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Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29 Gennaio 2004

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n.386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 2 e 3;
Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione
alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale
del pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione
della Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969;
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in
data 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
20 febbraio 1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'eta' minima
delle piante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982,
n. 494;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre
1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002,
recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per
quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei
materiali di base;
Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002,
recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per
quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la
commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di
moltiplicazione;
Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante
modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, degli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del
territorio;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Allegato

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro degli affari
regionali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.» L'art. 1, commi 2 e 3, cosi' recita:
«2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.».
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca: «Adesione
alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione
internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata
a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
1969 reca: «Costituzione della commissione nazionale per il
pioppo, con sede in Roma.».
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento.».
- Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato
con la stessa data e nella medesima Gazzetta i seguenti
decreti:
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante:
«Registro di carico e scarico riguardante i materiali
forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n.
49);
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante:
«Modalita' di raccolta delle sementi delle specie forestali
destinate al rimboschimento». (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1982, n. 494, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n.
75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione».
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE
15 gennaio 2000, n. L 11.
- La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata in GUCE
17 aprile 2001, n. L 106.
- La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata in GUCE
8 maggio 1990, n. L 117.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca:
«Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- Il regolamento (CE) n. 1597/2002 e' pubblicato in
GUCE 7 settembre 2002, n. L 240.
- Il regolamento (CE) n. 1602/2002 e' pubblicato in
GUCE 10 settembre 2002, n. L 242.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE
17 luglio 1999, n. L 184.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', connessi,
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca:
«Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati».
Note all'art. 3.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE
17 luglio 1999 n. L 184.
Note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
vedi note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita:
«Art. 10 (Strutture statali per la conservazione della
biodiversita' forestale). - 1. Al fine di tutelare la
diversita' biologica del patrimonio forestale nazionale in
relazione alle competenze previste all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti
per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il
laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana sono
riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la
conservazione della biodiversita' forestale. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche
agricole e forestali, previa costituzione di una
commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non
superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in
numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone
omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti
e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e
la conservazione della biodiversita' forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi'
abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita'
del seme e possono coadiuvare le regioni
nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei
materiali di base di cui all'art. 9.».
Note all'art. 5.
- Per la legge 22 maggio 1973, n. 269, vedi note alle
premesse.
Note all'art. 7.
Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, vedi
note alle premesse.
Note all'art. 8.
Per il regolamento (CE) n. 1597/2002 vedi note alle
premesse. L'allegato, parte B, cosi' recita:
«Parte B
Istruzioni per la compilazione delle colonne dell'elenco
nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del
presente allegato
1. Le specie vanno elencate in ordine alfabetico
(colonna B); per ciascuna specie, le categorie saranno
citate nel seguente ordine (art. 2, paragrafo 1, della
direttiva 1999/105/CE) (colonna C): identificati alla
fonte, selezionati, qualificati, controllati. Nella
categoria qualificati, l'ordine dev'essere: arboreto da
seme, genitori, clone, miscuglio di cloni, mentre nella
categoria controllati, soprassuolo precede arboreto da
seme.
2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine
standard e utilizzando i codici indicati nella parte B.4
del presente allegato.
3. Nella colonna B si utilizzeranno le abbreviazioni
riportate nella parte B.5 del presente allegato.
4. Ordine standard codici per la compilazione delle colonne
dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla
parte A del presente allegato.

- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.
Note all'art. 9.
- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.
Note all'art. 11.
- Per la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, vedi note alle
premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 1969, vedi note alle premesse.
Note all'art. 12.
- Per la decisione 1999/468/CE, vedi note alle
premesse.
Note all'art. 13.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle
premesse. Gli articoli 18 e 19 cosi' recitano:
«Art. 18. - 1. Per eliminare difficolta' temporanee di
approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di
materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai
requisiti fissati dalla presente direttiva - difficolta'
che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano
essere superate all'interno della Comunita' - la
Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro
interessato e secondo la procedura di cui all'art. 26,
paragrafo 2 autorizza uno o piu' Stati membri ad ammettere
alla commercializzazione, per un periodo da essa
determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una
o piu' specie soggetti a requisiti meno rigorosi.
In questo caso, il documento o l'etichetta del
fornitore di cui all'art. 14, paragrafo 1, indica che si
tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti
meno rigorosi.
2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 possono
essere fissate secondo la procedura di cui all'art. 26,
paragrafo 2.».
«Art. 19. - 1. Su proposta della Commissione il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina
se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un
paese terzo offrano, quanto alle modalita' di ammissione
dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate
per la loro produzione a fini di commercializzazione, le
stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione
prodotti nella Comunita' e rispondenti alle disposizioni
della presente direttiva.
2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il
Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di
base, le categorie e le regioni di provenienza dei
materiali forestali di moltiplicazione la cui
commercializzazione puo' essere autorizzata nell'ambito
della Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una
decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri
possono, secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo
3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in
questione. Tale autorizzazione e' destinata a garantire che
i materiali che saranno importati presentino garanzie
equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali
forestati di moltiplicazione prodotti nelle Comunita' ai
sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali
importati devono essere corredati di un certificato
principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal
paese di origine e i documenti che contengono i dettagli di
tutte le partite da esportare e che dovra' produrre il
fornitore nel paese terzo.».
- Il regolamento CEE 2913/92 e' pubblicato in GUCE
19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il regolamento CEE 2454/93 e' pubblicato in GUCE
11 ottobre 1993, n. L 253.
Note all'art. 14.
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento. L'art. 16 cosi' recita:
«16. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e
le foreste, e' costituita una commissione nazionale
tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per
l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche
volte al miglioramento del materiale di propagazione
destinato ai rimboschimenti. Essa e' composta:
a) dal direttore generale per l'economia montana e
per le foreste, che la presiede;
b) dal vice direttore dell'azienda di Stato per le
foreste demaniali;
c) dal direttore dell'istituto sperimentale per la
selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 novembre 1967, n.1318;
d) dal direttore dell'istituto di selvicoltura della
facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura
designato dalla commissione nazionale per il pioppo,
istituita con decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 1969;
f) da tre esperti nominati dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste su proposta delle regioni;
g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali
forestali di propagazione, scelti dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dalla
Associazione nazionale dei produttori.
Per ciascuno dei componenti sara' nominato un
supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono
assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine"
della Direzione generale per l'economia montana e per le
foreste.
La commissione ha sede in Roma presso la Direzione
generale per l'economia montana e per le foreste. I
componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma
durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Ai componenti ed al segretario della commissione sara'
corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista
dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto
l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio».
- La legge 5 giugno 1967, n. 417, reca: «Modificazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni,
consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni
statali, anche con ordinamento autonomo, e delle
commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di
promozione nelle carriere statali».
Note all'art. 16.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale». Per completezza d'informazione, si
riporta il testo deli articoli 1 e 13 contenuti
rispettivamente nelle sezioni I e II:
«Art. 1 (Principio di legalita). - Nessuno puo' essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati.».
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
Note all'art. 17.
- Per l'art. 117, comma 5, della Costituzione, vedi
note alle premesse.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle
premesse.
Note all'art. 18.
- La legge n. 269 del 1973, reca: «Disciplina della
produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento.».

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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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