieste di erogazione
parziale con le modalita' di cui al presente paragrafo.
10.4. Documentazione - Entro due mesi dalla data di erogazione,
totale o parziale, dell'anticipazione, i soggetti accreditati devono
inviare al Gestore:
10.4.1. copia della delibera di aumento di capitale sociale
dell'impresa partecipata;
10.4.2. idonea documentazione comprovante l'acquisizione della
partecipazione da parte del soggetto accreditato ed il valore di
acquisizione della partecipazione stessa;
10.4.3. idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento
all'impresa di un importo pari esattamente al doppio
dell'anticipazione o della quota di anticipazione erogata.
10.5. Valore probatorio delle risultanze contabili del Gestore -
Per la determinazione delle somme dovute al Gestore ai sensi delle
presenti disposizioni fanno prova, in qualsiasi sede, anche
stragiudiziale, le risultanze delle scritture contabili del Gestore.
11. Obblighi di comunicazione al Gestore dei soggetti accreditati.
I soggetti accreditati devono trasmettere al Gestore:
11.1. per l'intera durata dell'anticipazione, entro il termine
di un mese dalla data di approvazione, la situazione contabile
semestrale approvata dell'impresa partecipata corredata di una
dettagliata relazione sull'andamento nel semestre della
partecipazione acquisita con l'anticipazione;
11.2. per l'intera durata dell'anticipazione, entro il termine
di 1 mese dalla data di approvazione del bilancio dell'impresa
partecipata:
copia del bilancio dell'impresa partecipata corredato dalla
nota integrativa e dalle relazioni degli amministratori e dei
sindaci;
dettagliata relazione sull'andamento della partecipazione
acquisita con l'anticipazione, con indicazione del valore della
partecipazione stessa come risultante dal bilancio del soggetto
accreditato;
11.3. per l'intera durata del programma pluriennale di
sviluppo, entro il termine di un mese dalla data di approvazione del
bilancio dell'impresa partecipata, relazione sullo stato di
avanzamento del programma con espressa indicazione e motivazione di
variazioni intervenute in fase di realizzazione rispetto a quanto
indicato nella richiesta di anticipazione;
11.4. immediatamente, la comunicazione di:
eventuali procedure concorsuali cui sia stata sottoposta
l'impresa;
variazioni della titolarita' dell'impresa e dello statuto
dell'impresa;
significative variazioni del programma pluriennale di
sviluppo;
variazioni sostanziali degli eventuali rapporti di credito
intercorrenti tra il soggetto accreditato e l'impresa rispetto a
quanto dichiarato ai sensi del punto 8.2.2.;
ogni altro evento ritenuto rilevante dal soggetto accreditato
sull'andamento dell'impresa.
Il Gestore ha la facolta' di richiedere ai soggetti accreditati,
in qualsiasi momento, anche a fini statistici, dati ed informazioni
aggiuntivi sull'impresa partecipata.
D. Remunerazione dei soggetti accreditati e restituzione delle
anticipazioni.
12. Remunerazione dei soggetti accreditati.
La remunerazione dei soggetti accreditati, relativa alla quota
della partecipazione acquisita con l'anticipazione, e' composta:
12.1. di una commissione di gestione (management fee) a
copertura dei costi sostenuti per le attivita' di:
12.1.1. selezione delle imprese;
12.1.2. gestione delle partecipazioni;
12.2. di un premio (success fee) calcolato in misura
percentuale sulla quota di rendimento della partecipazione eccedente
il rendimento minimo prefissato. Il premio e' calcolato nel seguente
modo:
12.2.1. viene calcolato il rendimento minimo prefissato sul
50 per cento del valore della partecipazione alla data di
acquisizione. Tale rendimento e' pari agli interessi calcolati al
tasso Euribor ad un anno, rilevato alla data di acquisizione della
partecipazione alla pagina Reuters ISDAFIX2 alle ore 11 di
Francoforte, applicato in regime di capitalizzazione semplice 360/360
per il periodo decorrente dalla data di acquisizione della
partecipazione alla data di dismissione della stessa;
12.2.2. alla data di dismissione della partecipazione si
determina il valore della quota di pertinenza dell'intervento
pubblico, pari al 50 per cento del valore di dismissione dell'intera
partecipazione maggiorato dei dividendi eventualmente percepiti dal
soggetto accreditato nel periodo di durata dell'anticipazione. Sui
dividendi percepiti sono calcolati interessi al tasso Euribor ad un
anno, rilevato ed applicato con le medesime modalita' di cui al punto
precedente, per il periodo decorrente dalla data di incasso dei
dividendi da parte dei soggetti accreditati alla data di dismissione
della partecipazione;
12.2.3. dall'importo di cui al punto 12.2.2. vengono dedotti
il 50 per cento del valore della partecipazione alla data di
acquisizione e l'importo di cui al punto 12.2.1.;
12.2.4. sulla differenza di cui al punto 12.2.3. viene
calcolato il premio.
13. Restituzione delle anticipazioni.
13.1. Restituzione dell'anticipazione - Dismessa la
partecipazione, il soggetto accreditato deve restituire al Gestore un
importo pari al valore di cui al punto 12.2.2. ridotto della
commissione di gestione di cui al punto 12.1. e del premio di cui al
punto 12.2. con valuta di accredito al Gestore entro un mese dalla
data di dismissione risultante dall'estratto notarile del libro soci.
La commissione annua di gestione puo' essere liquidata, su
espressa richiesta del soggetto accreditato, con cadenza annuale. In
tal caso, il soggetto accreditato e' tenuto a restituire al Gestore,
una volta dismessa la partecipazione, l'importo di cui al punto
12.2.2. al netto del solo premio di cui al punto 12.2.
13.2. Mancata restituzione dell'anticipazione - Nel caso di
mancata restituzione dell'anticipazione entro il termine di sette
anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione,
risultante dall'estratto notarile del libro soci, si applicano,
previa delibera del Comitato, le disposizioni di cui all'art. 9 del
decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
13.3. Liquidazione dell'impresa - In caso di liquidazione
dell'impresa partecipata, i soggetti accreditati devono restituire al
Gestore il 50 per cento delle somme, relative all'intera
partecipazione acquisita con l'anticipazione, derivanti dalla
distribuzione dell'attivo, come risultante dal bilancio di
liquidazione.
13.4. Procedure concorsuali - In caso di assoggettamento
dell'impresa partecipata ad una procedura concorsuale, i soggetti
accreditati sono tenuti a restituire al Gestore il 50 per cento
dell'eventuale quota di attivo relativa all'intera partecipazione
acquisita con l'anticipazione che dovesse risultare alla chiusura
della procedura.
14. Mancata dismissione delle partecipazioni.
14.1. Mancata dismissione della partecipazione - Qualora i
soggetti accreditati non abbiano dismesso la partecipazione nel
termine di sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della
partecipazione, risultante dall'estratto notarile del libro soci,
sono tenuti a restituire al Gestore l'importo della anticipazione
calcolato alla data di scadenza. La restituzione dell'anticipazione
deve avvenire con le modalita' di cui al punto 13.1. entro il termine
di un mese dalla data di scadenza del periodo massimo di detenzione
della partecipazione.
14.2. Valutazione della partecipazione - Ai fini della
determinazione del valore della partecipazione, i soggetti
accreditati devono inoltrare al Gestore una perizia giurata ed
asseverata contenente una valutazione della partecipazione effettuata
da un perito, avente la qualifica di revisore contabile, iscritto
all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale, i cui oneri
sono a carico dei soggetti accreditati.
14.3. Mancata restituzione dell'anticipazione - Nei casi in cui i
soggetti accreditati non restituiscano l'anticipazione con le
modalita' ed entro il termine di cui al punto 14.1. si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 123.
15. Ispezioni e controlli.
Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, il Gestore puo' effettuare, in qualsiasi momento, controlli
documentali ed ispezioni in loco, anche a campione, presso i soggetti
accreditati e le imprese partecipate allo scopo di verificare
l'effettiva destinazione dell'anticipazione alle finalita' previste
dalla legge, nonche' il rispetto degli obblighi previsti dalle
presenti disposizioni e la veridicita' delle dichiarazioni ed
informazioni prodotte. A tal fine, i soggetti accreditati e le
imprese partecipate sono tenuti a consentire l'accesso presso i
propri uffici del personale all'uopo incaricato dal Gestore e fornire
al medesimo tutta la documentazione e le informazioni richieste. Il
diniego di accesso senza giustificati motivi costituisce motivo di
revoca dell'anticipazione.
16. Revoca delle anticipazioni.
16.1. Casi di revoca - Costituiscono motivo di revoca
dell'anticipazione i seguenti casi:
16.1.1. percepimento dell'anticipazione, da parte dei soggetti
accreditati, sulla base di notizie, dichiarazioni o dati falsi,
inesatti o reticenti;
16.1.2. venir meno dei requisiti di ammissibilita'
all'intervento, ivi compresa la perdita della qualita' di «banche»,
«intermediari finanziari» e «SFIS» da parte dei soggetti
accreditati;
16.1.3. mancata destinazione dell'anticipazione agli scopi
previsti dalla legge, dalla normativa di attuazione e dalle presenti
disposizioni;
16.1.4. mancato rispetto dei termini di cui ai punti 10.2. e
10.4.;
16.1.5. mancato invio delle comunicazioni di cui al punto
11.4.;
16.1.6. ingiustificato diniego di accesso presso gli uffici dei
soggetti accreditati o delle imprese partecipate per effettuare i
controlli e le ispezioni di cui al paragrafo 15.;
16.1.7. ipotesi di variazioni della titolarita' dei soggetti
accreditati di cui al punto 20.2.;
16.1.8. decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art.
1186 c.c., dei soggetti accreditati;
16.1.9. qualsiasi violazione od omissione degli obblighi
derivanti dalle norme di legge, regolamentari e delle presenti
disposizioni.
16.2. Procedura di revoca - Al verificarsi di uno dei casi di
revoca di cui al precedente punto 16.1., il Gestore, in attuazione
degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica ai
soggetti accreditati l'avvio del procedimento di revoca fornendo
indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e
della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui e'
possibile prendere visione degli atti.
16.3. Controdeduzioni - Entro il termine di trenta giorni dalla
data di invio della comunicazione di cui al punto precedente, i
soggetti accreditati possono presentare al Gestore scritti difensivi,
redatti in carta libera, nonche' altra documentazione ritenuta
idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale
in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai
fini della prova della tempestivita' dell'invio fa fede il timbro
postale di spedizione. Il Gestore esamina gli eventuali scritti
difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio
e predispone le osservazioni conclusive da sottoporre all'esame del
Comitato.
16.4. Delibera del Comitato - Il Comitato, qualora ritenga
fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del punto precedente,
adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data
comunicazione ai soggetti accreditati. Qualora, invece, il Comitato
ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del
procedimento, delibera, con provvedimento motivato, la revoca
dell'anticipazione e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione.
Il Gestore comunica ai soggetti accreditati il provvedimento e, nel
caso l'anticipazione sia stata gia' erogata, la conseguente
ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per gli
interessi e le spese.
16.5. Mancata restituzione dell'anticipazione - Decorsi trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di
revoca, qualora i soggetti accreditati non abbiano corrisposto quanto
dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi
corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni, ai sensi
del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
123.
E. Modalita' per l'accreditamento dei soggetti intermediari.
17. Richieste di accreditamento.
17.1. Modulo di richiesta - Le richieste di accreditamento devono
essere inoltrate al Gestore in forma scritta (raccomandata con avviso
di ricevimento) sull'apposito modulo, o su versione conforme,
sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante
del soggetto intermediario o da un suo delegato e compilato in ogni
sua parte, unitamente alla copia di un documento di identita' della
persona che ha sottoscritto la richiesta. Sono improcedibili le
richieste pervenute al Gestore non conformi al suddetto modulo o non
sottoscritte con timbro e firma autografa.
17.2. Documentazione - Il modulo di richiesta di accreditamento
deve essere corredato della seguente documentazione, sottoscritta in
originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto
intermediario o da un suo delegato:
17.2.1. relazione sull'attivita' di acquisizione di
partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto;
17.2.2. curriculum vitae delle risorse impiegate nell'attivita'
di assunzione e gestione di partecipazioni.
17.3. Ulteriore documentazione relativa agli intermediari
finanziari ed alle SFIS - Gli intermediari finanziari e le SFIS
devono, inoltre, allegare alla richiesta di accreditamento:
17.3.1. copia degli ultimi due bilanci approvati;
17.3.2. per gli intermediari finanziari, copia della
documentazione comprovante l'iscrizione:
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero:
nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107,
e, per i fondi comuni di investimento:
copia del regolamento del fondo nonche' copia
dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia alla S.G.R. che
gestisce il fondo comune di investimento;
17.3.3. per le SFIS, copia della documentazione comprovante
l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge
5 ottobre 1991, n. 317.
18. Istruttoria delle richieste di accreditamento.
18.1. Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna
alle richieste un numero di posizione progressivo e comunica ai
soggetti intermediari, in forma scritta (raccomandata con avviso di
ricevimento o fax), entro quindici giorni lavorativi dall'arrivo
delle richieste, il numero di posizione assegnato ed il responsabile
dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero
comunica l'improcedibilita' della medesima.
18.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai
fini dell'assegnazione del numero progressivo delle richieste e'
quella di arrivo al Gestore.
18.3. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di
accreditamento, complete dei dati previsti nel modulo di richiesta e
della documentazione prevista, sono istruite sulla base dei criteri
di cui all'art. 2 del decreto e presentate al Comitato, nel rispetto
dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile
perche' possano essere deliberate entro il termine di due mesi dalla
data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
18.4. Completamento delle richieste di accreditamento - Qualora
il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento
dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di
dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai
fini dell'istruttoria stessa, il termine decorre dalla data in cui
arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni, ovvero i chiarimenti
richiesti.
18.5. Decadenza delle richieste di accreditamento - Le richieste
sono respinte dagli uffici qualora i dati previsti dal modulo di
richiesta di accreditamento, le rettifiche o integrazioni ovvero i
chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di sei mesi
dalla data della richiesta del Gestore.
18.6. Decreto del Ministero - In ordine all'accreditamento dei
soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato, il
Ministero con decreto del direttore generale del coordinamento degli
Incentivi alle imprese.
18.7. Comunicazione dell'esito delle richieste di accreditamento
- Il Gestore trasmette ai soggetti intermediari, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento o fax, entro dieci giorni dalla data di
emanazione, il decreto di cui al punto 18.6.
19. Convenzione di accreditamento.
Unitamente alla comunicazione dell'esito delle richieste di
accreditamento, il Gestore invia ai soggetti intermediari copia della
convenzione di accreditamento. I soggetti intermediari devono inviare
al Gestore, entro il termine di un mese dalla data di ricezione,
copia della suddetta convenzione sottoscritta in originale, su ogni
pagina, dal legale rappresentante del soggetto intermediario o da un
suo delegato, unitamente alla copia di un documento di identita'
della persona che ha sottoscritto la convenzione medesima. Con la
sottoscrizione i soggetti intermediari accettano le norme di cui alle
presenti disposizioni ed assumono formale impegno ad esaminare, ai
fini di una eventuale partecipazione al capitale, le proposte che
verranno presentate loro dalle imprese ad essi indirizzate dal
Gestore, previa comunicazione scritta da parte di quest'ultimo.
20. Variazioni.
I soggetti accreditati devono tempestivamente comunicare al
Gestore:
20.1. ogni variazione inerente i dati e le informazioni
contenuti nella relazione sull'attivita' di acquisizione di
partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto. In tal caso,
i soggetti accreditati devono trasmettere al Gestore, ai fini della
conferma dell'accreditamento, una nuova relazione. Le nuove relazioni
sono istruite con le modalita' di cui al paragrafo 18. e sono
presentate al Comitato affinche' possa deliberare, entro il termine
di due mesi dalla data di arrivo al Gestore dei programmi, la
conferma dell'accreditamento, ovvero disporre, qualora non ritenga
congrui i dati e le strategie di azione formalizzate nella relazione
sull'attivita' di acquisizione di partecipazioni, l'avvio della
procedura di revoca dell'accreditamento di cui al punto 22.2.;
20.2. ogni variazione della titolarita' dell'intermediario
accreditato, connessa ad operazioni straordinarie di gestione (quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni,
cessioni di ramo d'azienda, ecc.). Qualora tali variazioni comportino
il trasferimento della titolarita' delle partecipazioni ad altro
soggetto privo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.,
ovvero non accreditato dal Ministero, il Comitato dispone la revoca
dell'anticipazione concessa.
21. Rendicontazione dell'attivita' svolta.
I soggetti accreditati devono trasmettere annualmente al Gestore,
entro il 31 marzo, un rendiconto dell'attivita' svolta che espliciti:
21.1. le procedure effettivamente attivate dal soggetto
accreditato per l'individuazione delle imprese da valutare ai fini
dell'acquisizione di partecipazioni;
21.2. distintamente per ogni regione italiana, il numero di
imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni.
Nel rendiconto i soggetti accreditati devono, inoltre,
evidenziare e motivare eventuali scostamenti registrati tra
l'attivita' effettivamente svolta e l'attivita' pianificata,
formalizzata nei singoli punti della relazione sull'attivita' di
acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto.
22. Revoca dell'accreditamento.
22.1. Casi di revoca - Costituiscono motivo di revoca
dell'accreditamento i seguenti casi:
22.1.1. perdita da parte dei soggetti accreditati della
qualita' di «banche», «intermediari finanziari» e «SFIS»;
22.1.2. ottenimento dell'accreditamento sulla base di notizie,
dichiarazioni o dati falsi, inesatti o reticenti;
22.1.3. mancato rispetto da parte degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1.9.1993, n. 385, dei requisiti di cui all'art. 3, del
decreto;
22.1.4. ipotesi di variazioni di cui al punto 20.1.;
22.1.5. mancato invio nei termini del rendiconto di cui al
paragrafo 21.
22.2. Procedura di revoca - Al verificarsi di uno dei casi di
revoca di cui al precedente punto 22.1., il Gestore, in attuazione
degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica ai
soggetti accreditati l'avvio del procedimento di revoca fornendo
indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e
della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui e'
possibile prendere visione degli atti.
22.3. Controdeduzioni - Entro il termine di trenta giorni dalla
data di invio della comunicazione di cui al punto precedente, i
soggetti accreditati possono presentare al Gestore scritti difensivi,
redatti in carta libera, nonche' altra documentazione ritenuta
idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale
in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai
fini della prova della tempestivita' dell'invio fa fede il timbro
postale di spedizione. Il Gestore esamina gli eventuali scritti
difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio
e predispone le osservazioni conclusive da sottoporre all'esame del
Comitato.
22.4. Proposta di revoca - Il Comitato, qualora ritenga fondate
le controdeduzioni presentate ai sensi del punto precedente, adotta
il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione
ai soggetti accreditati. Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati
i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, propone al
Ministero la revoca dell'accreditamento.
22.5. Decreto di revoca - Le proposte di revoca deliberate dal
Comitato sono tempestivamente trasmesse dal Gestore al Ministero che,
in ultima istanza, dispone con decreto del direttore generale del
coordinamento degli incentivi alle imprese la revoca
dell'accreditamento.
23. Commissione di gestione.
Ai soggetti accreditati e' riconosciuta una commissione annua di
gestione (management fee) nella misura del:
23.1. 3% dell'importo dell'anticipazione concessa, se l'impresa
partecipata (ovvero, per le imprese con piu' sedi, l'unita'
produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo
2.) e' ubicata nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 a)
del Trattato CE;
23.2. 2% dell'importo dell'anticipazione concessa, se l'impresa
partecipata (ovvero, per le imprese con piu' sedi, l'unita'
produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo
2.) e' ubicata nel restante territorio nazionale.
Per il solo primo anno di detenzione della partecipazione
acquisita con l'anticipazione, le commissioni di cui ai punti 23.1. e
23.2. sono aumentate al 4% dell'importo dell'anticipazione a
copertura anche dei costi sostenuti dai soggetti accreditati per
l'attivita' di selezione delle imprese.
24. Premio.
Ai soggetti accreditati e' riconosciuto un premio (success fee)
calcolato, secondo le modalita' di cui al punto 12.2., in misura
percentuale sulla quota di rendimento della partecipazione eccedente
il rendimento minimo prefissato. Tale percentuale varia in funzione
del rendimento della partecipazione e della localizzazione
dell'impresa partecipata (ovvero, in caso di imprese con piu' sedi,
dell'unita' produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui
al paragrafo 2.) nel seguente modo:
Rendimento della partecipazione
(misurato in termini di tasso
interno di rendimento - TIR) Misura del premio
- -
Zone 87.3 a) Restante ter-
ritorio nazio-
nale
TIR < o uguale 20% 20% 15%
TIR > 20% 30% 20%
25. Foro competente.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine
all'applicazione, interpretazione ed esecuzione delle presenti
disposizioni sara' esclusivamente competente il Foro di Roma.
26. Validita' delle disposizioni.
26.1. Le presenti disposizioni, unitamente alla delibera di
concessione delle anticipazioni, sono destinate a disciplinare i
rapporti e le operazioni future relativi alla concessione delle
anticipazioni oggetto delle presenti disposizioni.
Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni
sono prontamente comunicate dal Gestore ai soggetti accreditati.
26.2. Alle anticipazioni oggetto delle presenti disposizioni si
applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 15 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato