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Gazzetta Ufficiale N. 28 del 4 Febbraio 2004

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003
Approvazione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS. (Deliberazione n. 440/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 15 settembre 2003, n. 214;
Vista la delibera n. 711/00/CONS recante «Nuove condizioni
economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa'
Telecom Italia S.p.A.» pubblicata nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 24 novembre
2000, n. 275;
Vista la delibera n. 59/02/CONS recante «Offerta di linee affittate
wholesale da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002,
n. 61;
Vista la delibera n. 304/03/CONS del 5 agosto 2003, recante
«Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee
affittate retail e wholesale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202;
Considerato quanto segue:
1. Pubblicazione e attivita' svolte nell'ambito della verifica delle
nuove offerte di linee affittate retail e wholesale.
1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha pubblicato
sul proprio sito Internet, in data 19 settembre 2003, le nuove
offerte di linee affittate retail e who-lesale (di seguito, le nuove
offerte retail e wholesale), in attuazione della delibera n.
304/03/CONS. L'Autorita' ha quindi avviato le attivita' di verifica
delle nuove offerte secondo quanto previsto dalla citata delibera.
2. In data 30 ottobre 2003, Telecom Italia ha provveduto ad
aggiornare le offerte pubblicate in data 19 settembre 2003,
apportando alcune modifiche alle condizioni tecniche di fornitura.
Inoltre, in data 29 ottobre 2003, Telecom Italia ha fornito
informazioni all'Autorita' in merito alle modalita' e tempistiche con
le quali la stessa societa' intende procedere per il completamento
delle attivita' previste dalla delibera n. 304/03/CONS.
3. L'Autorita', al fine di approfondire alcuni aspetti delle nuove
offerte emersi nel corso delle sue attivita' di verifica, ha
convocato in audizione la societa' Telecom Italia, in data 28 ottobre
2003, e le societa' Edisontel S.p.A., MCI-Worldcom S.p.A., Vodafone
Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 5 novembre
2003. Sono stati inoltre acquisiti i contributi pervenuti dai
predetti operatori nonche' il contributo dell'Associazione Italiana
Internet Provider, inviato in data 28 novembre 2003.
4. In considerazione della pubblicazione con modifiche ed
integrazioni, in data 30 ottobre 2003, delle offerte gia' pubblicate
il 19 settembre 2003, l'Autorita' si e' riservata, ai sensi dell'art.
4, comma 1, della delibera n. 304/03/CONS, di verificare ed approvare
le offerte in oggetto entro quarantacinque giorni, a partire
dall'ultima data di pubblicazione.
2. Valutazioni in merito alle condizioni economiche e tecniche delle
nuove offerte retail e wholesale.
2.1. Verifica delle condizioni economiche.
5. Il vincolo imposto dalla delibera n. 304/03/CONS prevede una
riduzione dei prezzi dell'offerta retail di almeno il 5,25% per
l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali ed una
specifica riduzione del 7% per il servizio di circuiti diretti
numerici a velocita' di 2 Mbit/s. L'analisi effettuata evidenzia che
le riduzioni della spesa relativa ai canoni mensili (canone di
terminazione sede utente e canone trasmissivo) dell'insieme dei
servizi di circuiti diretti nazionali e del servizio di circuito
numerico a velocita' pari a 2 Mbit/s, apportate dalla nuova offerta
retail e valutate sulla base delle consistenze al 31 dicembre 2001,
sono rispettivamente pari a 5,77% e a 7,59%. Le spese relative ai
contributi di attivazione una tantum, valutate sulla base del numero
di circuiti attivati nel corso del 2001, presentano aumenti pari al
9,98%, sia sull'insieme complessivo dei servizi di circuiti diretti
nazionali, sia sul servizio di circuito numerico a velocita' pari a 2
Mbit/s. Pertanto, le riduzioni relative al paniere di spesa
complessivo (canoni mensili piu' contributi di attivazione una
tantum) risultano pari al 5,25% per l'intero paniere di servizi di
circuiti diretti nazionali e al 7,03% per il servizio di circuito
numerico a velocita' pari a 2 Mbit/s. Tali riduzioni rispettano
quindi i vincoli disposti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della delibera
n. 304/03/CONS.
6. In merito ai prezzi della nuova offerta wholesale, l'art. 2,
comma 3, della delibera n. 304/03/CONS, prevede che tali prezzi siano
inferiori, nella misura del 12%, ai corrispondenti prezzi retail. A
seguito delle verifiche effettuate sul differenziale fra offerta al
dettaglio (retail) e offerta all'ingrosso (wholesale), si rileva che
essi risultano in linea con le disposizioni summenzionate.
7. L'Autorita' tuttavia osserva che le nuove offerte di linee
affittate retail e wholesale prevedono la corresponsione di oneri
aggiuntivi in relazione a nuove fattispecie di fornitura del
servizio, non previste dalle offerte di cui alle delibere n.
711/00/CONS e n. 59/02/CONS. In particolare, al paragrafo 3, delle
nuove offerte retail e wholesale si legge quanto segue: «Telecom
Italia concordera' modalita' realizzative fuori standard e relativi
prezzi, commisurati agli oneri aggiuntivi da sostenere, nei seguenti
casi:
a) richiesta di apparati speciali necessari per sopperire a
particolari caratteristiche ambientali o strutturali del sito del
cliente/operatore;
b) necessita' di attraversamento di suolo privato;
c) realizzazioni che prevedono sviluppi di rete (scavi per posa
cavi/fibra, palificazioni, ecc.) ad hoc per il cliente/operatore in
siti non raggiunti dalla rete di Telecom Italia o in siti in cui
l'infrastruttura esistente sia insufficiente per soddisfare le
richieste del cliente/operatore.».
8. L'Autorita' rileva che la richiesta di oneri aggiuntivi di cui
al punto precedente deve essere comunque giustificata da circostanze
eccezionali ed imprevedibili rispetto ad una normale pianificazione
degli investimenti di rete e dall'obiettiva riscontrabilita' di
condizioni di eccessiva onerosita', per Telecom Italia, nella
fornitura del servizio a condizioni standard. In tal caso gli oneri
richiesti dovranno altresi' essere proporzionati allo scopo e pari
agli effettivi costi sostenuti da Telecom Italia; dovra' altresi'
essere prevista una equa ripartizione degli stessi sulla durata del
contratto. In ogni caso, tali oneri aggiuntivi ed i corrispondenti
meccanismi di ristoro dovranno essere oggetto di rendicontazione
separata nell'ambito della contabilita' regolatoria predisposta per
l'offerta di linee affittate, onde evitare un doppio conteggio degli
stessi (sia nell'ambito dei costi generali sia come oneri specifici).
2.2. Condizioni di provisioning.
9. Relativamente alle condizioni di provisioning, l'Autorita' ha
rilevato che i tempi di consegna sul singolo circuito previsti nella
nuova offerta wholesale risultano sempre di almeno quattro giorni
inferiori ai corrispettivi tempi di consegna previsti nell'offerta
retail, cosi' come disposto dall'art. 3, comma 2, della delibera n.
304/03/CONS. In particolare i differenziali garantiti nell'ultima
pubblicazione dell'offerta wholesale, sono i seguenti: sei giorni per
i circuiti analogici e per i circuiti numerici a velocita' inferiore
o uguale a 64 Kbit/s, otto giorni per i circuiti numerici a velocita'
superiore a 64 Kbit/s e inferiore a 2 Mbit/s, nove giorni per i
circuiti numerici a velocita' di 2 Mbit/s, venti giorni per i
circuiti numerici a velocita' superiore a 2 Mbit/s.
L'Autorita' rileva che il nuovo sistema di Service Level Agreement
(di seguito SLA) relativo al provisioning prevede tempi di consegna
standard garantiti sulla totalita' dei circuiti forniti, mentre non
sono contemplati tempi di consegna migliorativi garantiti sul 95% dei
circuiti ordinati nel corso di un anno solare a tutti quei clienti
che, nel corso del medesimo periodo, richiedevano piu' di venti
circuiti dello stesso tipo. Telecom Italia ha argomentato che
l'eliminazione di tali tempi di provisioning garantiti sul 95% dei
circuiti ordinati, in favore dell'introduzione di tempi di
provisioning piu' stringenti sul singolo circuito, comporta il
vantaggio di una semplificazione dei meccanismi di penali, senza
peraltro deteriorare il livello di qualita' offerto.
L'Autorita' ritiene che, in linea di principio, il nuovo sistema di
provisioning adottato da Telecom Italia possa risultare piu' efficace
per gli operatori. Tuttavia, al fine di verificare che le condizioni
di provisioning previste dalle nuove offerte non comportino alcun
deterioramento del livello di qualita' offerto rispetto a quello
garantito dalle precedenti offerte, si ritiene in ogni caso opportuno
che, per l'anno 2004, Telecom Italia fornisca all'Autorita' su base
trimestrale le statistiche relative ai tempi di consegna del 95% dei
circuiti complessivamente ordinati, disaggregati per tipologia di
circuito.
2.3. Condizioni di assurance.
10. La definizione di chiusura del disservizio prevista nell'ultima
pubblicazione delle nuove offerte retail e wholesale e' la seguente:
«Un disservizio si considera chiuso al momento della sua rimozione da
parte di Telecom Italia con contestuale informazione dell'operatore
dell'avvenuto ripristino del disservizio».
11. L'Autorita' ritiene che la chiusura del disservizio debba
avvenire in modo concordato tra Telecom Italia e il
cliente/operatore. Si ritiene pertanto opportuno che, a seguito della
comunicazione di avvenuto ripristino del servizio inviata da Telecom
Italia, il cliente/operatore abbia a disposizione un adeguato periodo
di tempo, stimabile in 48 ore, salva la possibilita' delle parti di
concordare un termine inferiore, nel quale il cliente/operatore possa
compiere le proprie verifiche.
12. L'orario su cui si basa il calcolo dei tempi di ripristino
espressi in ore lavorative, previsto nel paragrafo 4, allegato B
della delibera n. 711/00/CONS, e' il seguente:
a) 8 - 20 dal lunedi' al venerdi';
b) 8 - 13 il sabato.
L'Autorita' rileva che nelle nuove offerte retail e wholesale tale
orario e' stato, senza specifica motivazione, modificato come di
seguito riportato:
c) 8 - 16 dal lunedi' al venerdi', escluso i festivi
(infrasettimanali).
Questa modifica configura un peggioramento del livello di qualita'
del servizio offerto nel senso di prevedere tempi effettivi di
ripristino piu' lunghi. Pertanto, non avendo la delibera 304/03/CONS
modificato i criteri di calcolo del disservizio, Telecom Italia e'
tenuta a mantenere l'orario precedentemente in vigore, definito al
paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS.
2.4. Disponibilita' e Service Level Agreement premium.
13. L'Autorita' ha rilevato che l'introduzione del parametro di
disponibilita' annua nel Service Level Agreement di base, prevista
per ciascuna tipologia di circuito, dall'art. 3, comma 5, della
delibera n. 304/03/CONS, e' stata invece limitata ai soli circuiti i
cui tempi di ripristino garantiti sono espressi in ore solari. In
particolare, la disponibilita' percentuale annua garantita per i
circuiti a 2 Mbit/s (offerta wholesale) e' pari a 98,8% mentre per i
circuiti a velocita' superiore a 2 Mbit/s (offerta retail e offerta
wholesale) e' pari a 99,6%, mentre per i circuiti inferiori a 2
Mbit/s tale parametro non e' stato introdotto.
Al riguardo, Telecom Italia, nella lettera inviata all'Autorita' in
data 29 ottobre 2003, ha sottolineato l'esigenza di procedere ad
un'analisi tecnica, sulla base delle misurazioni che saranno
effettuate nei primi mesi di commercializzazione dell'offerta, per
definire le modalita' di introduzione del parametro di disponibilita'
in ore solari per i circuiti per i quali i tempi di ripristino sono
espressi in ore lavorative, ivi inclusi i circuiti attivati in corso
d'anno.
L'Autorita' ritiene che la garanzia sul numero massimo di ore
solari annue di indisponibilita' sia un aspetto fondamentale del
livello di qualita' di servizio realmente fornito per tutte le
tipologie di circuito. L'Autorita' ritiene peraltro fondate le
argomentazioni tecniche prospettate da Telecom Italia a supporto
della necessita' di una introduzione progressiva di tale parametro e
richiede pertanto a Telecom Italia di integrare, entro il mese
di giugno 2004, le offerte retail e wholesale introducendo il
parametro di disponibilita' anche per i circuiti per i quali i tempi
di ripristino sono espressi in ore lavorative, ivi inclusi i circuiti
attivati in corso d'anno. La fissazione dei valori garantiti per tale
parametro dovra' essere effettuata anche sulla base delle migliori
prassi internazionali.
14. Relativamente ai livelli di disponibilita' garantiti per i
circuiti a velocita' a 2 Mbit/s, l'Autorita' rileva che essi
risultano inferiori ai corrispondenti valori previsti negli altri
Paesi europei e pertanto ritiene opportuno che, entro la medesima
data di cui al punto precedente, Telecom Italia provveda a modificare
le proprie offerte in modo tale da allineare tali livelli di
disponibilita' agli standard prevalenti sui mercati internazionali.
15. Per quanto riguarda le penali associate alla sottoscrizione, a
titolo oneroso, di condizioni di fornitura premium, Telecom Italia,
per ognuna delle opzioni migliorative introdotte (provisioning
premium, ripristino premium e disponibilita' premium), ha
esplicitamente previsto che «... il valore della penale richiesta dal
cliente/operatore non potra' superare il 100% dell'importo aggiuntivo
previsto per il circuito». Inoltre, in caso di mancato conseguimento
del parametro garantito dall'opzione premium, Telecom Italia prevede
che la penale in questione non sia corrisposta integralmente, ma
commisurata allo scarto dal parametro obiettivo (ad esempio, ai
giorni di ritardo sulla consegna).
In merito a tale aspetto, vale tenere conto del fatto che la
sottoscrizione di uno SLA premium a titolo oneroso si rende
necessaria in presenza di particolari esigenze di velocita' di
realizzazione e di qualita' del servizio, superiori a quelle standard
predefinite. In tal caso, appare evidente la necessita' di assicurare
il rispetto puntuale dei parametri di SLA premium sottoscritti, anche
mediante l'adozione di penali che provvedano un particolare incentivo
al rispetto degli impegni sottoscritti. A tal fine, un valore di
penale pari, al massimo, all'importo di sottoscrizione dello SLA
premium non appare sufficiente a garantire il rispetto dello SLA
stesso. L'Autorita' ritiene quindi opportuno che Telecom Italia
riformuli le penali relative agli SLA premium, sulla base anche delle
migliori prassi praticate nei Paesi europei nei quali e' disponibile
un'offerta SLA premium. In particolare, la restituzione dell'intero
importo aggiuntivo deve avvenire ogni qualvolta i parametri previsti
dallo SLA premium non sono rispettati. In aggiunta alla restituzione
di tale importo aggiuntivo, dovra' quindi essere prevista la
corresponsione di penali, proporzionali allo scostamento dal
parametro obiettivo dello SLA premium, dello stesso importo di quelle
previste dallo SLA standard.
16. Infine, si osserva la necessita' che, in occasione della
migrazione dalle precedenti offerte alle nuove offerte retail e
wholesale, Telecom Italia operi nel pieno rispetto del principio di
parita' di trattamento interno-esterno (secondo il quale le
condizioni di fornitura dei circuiti offerte alle divisioni interne o
societa' controllate devono essere uguali alle condizioni wholesale)
e di non discriminazione fra i vari operatori (secondo il quale, a
parita' di condizioni economiche devono essere offerte le medesime
condizioni contrattuali e che le opzioni migliorative devono essere
accessibili a tutti).
Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda,
relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.
Approvazione delle nuove offerte di linee affittate
retail e wholesale di Telecom Italia
1. Sono approvate le nuove offerte di linee affittate retail e
wholesale cosi' come pubblicate da Telecom Italia ed integrate in
data 30 ottobre 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi
articoli 2 e 3.

Art. 2.
Condizioni economiche
1. Qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non risulti
possibile la fornitura di linee affittate a condizioni standard, gli
oneri aggiuntivi richiesti sono formulati nel rispetto dei principi
di orientamento al costo, non discriminazione e parita' di
trattamento interno-esterno e sono oggetto di rendicontazione
separata nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom
Italia.

Art. 3.
Condizioni tecniche di fornitura
1. Telecom Italia, nel corso dell'anno 2004, fornisce
all'Autorita', con cadenza trimestrale e per ogni tipologia di
circuito, i dati relativi ai tempi di consegna del 95% dei circuiti
complessivamente ordinati.
2. Telecom Italia nelle nuove offerte retail e wholesale adotta una
procedura per la chiusura del disservizio, concordata con gli
operatori ed in conformita' alle indicazioni fornite in premessa.
3. Il calcolo dei tempi di ripristino del servizio nelle nuove
offerte retail e wholesale e' basato sull'orario lavorativo 8-20 dal
lunedi' al venerdi'; 8-13 il sabato, secondo quanto gia' definito al
paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS.
4. Telecom Italia riformula le condizioni migliorative (premium)
del Service Level Agreement delle nuove offerte retail e wholesale,
garantendo che le penali relative riconoscano, oltre alla
restituzione dell'intero importo aggiuntivo richiesto, anche
un'ulteriore quota nelle modalita' previste per le penali applicabili
al Service Level Agreement di base e di pari importo. Le condizioni
migliorative sono formulate nel rispetto dei principi di parita' di
trattamento interno-esterno e non discriminazione.

Art. 4.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia integra le nuove offerte di linee affittate
retail e wholesale secondo le disposizioni del presente
provvedimento, entro trenta giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento.
2. Entro il 30 giugno 2004, Telecom Italia integra e modifica le
offerte retail e wholesale di linee affittate in relazione a:
a) il completamento dell'introduzione del parametro di
disponibilita' annua per la totalita' dei circuiti;
b) l'allineamento alle migliori prassi internazionali del
parametro di disponibilita' garantito per i circuiti a velocita' pari
a 2 Mbit/s;
c) l'introduzione di un sistema di report, relativo ai processi
gestionali di provisioning ed assurance, a disposizione degli
operatori che include anche le informazioni relative agli effettivi
tempi di disponibilita' dei circuiti.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle
disposizioni contenute nella presente delibera comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al
T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Napoli, 17 dicembre 2003

Il presidente: Cheli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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