La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il
21 novembre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3957):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 9 maggio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 giugno 2003, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, X e XI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17 giugno 2003 e il 2 e 9 luglio 2003.
Relazione presentata il 9 luglio 2003 (atto n. 3957/A -
relatore on. Naro).
Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il
16 settembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2487):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 settembre 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
25 novembre 2003 e 16 dicembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
dell'Uzbekistan,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la
cooperazione economica tra i due Paesi
Hanno convenuto quanto segue.
Capitolo I
Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti
di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul
patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o
loro enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le
imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio
complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le
imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei
salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
(a) per quanto concerne la Repubblica italiana.
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne la Repubblica dell'Uzbekistan.
1 - l'imposta sul reddito (utili) delle persone giuridiche,
2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; e
3 - l'imposta sul patrimonio
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta uzbeka")
4 La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma
della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti Le autorita' competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II
Definizioni
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1 Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende
le
zone al di fuori dei mare territoriale le quali possono essere
considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla
propria legislazione ed al diritto internazionale, puo'
esercitare i propri diritti sovrani per quanto concerne la
ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del
sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(b) il termine "Uzbekistan" designa la Repubblica dell'Uzbekistan
e,
quando e' usato in senso geografico, comprende il suo territorio,
le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, sui quali la
Repubblica dell'Uzbekistan ha piena sovranita' e puo' esercitare
i propri diritti, compresi l'utilizzo del sottosuolo marino e
delle risorse naturali, in conformita' del diritto internazionale
ed ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uzbekistan o
l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa'
ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente.
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o
aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti,
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia
utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato
contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato
contraente,
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associa-
zioni costituite in conformita' della legislazione in vigore
in uno Stato contraente,
(i) l'espressione "autorita' competente" designa
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
(ii) per quanto concerne l'Uzbekistan, il Comitato Fiscale di
Stato,
2 Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno
Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il
significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto
Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4
RESIDENTI
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno
Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua
direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti
situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la
sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel
quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di
un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e'
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli
interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima
non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui
soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalita';
(d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati
contraenti, o non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la
questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova
la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2 L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali;
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se.
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti
all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o
di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che
goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e'
considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui
l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o
merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia
una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo
fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo
di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente
controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro
Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
Imposizione dei redditi
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da
beni immobili (inclusi i redditi agricoli o forestali) situati
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della
legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si
applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni
altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione
indipendente.
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua
attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a:
a) detta stabile organizzazione; ovvero
b) Vendite in detto altro Stato di beni o merci di natura identica o
analoga a quelli venduti per mezzo di detta stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata
svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e'
situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tuttavia, tale
deduzione non e' ammessa con riferimento a eventuali somme pagate
(diversamente che per il rimborso di spese effettive) dalla stabile
organizzazione alla sede centrale dell'impresa o ad altri suoi
uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in
corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di
provvigioni per specifici servizi resi o per l'attivita' di
direzione, oppure, ad eccezione del caso delle aziende di credito, a
titolo di interessi su prestiti in favore della stabile
organizzazione.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto
Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la
ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra'
essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi
contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile
organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta
stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla
stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per
anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per
procedete diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del
presente articolo.
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di
navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si
considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di
immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente
l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
1. Allorche'
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente,
o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che, sarebbero state convenute
tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che,
a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere
inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione
- utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata
sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi'
inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del
primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero
state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo
dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno
effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di
cui all'articolo 26 della presente Convenzione e ai paragrafi 7 e 8
del Protocollo.
Articolo 10
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la
persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario
l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli
Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di
applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono pagati i
dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i
redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da
quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di
partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i
redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui e'
residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
oppure eserciti in detto altro Stato una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo
di imposizione sugli utili non distribuiti, sugli utili non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi
provenienti da detto altro Stato.
Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata
non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in
detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato
contraente o un suo ente locale, o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o
ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli
istituti finanziari) interamente di proprieta' di detto altro
Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli
istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di un accordo concluso tra i Governi degli
Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa
i
redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di
prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi
provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a
tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli
interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per
le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione
o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti
dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il
debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non
puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, Le
autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione
in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le
registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,
progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il
bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato
contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per la quale
sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o
la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la
definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili
nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di
una professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae
dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o
aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso
da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di
carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a
meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita' Se
egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a
detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le
attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti
di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari,
gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita'
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale
attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo
sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di
dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale
considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro
che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le
remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente del quale e'
residente l'impresa esercente la nave o l'aeromobile.
Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro
del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro
Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che
un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio
o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da
un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e'
attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente
dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi
derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da artisti
e sportivi qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato
completamente con fondi pubblici di uno o di entrambi gli Stati
contraenti o loro enti locali. In tal caso, i redditi sono imponibili
solamente nello Stato contraente di cui e' residente l'artista o lo
sportivo.
Articolo 18
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti
situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato
impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali
redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente,
sono esenti da imposta nel primo Stato contraente.
Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto
Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:
(i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi
2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un suo
ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da
essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sotto imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto
Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle
remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da
uno Stato contraente o da un suo ente locale.
Articolo 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato
contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di
insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio,
scuola od altro analogo istituto d'istruzione, e che e' o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato
contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente
limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di
insegnamento o di ricerca.
Articolo 21
STUDENTI
Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato
contraente al solo scopo di compiervi i propri studi o di attendere
la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese
di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non
sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli
articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili
soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2
dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi,
residente di uno Stato e contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale
stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di
reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
Capitolo IV
Imposizione del patrimonio
Articolo 23
PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art.
6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati
nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel
traffico internazionale, nonche' dai beni mobili relativi al loro
esercizio, e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui e'
situata l'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Capitolo V
Metodi per eliminare la doppia imposizione
Articolo 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili in Uzbekistan, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Uzbekistan, ma l'ammontare della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna
deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di
imposta su richiesta dei beneficiario del reddito in base alla
legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Uzbekistan.
Se un residente dell'Uzbekistan ritrae redditi o possiede
patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Uzbekistan dedurra'
dall'imposta versata da tale residente un ammontare pari all'imposta
su detto reddito o detto patrimonio pagata in Italia. Tuttavia, tale
deduzione non potra' eccedere l'ammontare dell'imposta calcolata su
tale reddito o patrimonio in base alle leggi ed ai regolamenti
dell'Uzbekistan che non devono essere in contrasto con il principio
generale qui espresso.
Capitolo VI
Disposizioni particolari
Articolo 25
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi',
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La
presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 6
dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da
una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se fossero pagati ad un residente dei primo Stato.
Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei
confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio e' in
tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o
controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non
sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante
le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e
denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del
presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni
interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
Articolo 26
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente,
o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella
dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica
della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle
disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se
essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione,
fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro
meglio per risolvere per via di amichevole composizione le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che
degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione
formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati
contraenti.
Articolo 27
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente
Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla
Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi
compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla
Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti
commerciali, di affari, industriali, professionali o processi
commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i
privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i
funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto
alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni
della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini
stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad
effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e'
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per
aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26
della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente
articolo.
Capitolo VII
Disposizioni finali
Articolo 30
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui la presente Convenzione
entra in vigore; e
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio,
alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o
successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui la presente Convenzione entra in vigore.
Articolo 31
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da
parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano
trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sci mesi prima della fine dell'anno solare. In
questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi
realizzati a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a
quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio,
per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e'
stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE
FATTA a Roma , il 21-XI-2000 in duplice esemplare, nelle lingue
Italiana, Uzbeka ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede
In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della
Convenzione stessa.
Resta inteso che:
1. Con riferimento al paragrafo 3 b) dell'articolo 2, se
un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in
Italia, la presente Convenzione si applichera' a tale imposta e la
doppia imposizione sara' evitata conformemente alle disposizioni
dell'articolo 24 della Convenzione.
2. L'espressione "ente/i locale/i", ovunque menzionata nella
presente Convenzione, comprende, nel caso dell'Italia, le
suddivisioni politiche ed amministrative.
3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, il termine
"usufrutto" e' definito in conformita' della legislazione interna
di ciascuno degli Stati contraenti, ma in ogni caso comprende il
diritto per cui un soggetto puo' utilizzare, in tutto o in parte,
un certo bene e da esso ricavarne tutti gli utili, anche se la
proprieta' e' legalmente in capo ad un altro soggetto, a
condizione che l'usufruttario non cambi, danneggi o venda il bene.
4. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione"
si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di
detta stabile organizzazione.
5. Con riferimento all'articolo 18, se un residente di uno Stato
contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme
ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego
nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni
forfettarie di natura analoga sono imponibili in detto Stato
contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione
"indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati
all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una
persona fisica.
6. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 25, le
disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale
comprendono le disposizioni per limitare la deducibilita' di spese
ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di
uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato
contraente.
7. Con riferimento all'articolo 26, nel caso in cui difficolta' o
dubbi relativi all'interpretazione della Convenzione non possano
essere risolti dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo
26, il caso puo', qualora le autorita' competenti ed il/i
contribuente/i concordino, essere sottoposto ad arbitrato, a
condizione che il contribuente dichiari per iscritto di essere
vincolato dalla decisione della commissione di arbitrato. La
decisione della commissione di arbitrato in un caso particolare
sara' vincolante per entrambi gli Stati con riferimento a detto
caso. Le procedure saranno stabilite tra gli Stati ai sensi del
paragrafo 4 dell'articolo 26, e sulla base di uno scambio di note
tra le due autorita' competenti Le disposizioni del presente
paragrafo si applicheranno dopo che le autorita' competenti le
avranno convenute attraverso uno scambio di note.
8. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole
non e' in alternativa con le procedure contenziose nazionali che
vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la
controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme
alla presente Convenzione.
9. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non
pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati
contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente
Convenzione.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO IL PRESENTE PROTOCOLLO
FATTO a Roma, il 21 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue
italiana, uzbeka ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato