IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, concernente la
trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la
Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di
emissioni numismatiche millesimo 2004;
Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete
d'argento da Euro 10, commemorativa dell'80° anniversario della morte
di Giacomo Puccini;
Decreta:
Art. 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
emettere monete d'argento da Euro 10, commemorative dell'80°
anniversario della morte di Giacomo Puccini, da cedere, in appositi
contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo
precedente, sono le seguenti:
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In fase di caricamento
Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono cosi'
determinate:
sul dritto: al centro, ritratto di Giacomo Puccini con cappello,
in tondo la legenda «Repubblica italiana» in basso a destra, la
firma
dell'autore «L. De Simoni».
sul rovescio: al centro in primo piano penna del compositore con
elementi teatrali ed elementi musicali composti insieme alla firma di
Giacomo Puccini. In alto «10 euro» al centro in basso «1924
. 2004»,
sotto «R» e «Giacomo Puccini»°;
sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.
Art. 4.
Il contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della
nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con
successivo provvedimento.
Art. 5.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a
consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari
per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per
documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
Art. 6.
E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme
alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli
precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante
del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 21 gennaio 2004
p. Il direttore generale: Carpentieri
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato