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Gazzetta Ufficiale N. 25 del 31 Gennaio 2004

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2004
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2004 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2003.
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i
seguenti modelli:
a) 730/2004, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti
delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti
che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno
2004;
b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per
mille dell'IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente;
d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo
all'assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la
bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto
d'imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere
prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un
tabulato a stampa, purche' questo contenga tutte le informazioni
previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano
costituiti da piu' pagine, la sezione terza deve essere compilata
soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata
mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche
tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I
supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta
unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella
sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice
fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali e' stata
prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo
nell'ultima pagina utilizzata.
2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti
d'imposta.
2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale
nell'anno 2004 devono trasmettere in via telematica, direttamente
ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica,
all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni
modello 730/2004 da loro elaborati osservando le specifiche tecniche
che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di
consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la
bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento,
nella quale devono esser riportati i codici fiscali dei soggetti ai
quali e' stata prestata l'assistenza fiscale.
2.2. I sostituti d'imposta devono comunque essere in grado di
fornire, anche in copia, le dichiarazioni modelli 730 da essi
elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla
scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei
sostituti d'imposta.
3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio
postale, o ad una banca convenzionata ovvero ad un soggetto
incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta
della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modelli 730-1,
contenute nell'apposita busta, di cui all'allegato A del
provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002, debitamente
sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente,
ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata
e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le
caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.
3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un
soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti
d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato
1 del presente provvedimento, nella quale devono esser riportati i
codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono
rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di
cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a
trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e
730-1.
3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un
ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta
devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del
presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti
che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille
dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a
cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere
apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il
codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il
domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
4. Modalita' di indicazione degli importi e caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli.
4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere
indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiori a detto limite.
4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
4.3. E' autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli
730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'8 per mille
dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.
4.4. E' autorizzata altresi' la stampa dei modelli di cui al punto
1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i
modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a
pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di
ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di
separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
"ATTENZIONE: DA NON STACCARE".
4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti
requisiti: stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2
ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati con il
presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei
campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti: larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm.
21,5; altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.
4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti: larghezza, minima cm 35 -
massima cm 42; altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
4.8. I modelli meccanografici composti da quattro facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
su indicate nel punto 4.8, devono rispettare la sequenza delle
facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta
facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia, seconda
facciata - terza facciata.
4.9. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti
a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate
nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nella
pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta
di peso 80 gr./mq. con opacita' compresa tra 86 ed 88 per cento.
5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
5.1. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel
rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel
tempo.
5.2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al
punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
- colori, dimensioni e conformita' di struttura e sequenza alle
caratteristiche di cui al punto 4;
- indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
- bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la
predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei
modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o
possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti
internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
5.5. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli
prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano
le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino
l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
5.6. Per la consegna della scheda per la scelta della destinazione
dell'otto per mille dell'IRPEF, modello 730-1, puo' essere
utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una
normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le
indicazioni: "Scelta per la destinazione dell'otto per mille
dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i
due modelli 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta, sulla
quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al
dichiarante.
Motivazioni:
Il presente provvedimento e' emanato in base all'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i
modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui devono essere utilizzati.
Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il
modello 730/2004, concernente la predetta dichiarazione semplificata
dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello
730-1, concernente la scelta a favore di una delle sette istituzioni
beneficiarie della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, il modello
730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di
liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, 730-4 e 730-4
integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la
ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.
Il presente provvedimento approva, altresi', la bolla da
utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato
della trasmissione telematica nonche' per la consegna del modello
730-1 ad una banca convenzionata, ad un ufficio postale o ad un
soggetto incaricato della trasmissione telematica.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la
modalita' di indicazione degli importi, la reperibilita' dei predetti
modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
In particolare, gli importi devono essere espressi con
arrotondamento all'unita' di euro (secondo le regole matematiche
stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n.
213/1998), per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore
a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a
detto limite
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive
modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, recante, tra l'altro, la revisione degli scaglioni
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di
affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione
telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni,
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra
l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di prelievo
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la
riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia
fiscale;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare;
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta
per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di
bollo;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
Provvedimento 25 novembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 191 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003,
di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2004, con le
relative istruzioni, nonche' di definizione delle modalita' di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2004
Il direttore: FERRARA

Allegato 1


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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