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Gazzetta Ufficiale N. 24 del 30 Gennaio 2004

 

LEGGE 10 gennaio 2004, n.19

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di 14.235 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3933):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 30 aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 maggio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
4 giugno 2003 e 26 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1°
luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2376):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3
dicembre 2003.
Relazione presentata il 10 dicembre 2003 (atto n.
2376/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

Accordo in lingua ufficiale

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E
IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI
GIORDANIA
SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

"ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL
REGNO HASCEhIITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA
DIFESA"
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno
Hascemita di Giordania, denominati in seguito "le Parti Contraenti"

Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni
Unite; Desiderando di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri
della Difesa;
Convinti che la cooperazione bilaterale aiutera' la comprensione
reciproca. su questioni militari e consolidera' le rispettive
capacita' difensive;
si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1
Le Parti Contraenti agiranno, di concerto ed in conformita' con i
rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni
internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la
cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della
reciprocita'.

ARTICOLO 2
L'organizzazione e lo svolgimento delle concrete attivita' di
cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero
della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa
del Regno Hascemita di Giordania.
Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti Contraenti si
terranno alternativamente a Roma e ad Amman allo scopo di elaborare e
concordare, ove se ne ravvisi l'opportunita' e previo riconoscimento
bilaterale dell'esigenza, eventuali Intese specifiche che
integreranno e completeranno il presente Accordo, nonche' possibili
programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della
Repubblica Italiana e le Forze Armate del Regno Hascemita di
Giordania.
Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le
attivita', le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3
La cooperazione fra le Parti Contraenti avra' luogo nei seguenti
campi:
a. sicurezza e politica di difesa;
b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti
subordinate ai due Ministeri della Difesa;
c. importazione, esportazione e transito di armamenti;
d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
e. rispetto dei trattati internazionali su difesa, sicurezza e
controllo degli armamenti;
f. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle
unita' militari, amministrazione e gestione del personale;
g. formazione/addestramento;
h. questioni relative alla polizia militare;
questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle
strutture militari;
l. servizi sanitari militari;
m. storia militare;
n. sport militare.
I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i
soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti Contraenti si
impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco
interesse.

ARTICOLO 4
La cooperazione fra le Parti Contraenti si sviluppera' nelle seguenti
forme:
a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro
sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti Contraenti;
b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti Contraenti;
c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative ed.
esercitazioni;
d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
e. contatti fra istituzioni militari similari;
f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi,
conferenze, corsi;
g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
i. scambi di attivita' culturali e sportive.

ARTICOLO 5
Le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive normative
nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei
materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresivi delle relative
componenti, nelle seguenti categorie:
a. aeromobili;
b. unita' navali da combattimento subacquee e di superficie;
c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e
relativo munizionamento.
Detto interscambio sara' svolto nell'ambito di applicazione del
presente Accordo e potra' essere attuato con operazioni dirette da
Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai
rispettivi governi.
L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovra' avvenire con il
preventivo benestare dei Paese cedente.
Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti Contraenti ad
aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata
dalla Controparte.
Qualora le Parti Contraenti intendano promuovere l'interscambio in
altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente
Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli
aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le
categorie degli elenchi nazionali.
L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potra'
avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi
Tecnici contenenti specifiche disposizioni.

ARTICOLO 6
Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente
Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione sulla base del
principio di reciprocita'.
La Parte Contraente Inviante paghera', per il proprio personale, le
spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche
quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso
previsto dalle proprie norme per il personale.
La Parte Contraente Ricevente sosterra' le spese relative al
trasporto locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le
spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di
strutture militari, nonche' quelle relative alle attivita'
programmate.
I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati
dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti
Contraenti. In particolare:
a. la Parte Contraente Ricevente provvedera' alle cure mediche
d'emergenza;
b. la Parte Contraente Inviante provvedera' all'assicurazione
sanitaria, nonche'
alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.
Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei
riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Le modalita' di
finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta
previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.
Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al
fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalita'
esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno
stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto
della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.
Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al
di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli
oneri derivanti.

ARTICOLO 7
Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare
durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta
alla Parte Contraente Inviante.Nel caso in cui questi danni
coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari,
eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei
danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8
Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la
loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le
infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria
legislazione.
Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di
esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate, per
quanto riguarda:
a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese
d'origine;
b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con
il
servizio.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese
d'origine possono rinunciare alla giurisdizione, notificandolo alle
autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9
Informazioni e documenti scambiati sulla base del presente Accordo
saranno protetti in conformita' alle norme dello Stato della Parte
Contraente che li ha prodotti.
Ciascuna delle Parti Contraenti trattera' tutti i materiali, i
progetti, i design, le specifiche tecniche e tutte le altre
informazioni classificate ricevute ai sensi del presente Accordo in
conformita' alle misure di sicurezza, che non saranno meno rigorose
di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato
dall'originatore ed adottera' tutte le misure necessarie, affinche'
tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la
Parte Contraente che li trasmette.
Sono considerati informazioni, documenti e/o materiali classificati
quelli che contengono un'informazione riservata ed inoltre qualsiasi
comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi
modo, qualora contenga tali informazioni.
I gradi di segretezza adottati dalle Parti Contraenti sono i
seguenti:


Per la Repubblica Italiana corrispondenza Per il Regno Hascemita di
(in lingua inglese) Giordania
SEGRETISSIMO TOP SECRET TBD
SEGRETO SECRET TBD
RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL TBD
RISERVATO RESTRICTED TBD

Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le
tecnologie che saranno oggetto di scambio, ai sensi del presente
Accordo, saranno utilizzati esclusivamente ai fini concordati
specificamente dalle Parti Contraenti e nell'ambito del presente
Accordo.
Non e' permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni,
documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa,
classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione
derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto del Governo
cedente, tranne nel caso in cui le Parti Contraenti concordino
diversamente.
Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito
del presente Accordo, oggetto di scambi fra Industrie e/o Agenzie
diverse dalle Parti Contraenti, gli Organi competenti delle due Parti
elaboreranno intese separate. Nel corso dei relativi negoziati, le
misure di sicurezza di cui al presente Accordo si applicheranno anche
alle informazioni classificate scambiate in tale sede.

ARTICOLO IO
In caso di dispute sul l'interpretazione o applicazione del presente
Accordo le. Parti Contraenti risolveranno le controversie a mezzo di
trattative bilaterali e consultazioni e, se necessario, per le vie
ufficiali.

ARTICOLO 11
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della
seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno
comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive
procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento
tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore
con le stesse modalita' previste per l'entrata in vigore del presente
Accordo.
Il presente Accordo, che avra' la durata di cinque anni, sara'
tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle
Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo,
in tal caso la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica
all'altra Parte Contraente.
In caso di denuncia, le Parti Contraenti si adopereranno per
completare le attivita' non terminate ed avranno inizio le
consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto ad Amman, presso il Quartier Generale delle Forze Armate
giordane, l' 11 giugno 2002 in due originali, ciascuno nella lingua
Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA HASCEMITA DI GIORDANIA
L'Ambasciatore d'Italia
Stefano Jedrkiewicz

PER IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

Il Presidente dei Capi di Stato
Maggiore delle
Forze Armate Giordane
Gen. C.A. Khalid J. Al-Sarayreh


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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