La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese in materia di cooperazione
sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3875):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 9 aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 maggio 2003 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VII, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 2003; 18,
26 giugno e 2 luglio 2003.
Relazione scritta presentata il 2 luglio 2003 (atto n.
3875/A - relatore on. Pacini).
Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il
16 settembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2489):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 settembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 23 novembre e
16 dicembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
ALLEGATO
ACCORDO
Tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
in materia di
COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese, qui di seguito denominati "le Parti",
Considerato l'Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni
tecniche a fini di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970 e
le relative Procedure di attuazione approvate dal Consiglio Atlantico
il 1° gennaio 1971;
Considerato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione nel
campo delle apparecchiature per la difesa, firmato il 9 novembre 1983
ed il suo annesso;
Considerate le conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki dei 10 e
11 dicembre 1999, nella parte consacrata alla Politica Comune Europea
in materia di Sicurezza e di Difesa;
Tenuto conto che il "Segretario Generale della Difesa" del Ministero
della Difesa ed il Direttore del "Dipartimento Potenziamento e
Sviluppo della Ricerca" del Ministero per la Ricerca per la Parte
italiana, da un lato, e "le Delegue' General pour l'Armement" dei
Ministero della Difesa e "le Directeur de la Technologie" del
Ministero della Ricerca per la Parte francese, dall'altro, hanno
adottato il 23 marzo 2000 una Dichiarazione di Intenti relativa alla
cooperazione civile e militare nel campo dell'osservazione spaziale;
Tenuto conto della cooperazione tra il Ministero della Difesa della
Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica
francese relativa al sistema militare di osservazione da satellite
HELIOS;
Consapevoli del comune interesse ad analizzare potenziali sinergie
tra i rispettivi programmi di osservazione spaziale, in particolare
COSMO-SkyMed e PLEIADES;
Desiderosi di potenziare le rispettive capacita' di osservazione
della Terra e di economizzare le risorse nazionali per mezzo di una
cooperazione per lo sviluppo di un sistema duale operativo europeo di
osservazione della Terra, basato su sensori ottici e radar ad elevate
prestazioni;
Esprimendo la comune volonta' di contribuire alla realizzazione di un
sistema di Osservazione della Terra a livello europeo come contributo
all'iniziativa GMES, nel quadro della strategia spaziale europea;
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Ai fini del presente Accordo i termini seguenti indicano:
a) "Informazioni di Base": informazioni non generate nell'ambito
dell'esecuzione del presente Accordo.
b) "Informazioni Prodotte": informazioni generate nell'ambito
dell'esecuzione del presente Accordo.
c) "Contraente": qualsiasi impresa privata o pubblica che esegua
lavori a titolo di un contratto nell'ambito di intese specifiche
inerenti al presente Accordo.
d) "Scopi difesa": utilizzazione da parte delle forze armate o a
favore delle forze armate di una delle Parti "Tale definizione non
comprende vendite o trasferimenti a terzi.
e) "Sistema duale": sistema di osservazione da satellite sviluppato
nel quadro del presente Accordo per usi militari e civili
(istituzionali e commerciali), basato sui programmi francesi ed
italiani di satelliti di piccole dimensioni, PLEIADES e COSMO-SkyMed.
f) "GMES": "Global Monitoring Environment and Security"
(Monitoraggio
Globale per l'Ambiente e la Sicurezza).
g) "HELIOS": sistema militare di osservazione della Terra, basato
su
satelliti di osservazione ottica.
h) "Informazioni": qualsiasi informazione, conoscenza o dato, tecnico
o non, considerato a prescindere dalla sua forma o caratteristica,
generato o utilizzato nell'ambito di esecuzione dei presente Accordo.
i) "Risorse": l'accesso alla programmazione di un sistema ed ai dati
da esso generati.
j) "SPOT": sistema civile di osservazione spaziale, basato su
satelliti di osservazione ottica.
k) "Informazioni tecniche": informazioni che si presentano sotto
forma di registrazioni o documenti, di natura scientifica o tecnica,
a prescindere dalla loro forma, dalle caratteristiche del documento o
da qualsiasi altro mezzo di presentazione. Tali informazioni possono
includere, per esempio: dati sperimentali e di prova, specifiche,
elaborazione di progetti, invenzioni, brevettabili o non, scoperte,
descrizioni tecniche ed altri lavori di natura tecnica, topografia di
disposizione delle maschere dei circuiti a semiconduttori, raccolte
di dati tecnici e di produzione, segreti industriali e know-how ed
informazioni concernenti le tecniche industriali. Tali informazioni
possono essere rappresentate sotto forma di documenti, riproduzioni
illustrate, disegni ed altre rappresentazioni grafiche, registrazioni
su dischetto e su pellicola (a lettura ottica, magnetica o laser), di
software per programmazione e per creazione di banche dati, di
tabulati di memoria di computer o dati immagazzinati nella memoria di
un computer, o sotto qualsiasi altra forma.
l) "Terzi ": qualsiasi persona fisica o giuridica non firmataria del
presente Accordo.
m) "Utente": qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dal
presente Accordo ad accedere al sistema o alla sua gestione
operativa.
ARTICOLO II
1. Lo scopo del presente Accordo e' la realizzazione di una
cooperazione relativa al conseguimento di una capacita' di
osservazione della Terra che utilizza sensori ottici e radar, e
principalmente la definizione dell'ambito entro il quale dovra'
essere utilizzato e sviluppato il sistema ad uso duale.
Tale sistema, unitamente ad altri sistemi di tipo militare e civile,
mirera' a soddisfare le specifiche operative di programma determinate
mediante Scambio di Lettere tra le Parti in occasione della firma del
presente Accordo
A tal fine le Parti:
a) sviluppano ed utilizzano un sistema duale basato su satelliti
radar e ottici di piccole dimensioni e sull'associato segmento di
terra;
b) utilizzano i sistemi satelliti militari e civili attualmente in
servizio o in fase di sviluppo;
c) prendono in considerazione lo sviluppo di altri sensori, in
particolare di sensori a capacita' ottica a campo largo.
2. Il sistema duale da sviluppare comprende:
a) una componente ottica che comprende 2 (due) satelliti e le
funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte
francese;
b) una componente radar che comprende 4 (quattro) satelliti e
funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte
italiana;
c) un segmento di terra sviluppato congiuntamente dalle Parti.
Il sistema duale viene realizzato in conformita' allo scenario
descritto nello scambio di Lettere richiamato nel primo paragrafo del
presente Articolo. La sua architettura permette di soddisfare i
requisiti del concetto di utilizzazione duale descritto all'Articolo
V.
3. Il sistema duale e' realizzato tramite un programma che comprende
tre fasi come descritto all'Articolo III.
Il sistema duale assicura:
a) la protezione degli interessi della difesa in termini di sicurezza
e di priorita' delle richieste di missione.
b) il soddisfacimento delle esigenze degli utenti civili o
commerciali in termini di capacita' operative complessive, di accesso
rapido ai dati, di disponibilita' e di qualita' delle immagini cosi'
come di competitivita' dei servizi forniti.
4. Le regole relative all'utilizzazione dei sistemi militari e civili
attualmente in servizio o in fase di sviluppo (famiglie HELIOS e
SPOT) formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel
quadro di questa cooperazione.
5. Le cooperazioni previste in materia di sviluppo e utilizzazione di
altri sistemi satellitari di osservazione, quali i satelliti ottici a
campo largo, formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi
nel quadro di questa cooperazione. Lo sviluppo di una capacita'
ottica a campo largo e' considerato come un prolungamento della
missione SPOT 5.
6. Il presente Accordo definisce i principi generali validi per tutte
le fasi di questa cooperazione. Le disposizioni inerenti ad ogni fase
del programma del sistema duale (comprendente gli studi congiunti, lo
sviluppo, la produzione, il lancio e l'utilizzazione del sistema
duale) sono definite in accordi o intese specifiche le cui clausole
sono conformi ai termini del presente Accordo. Le due Parti si
comunicano reciprocamente la lista delle Amministrazioni e organismi
nazionali rispettivamente designati per l'attuazione di quanto
previsto nel presente Accordo.
ARTICOLO III
1. La cooperazione sul sistema duale e' costituita dalle fasi
seguenti, disciplinate da accordi o intese specifiche:
Fase 1 - Studi congiunti
Fase 2 - Sviluppo, produzione e lancio
Fase 3 - Utilizzazione
2. La Fase 1 concerne le caratteristiche tecniche, le prestazioni,
l'architettura, il piano di sviluppo, la calendarizzazione, e i costi
del sistema duale sulla base dell'articolo VI. dei presente Accordo e
dello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente
Accordo. La Fase 2 copre lo sviluppo e la produzione di tutti i
satelliti, le funzioni di terra correlate, nonche' del segmento di
terra comune, ivi inclusi i lanci e la verifica in volo del sistema.
Essa si conclude con la verifica in volo
dell'ultimo satellite del sistema duale.
La Fase 3 concerne l'utilizzazione del sistema duale a partire dalla
conclusione della verifica in volo del primo satellite.
ARTICOLO IV
1. In virtu' del presente Accordo, le Parti istituiscono un Comitato
Direttivo (C.D.) composto da rappresentanti delle due Parti. Ogni
delegazione e' composta da un massimo di cinque membri, di cui fanno
parte almeno un rappresentante dei Ministero della Difesa e un
rappresentante del Ministero della Ricerca e nomina il proprio capo
delegazione.
2. Il Comitato Direttivo:
a) assicura la gestione generale della cooperazione;
b) propone progetti di accordi o di intese specifiche destinate a
rispondere ai bisogni e alle esigenze militari e civili delle due
Parti per quanto concerne le prestazioni, la calendarizzazione, le
condizioni di utilizzazione e l'accesso ai dati;
c) si pronuncia sugli aspetti relativi ai costi ed alla loro
ripartizione nel quadro della contribuzione finanziaria di ciascuna
Parte;
d) raccomanda alle Autorita' competenti l'approvazione delle
modifiche al presente Accordo e agli accordi e intese specifiche
associati;
e) vigila al rispetto degli aspetti di sicurezza della cooperazione
conformemente agli Accordi in vigore in materia di sicurezza;
f) esprime un parere su ogni domanda di partecipazione a questa
cooperazione come previsto all'Articolo XIII.
3. Il Comitato Direttivo, la cui composizione e' comunicata per via
diplomatica entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
Accordo, si riunisce almeno due volte l'anno alternativamente in
Italia e in Francia. A seguito della richiesta di una delle Parti
possono essere organizzate altre riunioni.
Ogni riunione e' presieduta dal Capo Delegazione della Parte
ospitante. La Parte ospitante provvede al servizio di segreteria e
redige il resoconto.
Tutte le decisioni dei Comitato Direttivo sono prese congiuntamente.
Il Comitato Direttivo puo' istituire gruppi di' lavoro qualora lo
ritenga necessario. Il Comitato Direttivo puo' anche ricorrere ad
esperti nazionali per risolvere alcune questioni specifiche.
ARTICOLO V
1. L'utilizzazione dei sistema duale e' aperta a diverse categorie di
utenti: pubblici, istituzionali, privati e commerciali. Poiche' il
sistema deve ugualmente fornire servizi ad utenti dei Ministeri della
Difesa delle Parti, devono essere rispettati i seguenti vincoli,
strettamente correlati alle esigenze della difesa.
a) Priorita' nella pianificazione delle missioni giornaliere
i) le richieste di missione provenienti dai Ministeri della Difesa,
coerenti con le esigenze espresse nello Scambio di Lettere richiamato
all'Art. II.1 del presente Accordo, devono essere soddisfatte su base
prioritaria;
ii) in situazioni di crisi quando le richieste delle Parti sono
definite come Casi Molto Urgenti, il sistema deve consentire la
possibilita' di una riprogrammazione della missione e dovra'
permettere di trattare i dati generati dal satellite nel piu' breve
tempo possibile, ed in ogni caso prima di qualsiasi altra richiesta,
incluse quelle provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti.
b) Riservatezza
i. solamente gli utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti sono
autorizzati a conoscere le domande di missioni, le pianificazioni
cosi' come i prodotti dei propri Ministeri della Difesa;
ii. la pianificazione delle richieste e' a carico di ogni ente civile
e militare;
iii. le richieste dei Ministeri della Difesa sono raggruppate in un
piano comune, sotto il controllo delle autorita' dei Ministeri della
Difesa;
iv. il controllo della conformita' dei piano civile con le regole di
sicurezza comuni, cosi'' come la convalida del "piano definitivo di
attivita' dei sensori" sono assicurati dagli organismi governativi di
sicurezza con gli appropriati strumenti software;
v. le misure sopra descritte sono attuate da un'istanza di
coordinamento il cui personale sara' sia civile che militare e che
sara' istituita con un accordo specifico.
c) Sicurezza delle comunicazioni
Mezzi appropriati sono istituiti per assicurare dei collegamenti
protetti tra le varie componenti del sistema. Inoltre, i dati dei
Ministeri della Difesa sono codificati per mezzo di adeguate chiavi
di cifratura nazionali o multinazionali.
d) Accesso ai dati grezzi degli archivi civili
Gli utenti dei Ministeri della Difesa hanno libero accesso ai dati
grezzi degli archivi civili, in conformita' alle regole comuni di
utilizzazione dei dati che formano oggetto di un accordo specifico.
e) Utilizzazione dei prodotti dei Ministeri della Difesa
I prodotti generati per specifiche esigenze dei Ministeri della
Difesa possono eventualmente essere messi a disposizione di utenti
commerciali o privati dopo essere stati sottoposti ad un processo di
degradazione e declassifica, in conformita' alle regole comuni di
utilizzazione dei dati, che formano l'oggetto di una intesa
specifica.
f) Controllo governativo
i) le Parti hanno diritto di veto sulle richieste di missione e sulla
diffusione dei dati di archivio, con l'eccezione delle richieste
provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti;
ii) le Parti hanno accesso alle richieste di missione di altri utenti
del sistema.
Tale controllo e' esercitato dagli organismi governativi di
sicurezza.
2. Le Parti concordano di studiare e sviluppare congiuntamente delle
procedure di degradazione delle immagini classificate, al fine di
poterne abbassare il livello di classifica.
3. Le regole comuni di utilizzazione dei dati del sistema duale che
disciplinano l'utilizzazione, la riproduzione, la distribuzione,
l'archiviazione, la distruzione, la protezione e la non divulgazione
dei dati, sono definite prima della conclusione della Fase 1 in
un'intesa specifica sull'utilizzazione del sistema.
ARTICOLO VI
1. Principi generali
E' intenzione delle Parti contribuire in maniera equilibrata alla
cooperazione per tutta la sua durata.
Tale equilibrio prende in considerazione:
a) le contribuzioni finanziarie ai costi delle Fasi 1 e 2 del sistema
duale;
b) il valore delle risorse messe a disposizione della cooperazione da
ciascuna delle Parti.
2. Costi relativi al sistema duale
La Parte francese contribuisce con la fornitura della componente
ottica il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 440
milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).
La Parte italiana contribuisce con la fornitura della componente
radar il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 570
milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).
Ciascuna delle Parti contribuisce nella misura del 50% al
finanziamento del segmento di terra congiuntamente sviluppato il cui
costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 60 milioni di Euro
(condizioni economiche 1/2000).
Ciascuna Parte si impegna a finanziare i costi della gestione
operativa del segmento spaziale e delle infrastrutture necessarie al
suo funzionamento che rientrano nella sua responsabilita'.
Ciascuna delle Parti sostiene i costi della gestione operativa di
ulteriori installazioni del segmento di terra dispiegate sul suo
territorio per proprie esigenze nazionali.
Gli impegni formali sui costi di ciascuna fase sono assunti in base
agli accordi relativi alle differenti fasi.
Il costo totale del sistema, compreso il costo del funzionamento
operativo e' determinato alla fine della Fase 1.
Le partecipazioni finanziarie incrociate sono prese in esame nel
corso della Fase 1.
3. Costi relativi ai sistemi di satelliti militari e civili
attualmente utilizzati o in corso di sviluppo:
I sistemi attualmente in corso di sviluppo (SPOT5 e HELIOS II)
continuano ad essere finanziati come previsto all'origine.
L'investimento del Ministero della Difesa francese nel programma
HELIOS II e' chiamato a soddisfare le esigenze della Difesa in
materia ottica alle condizioni definite nell'Articolo II.4 e
nell'Articolo VII.
4. Costi relativi all'eventuale sviluppo di sistemi futuri:
I costi di eventuali futuri sistemi formano oggetto di accordi o di
intese specifiche.
ARTICOLO VII
1. Obiettivo delle parti e' di realizzare una condivisione
equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle
disposizioni dell'Articolo VI.1 e nei limiti delle loro rispettive
esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art.
II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse e' definita
in dettaglio al termine della Fase 1 in modo da prendere in
considerazione, tra l'altro:
a) la configurazione definitiva e le caratteristiche dei sistema
duale nel momento in cui esso e' totalmente dispiegato;
b) la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni
finanziarie di ciascuna delle Parti.
2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei
sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase
di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso
a risorse della componente SAR.) in particolare, l'accesso alla gamma
completa delle prestazioni del satellite HELIOS II e' concessa
esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio
dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente
SAR, in particolare dell'accesso alle capacita' sub-metriche (vedere
definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del
presente Accordo).
Le regole relative a tale scambio di capacita' sono definite in
intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione.
3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle
specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, e' periodicamente sottoposta
a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione
descritti all'Articolo VI.2.
4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a
disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro
richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi
di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese
aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei
dati, da concordare.
ARTICOLO VIII
1. Le Parti concordano sui principi seguenti:
a) I dati richiesti da uno o dall'altro Ministero della Difesa
appartengono al Ministero della Difesa che ne ha richiesta la
programmazione.
b) Per gli altri dati:
i) la Parte francese e' proprietaria dei dati generati dalla
componente ottica,
ii) la Parte italiana e' proprietaria dei dati generati dalla
componente radar.
2. Distribuzione civile e commerciale:
In conformita' alle disposizioni comuni sull'utilizzo dei dati, di
cui all'Articolo V, ai fini della distribuzione e della
commercializzazione dei prodotti derivati dal sistema satellitare
duale, le Parti definiscono nel corso della Fase 1 una politica
comune di distribuzione. Ciascuna delle Parti designa un organismo
incaricato di' assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e
commerciali, cosi' come di' elaborare, promuovere e distribuire i
dati destinati agli utenti civili e commerciali.
ARTICOLO IX
1. Principi Generali
Le Parti riconoscono che il successo della collaborazione dipende
dallo scambio tempestivo e completo delle informazioni necessarie
alla cooperazione sul sistema duale. Le Parti hanno l'intenzione di
scambiarsi tutte le informazioni necessarie, cosi' come i relativi
diritti di utilizzazione, al fine di raggiungere tale obiettivo.
2. Informazioni di Base
a) Divulgazione
Fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni dell'Articolo XII,
ciascuna delle Parti comunica all'altra Parte tutte le informazioni
di Base necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
summenzionato.
b) Utilizzazione
Fatti salvi i diritti di terzi; ciascuna delle Parti potra'
utilizzare o far utilizzare a condizioni ragionevoli, le informazioni
di' Base richiamate dall'Articolo IX.2.a) per le esigenze della
cooperazione e sulla base della necessita' di conoscere.
Quando si dovra' dare corso alle fasi future, nel caso in cui il
diritto di utilizzazione delle Informazioni di Base non sia stato
garantito nel corso delle fasi precedenti, la loro utilizzazione
dovra' avvenire a condizioni corrette e ragionevoli, sempre che il
proprietario dei diritti non svolga il lavoro egli stesso.
3. Informazioni Prodotte
Il proprietario delle Informazioni Prodotte e' la Parte o il
contraente che le ha generate.
a) Divulgazione
Ciascuna delle Parti comunica gratuitamente all'altra Parte,
conformemente alle disposizioni dell'Articolo XII le Informazioni
Prodotte richieste sulla base della necessita' di conoscere.
b) Utilizzazione
Ciascuna delle Parti puo' utilizzare o fare utilizzare,
gratuitamente, le Informazioni Prodotte ricevute in conformita' alle
disposizioni dell'Articolo IX.3.a) solo per i propri bisogni
governativi e sulla base della necessita' di conoscere.
4. Misure generali sulla sicurezza delle informazioni
a) Tutte le informazioni non classificate che costituiscono oggetto
di diritti di proprieta' sono identificate, contrassegnate e gestite
come "Informazioni non Classificate". Tutte le informazioni
Classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprieta' sono
identificate e contrassegnate come tali.
b) Le disposizioni dell'Accordo NATO sulla Comunicazione delle
informazioni tecniche a fini di difesa, firmato il 19 ottobre 1970 e
le relative procedure di attuazione del 1° gennaio 1971 si applicano
al presente Accordo.
ARTICOLO X
1. Allo scopo di procedere a vendite e cessioni e alla concessione di
licenze in relazione al programma, le Parti applicano le loro leggi e
regolamenti nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e
tecnologie di armamenti, in uno spirito di cooperazione e in
conformita' a disposizioni che esse abbiano concordato separatamente.
2. Nessuna delle Parti puo' vendere, cedere, divulgare o trasferire
ad un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana,
le Informazioni Prodotte o apparati che le contengano, nonche'
apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione della
cooperazione senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
Inoltre, nessuna Parte puo' autorizzare la vendita, la divulgazione o
il trasferimento, neanche se effettuato dal proprietario
dell'informazione o di apparati, senza il previo consenso scritto
dell'altra Parte. Tale consenso e' subordinato all'impegno scritto
del destinatario:
a) di non procedere alla cessione o di non autorizzare la cessione
ulteriore di tali apparati o di tali informazioni;
b) di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione di tali
apparati o di tali informazioni se non esclusivamente per gli scopi
specificati dalle Parti.
3. Nessuna parte puo' vendere, cedere, divulgare o trasferire a un
terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana,
apparati o Informazioni di Base che sono stati forniti dall'altra
Parte senza previo consenso scritto di tale Parte. Quest'ultima e' la
sola competente ad autorizzare o ad ottenere l'autorizzazione per
tali trasferimenti e, se necessario, a indicarne le modalita' e le
condizioni.
ARTICOLO XI
1. Per quanto attiene alle responsabilita' che dovessero insorgere in
seguito o in relazione alle attivita' intraprese per lo svolgimento
di un compito ufficiale, nell'espletamento e nell'interesse della
cooperazione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascuna delle Parti rinuncia a qualsiasi richiesta di
risarcimento nei confronti dell'altra Parte in ordine a danni o
perdite causati al proprio personale civile o militare o a beni di
sua proprieta' dal personale o dagli agenti dell'altra Parte. Tale
disposizione non si applica se i danni o le perdite sono prodotti da
un contraente. Se tuttavia tali danni o perdite si dovessero
verificare a causa di colpa grave o dolo di una Parte, di un membro
del suo personale o di suoi agenti di una delle Parti, tale Parte e'
la sola a sostenere il costo del risarcimento di tali danni.
b) le richieste di risarcimento presentate da terzi in caso di danni
o perdite di qualsiasi natura causati da un membro dei personale o da
un agente delle Parti, sono trattate dalla Parte sul territorio della
quale si e' prodotto il danno. I costi relativi al risarcimento sono
equamente divisi tra le Parti. Se, tuttavia, i danni o le perdite
risultano da atti di colpa grave o dolo di un membro del personale o
di agenti di una delle Parti, questa ultima sostiene da sola il costo
del risarcimento di tali danni.
2. In caso di danni o perdite causati a beni di proprieta' comune
delle Parti o causati da tali beni, qualora il costo del risarcimento
di tali danni non possa essere recuperato da nessun terzo, il costo
di risarcimento dei danni e' ugualmente diviso tra le Parti.
ARTICOLO XII
1. Le Informazioni Classificate generate o scambiate in virtu' del
presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, archiviate, gestite e
salvaguardate conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale
sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo alla salvaguardia delle
informazioni classificate firmato il 1° febbraio 1978.
2. Le informazioni generate o scambiate in virtu' dei presente
Accordo possono essere classificate fino al livello di "SECRET
DEFENSE" per la Parte francese e "SEGRETO" per la Parte italiana.
ARTICOLO XIII
Le Parti riconoscono che la cooperazione in materia di osservazione
della Terra e' aperta a tutti gli Stati dell'Unione Europea, cosi'
come alle organizzazioni multilaterali europee.
ARTICOLO XIV
Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione
presente Accordo sono risolte esclusivamente per via diplomatica.
ARTICOLO XV
Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle
proprie procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore dei
presente Accordo che entra in vigore il primo giorno dei secondo mese
successivo al giorno di ricezione della seconda notifica.
Se durante un periodo di due anni nessun accordo o intesa di
applicazione del presente Accordo e' stato firmato o e' in vigore,
allora il presente Accordo e' considerato estinto.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente Accordo con un
preavviso di dodici mesi. In questo caso le Parti conducono
consultazioni per definire il ragionevole aiuto che la Parte
denunciante puo' fornire all'altra Parte per consentirle di
continuare le proprie attivita' successivamente al periodo del
preavviso.
Tale denuncia non rimette in causa gli impegni assunti dalle Parti in
materia di sicurezza e di proprieta' intellettuale nell'ambito
dell'esecuzione del presente Accordo.
L'estinzione del presente Accordo comporta l'estinzione simultanea di
tutte le intese assunte per la sua esecuzione.
In fede di che, i Rappresentanti delle due Parti hanno firmato il
presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Torino il 29/1/2001, in due originali, ciascuno redatto nelle
lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Firma illeggibile Firma illeggibile
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica Francese
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato