IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, concernente la
trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la
Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di
emissioni numismatiche millesimo 2004;
Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro
da Euro 50, dedicate a «L'Europa delle arti»;
Decreta:
Art. 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
emettere monete d'oro da Euro 50, dedicate a «L'Europa delle arti»,
da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati
italiani o stranieri.
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo
precedente, sono le seguenti:
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Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono cosi'
determinate:
sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga
sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di
emissione «2004», a destra «RI», in basso al centro
il nome
dell'autore «E.L. Frapiccini».
sul rovescio: al centro in primo piano, opera di Bertel
Thorvaldsen «La notte» inserita in un motivo grafico circolare;
in
tondo la legenda «Europa delle Arti», in basso al centro la firma
dell'artista «B. Thorvaldsen», all'esterno della cornice circolare
in
basso al centro «R» ed il valore «50 euro», sulla destra,
la firma
dell'autore «Momoni»;
sul bordo: zigrinatura continua.
Art. 4.
Il contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della
nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con
successivo provvedimento.
Art. 5.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a
consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari
della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e
partecipazione a mostre e convegni.
Art. 6.
E' approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle
descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti
ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente
decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
IMMAGINE
Roma, 21 gennaio 2004
p. Il direttore generale: Carpentieri
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato