IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita';
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l'articolo 43 e l'allegato B;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 recante
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili, approvato dal CIPE con la deliberazione n.
126 del
6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27
ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 23 settembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le
attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale,
comunitaria ed internazionale vigente, nonche' nel rispetto dei
principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge
1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche
rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo mercato
italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi
indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro
comunitario in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi
agricoli e per le aree montane.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
- La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 238 del 27 ottobre 2001.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2001». L'art. 43 e l'allegato B cosi' recita:
«Art. 43 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, uno o piu' decreti
legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo
futuro di elettricita' da fonti rinnovabili di energia
sulla base di previsioni realistiche, economicamente
compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a)
siano conseguiti mediante produzione di elettricita' da
impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero
importazione di elettricita' da fonti rinnovabili
esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di
promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili
analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa
possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno siano
compatibili con i principi di mercato dell'elettricita' e
basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la
riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure
amministrative per la realizzazione degli impianti, nel
rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a
beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i
rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;
f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni
del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.».
Allegato B
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
- La legge 31 luglio 2002, n. 179, reca: «Disposizioni
in materia ambientale».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».
- La direttiva 91/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
078 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
377 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365
del 31 dicembre 1994.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 reca: «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352».
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352 reca: «Disposizioni
sui beni culturali». L'art. 1, cosi' recita:
«Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni
culturali). 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante un
testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le
disposizioni legislative vigenti in materia di beni
culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo
unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in
materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo
unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno
in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate
esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro
coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare
il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano
il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art. 14,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i
principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera
b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e'
deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere
che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque
giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato
e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni
parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e'
emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni
culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e'
espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
relativo schema.
6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti
legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per
i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera
di una commissione composta da esperti, esterni o
appartenenti all'amministrazione, particolarmente
qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita».
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: «Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale». L'art. 10, comma 7, cosi' recita:
«7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
53, comma 1, del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e'
sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 9, reca: «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
«Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
- La direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE n. L 204
del 21 luglio 1998.
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali». L'art. 41, cosi' recita:
«Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie di compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali». L'art. 8,
cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno:
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia,
in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, sollevata dalla regione Puglia, in riferimento
agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, vedi
note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti
energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali
e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:
impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad
esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente,
nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o
comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti
alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di
cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti he
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di
energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW
elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili:
l'elettricita' prodotta da impianti alimentati esclusivamente con
fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla
lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili
utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non
l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili: produzione e
producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili
nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di
elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e
detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione
nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile,
anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete
elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle
attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi
il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto
per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle
lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la
connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere
b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo
di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito
dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del
medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Per l'argomento del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 3 e l'art. 11
cosi' recitano:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
- 1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di
seguito «gestore», esercita le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il
gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di
trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio
e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere
debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili
della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale
informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di
interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;
garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
della societa' proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti,
nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze,
diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad
ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il
segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite
nel corso dello svolgimento della sua attivita'.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu'
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale,
compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.
costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la
proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte
dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il
personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali,
ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro
determina con proprio provvedimento la data in cui la
societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore
della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data
le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli
indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e'
responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento
nonche' di quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione
e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove
il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le
regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell'art. 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore
della rete di trasmissione nazionale adotta regole
tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in
materia di progettazione e funzionamento degli impianti di
generazione, delle reti di distribuzione, delle
apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di
interconnessione e delle linee dirette, al fine di
garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle
regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla
stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro
novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun
caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne
abbiano la disponibilita', fatta eccezione per il gestore
della rete di trasmissione nazionale in relazione alle
attivita' di trasmissione e di dispacciamento, diritti di
esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione
della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o
restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di
cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 8
della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati,
determina con proprio decreto l'ambito della rete di
trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione
uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo
criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro
trenta giorni dalla emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale i
proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni,
sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di
energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono
promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per
disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero
delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in
conformita' ad una convenzione tipo definita, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni
in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli
investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed
inadempimenti e la determinazione delle conseguenti
sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni
interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni
dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di
trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione,
le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi
sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla
assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento
delle reti e dei dispositivi di loro proprieta'; i costi
relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete
di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa
convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono
sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla
che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel
rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo
irrogare le sanzioni previste dall'art. 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso
in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e
l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori. La misura del
corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri
connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da
incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
periodo transitorio fino all'assunzione della titolarita'
da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare
per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi'
l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in applicazione del criterio del costo evitato. Con
apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia.elettrica ed i
relativi diritti di cui al titolo IV, lettera b), del
provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni
e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in
esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include
anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando
garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede
l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai
fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee
dirette e' rilasciata dalle competenti amministrazioni,
previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per gli adempimenti relativi
all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con
opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
gestore. Per assicurare la continuita' operativa,
l'incarico previsto all'art. 22, comma 2, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, e' rinnovabile due volte».
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche
nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
importano o producono energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema
elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota
prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi
agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le
fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente,
puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti
rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita',
con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da
impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia
combustibile primaria, queste ultime per una quota massima
annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione
di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli
incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
al rispetto delle norme volte al contenimento delle
emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento
agli impegni internazionali previsti dal protocollo di
Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
e le province autonome delle risorse da destinare
all'incentivazione. Le regioni e le province autonome,
anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento
delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono,
attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle
fonti rinnovabili».
Art. 3.
Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del
consumo di elettricita' da fonti rinnovabili, in quantita'
proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle
disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonche' dai
provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno
2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei
benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno.
L'aggiornamento include altresi' la valutazione quantitativa
dell'evoluzione dell'entita' degli incentivi alle fonti assimilate
alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano
maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni
di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente
ogni due anni, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri
interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti
dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui
all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata
una relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni
precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che
potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza
tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di
elettricita' da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali
sui cambiamenti climatici;
b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi
nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo
indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e
relative note esplicative;
c) l'esame dell'affidabilita' del sistema di garanzia di origine
di cui all'articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle
procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso
al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi
eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il
perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al
comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo
periodo.
4. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base
della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla
Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della
relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo
2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo
7 della medesima direttiva.
Note all'art. 3:
- Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
L'art. 3, paragrafo 2 cosi' recita:
«2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni
cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una
relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli
obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di
elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili in
termini di percentuale del consumo di elettricita'. Tale
relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a
livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per
fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:
tengono conto dei valori di riferimento riportati
nell'allegato;
provvedono affinche' gli obiettivi siano compatibili
con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni
sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunita' ai
sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n, 79, vedi
note alle premesse.
- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle
premesse.
- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 9, vedi note alle
premesse. L'art. 22 cosi' recita:
«Art. 22 (Regime giuridico degli impianti di produzione
di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e
assimilate). - 1. La produzione di energia elettrica a
mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia
considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della
normativa vigente, e in particolare la produzione di
energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia
e calore, non e' soggetta alla riserva disposta in favore
dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
e successive modificazioni e integrazioni, e alle
autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia
di nazionalizzazione di energia elettrica.
2. I soggetti che intendono provvedere
all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono
darne comunicazione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione competente per
territorio.
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli
impianti di cui al presente articolo e' ceduta all'Enel e
alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4,
n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto
terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta
dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da
apposite convenzioni con l'Enel in conformita' ad una
convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che
terra' conto del necessario coordinamento dei programmi
realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti
territoriali.
5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per
conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi
allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando
prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova
produzione di energia elettrica ottenuta da fonti
energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che
utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle
rinnovabili, il CIP definisce altresi' le condizioni
tecniche generali per l'assimilabilita'.
6. E' abrogato l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n.
308.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente
con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal
pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina
elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato
rispetto alla rete pubblica.».
- Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
L'allegato A cosi' recita:
«Allegato
Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi
nazionali degli Stati membri relativi al contributo
dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili
al consumo lordo di elettricita' entro il 2010 (*).
(*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel
presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente
dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno
alla promozione dell'elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili».
- L'art. 3, paragrafo 3, art. 6, paragrafo 2, e art. 7,
paragrafo 7 della medesima direttiva, cosi' recitano:
«3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta
entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni,
una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento
degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in
particolare, dei fattori climatici che potrebbero
condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di
coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui
cambiamenti climatici.
(Omissis).».
«Art. 6. - 1. (Omissis).
2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003
una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1,
indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale
relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto
legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in
particolare per quanto riguarda:
il coordinamento fra i diversi organi amministrativi
in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle
domande di autorizzazione;
l'eventuale definizione di linee guida per le
attivita' di cui al paragrafo 1 e la fattibilita'
dell'instaurazione di una procedura di programmazione
rapida per i produttori di elettricita' che utilizzano
fonti energetiche rinnovabili;
la designazione di autorita' con funzioni di
mediazione nelle controversie fra le autorita' responsabili
del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.
(Omissis)».
Art. 7. - 7. Nella relazione di cui all'art. 6,
paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da
adottare per agevolare l'accesso alla rete
dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la
fattibilita' dell'introduzione di una misurazione
bidirezionale».
Art. 4.
Incremento della quota minima di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e sanzioni per gli inadempienti
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di
elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico
nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e'
incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto
delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro
delle attivita' produttive, con propri decreti emanati di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della
medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio
2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il
31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata
ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del
medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno
precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti.
A detti soggetti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica
sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai
sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo
decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantita'
di certificati correlata al totale di elettricita' importata e
prodotta nell'anno precedente dal soggetto.
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
l'art. 11, commi 1, 2 e 3, vedi note all'art. 2.
- L'art. 9 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione».
- Per l'art. 11, comma 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2.
- Per la legge 14 novembre 1995, n. 481 vedi note alle
premesse.
Art. 5.
Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica
delle biomasse, dei gas residuati
dai processi di depurazione e del biogas.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno
dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono
indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e
residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad
attivita' di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle
modalita' per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e
residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative
per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione
boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle
industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e
le aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa
a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonche' le
modalita' e le condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative per l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli
non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle
modalita', per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa
utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare,
ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli
assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali;
f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei
gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in
particolare da attivita' zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti
cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per
l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali ed e' composta da un membro
designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la
presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle
attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero
dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e da cinque membri designati dal Presidente della
Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun compenso,
ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero
delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le
risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle
eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di
appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo
delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati,
nonche' del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli
IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La
commissione tiene conto altresi' delle conoscenze acquisite
nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del
CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas
serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e
forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il
bilancio dello Stato.
Note all'art. 5:
- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle
premesse.
Art. 6.
Disposizioni specifiche per gli impianti
di potenza non superiore a 20 kW
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la
disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a
20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e' consentita
la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati
da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro
adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti,
connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.
Art. 7.
Disposizioni specifiche per il solare
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello
Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare
dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli
impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalita' per la determinazione dell'entita'
dell'incentivazione. Per l'elettricita' prodotta mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa
incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza elettrica
cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere
l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti
al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
l'art. 11, comma 3, vedi note all'art. 2.
Art. 8.
Disposizioni specifiche per le centrali ibride
1. Il produttore che esercisce centrali ibride puo' chiedere al
Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime
centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel
rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore puo' inoltrare al Gestore della rete la domanda
per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento,
nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione
imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale e'
richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50%
della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello
stesso periodo.
3. La priorita' di dispacciamento e' concessa dal Gestore della
rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma
settimanale di producibilita' complessiva e della relativa quota
settimanale di producibilita' imputabile, dichiarata dal produttore
al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile
deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di
minimo tecnico. La disponibilita' residua della centrale non
impegnata nella produzione imputabile e' soggetta alle regole di
dispacciamento di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga
effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal
regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei
certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, secondo le modalita' stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12
si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali
ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza
termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio
successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto
sia superiore al 50% della producibilita' complessiva di energia
elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla
costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al
comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al
rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalita'
stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 8:
- Il decreto del Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato in data 9 maggio 2001 reca:
«Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui
all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79».
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi
note alle premesse. L'art. 5, comma 1, cosi' recita:
«1. La gestione economica del mercato elettrico e'
affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato
e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della
rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza
il mercato stesso secondo criteri di neutralita',
trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra
produttori, assicurando altresi' la gestione economica di
un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La
disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato
entro un anno dalla data della propria costituzione, e'
approvata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare,
prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del
gestore del mercato in ordine al bilanciamento della
domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e
importatori di energia elettrica che non si avvalgono di
quanto disposto dall'art. 6.».
- Per l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2.
Art. 9.
Promozione della ricerca e della diffusione
delle fonti rinnovabili
1. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per
l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,
in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi
e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti
rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unita' di
prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione
dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunita'
offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di
impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione
di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per
applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle
aree montane.
3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e
annuali e le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle
parti.
Art. 10.
Obiettivi indicativi regionali
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli
obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la
ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti
energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui
al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle
risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun
contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle
tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del
consumo di elettricita' da fonti rinnovabili nei rispettivi
territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
Art. 11.
Garanzia di origine dell'elettricita'
prodotta da fonti rinnovabili
1. L'elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto
al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine
di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel
seguito denominata «garanzia di origine».
2. Il Gestore della rete e' il soggetto designato, ai sensi del
presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al
comma 1, nonche' dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine e' rilasciata qualora la produzione
annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh,
arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale
spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella
dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile e'
comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della
garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli
articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la
fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta l'elettricita',
la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la
produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali
ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su
richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa
riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei
certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle
regole e modalita' di sistemi di certificazione di energia da fonti
rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni
della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali
viene rilasciata esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita' cosi' garantita e' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad
accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati
contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di
origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma
6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti
dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del
presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della
rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in
costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organismi.
10. La garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, e'
riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
sono definite le condizioni e le modalita' di riconoscimento della
garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi
internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente
articolo e sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore
della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti
attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di
provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa». Gli articoli 21, 38, e 47,
cosi' recitano:
«Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1.
L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai
gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita'
di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio».
«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59. (L)».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali».
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
l'art. 11, comma 5, vedi note all'art. 2.
- Per la direttiva 2001/77/CE, vedi note alle premesse.
Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione
delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero
dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in
ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure
di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia
di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e
8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E'
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
nonche' di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti,
con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti.
Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- La legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: «Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati». Gli
articoli 7 e 8 cosi' recitano:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comuni-tarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l), e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
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