IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);
Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attivita'
cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa
nella seduta del 26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute
del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della
Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di
espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione
sociale.
2. Le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante
interesse generale, anche in considerazione della loro importanza
economica ed industriale.
3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive
competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei
suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a
valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale,
con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la
proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma
di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi,
la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione
in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca
nel settore cinematografico.
4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato:
«Ministero»:
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo
ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione
dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri;
b) accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi
cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e
codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi
internazionali di reciprocita', d'intesa con il Ministero degli
affari esteri;
d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli
organismi di settore ed effettua l'attivita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e
contributi ai sensi del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n.
298, e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici», e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera
a), la codificazione delle disposizioni legislative in
materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 21 e 33 della Costituzione
della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n.
298, e' il seguente:
«Art. 21 - (Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione).
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.».
«Art. 33. - (L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento).
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo
realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con
contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al
pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare
dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75
minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75
minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente
pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o
cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per
mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film che
corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad
adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative
qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari,
nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla
Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla
diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di
correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini
dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai
film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione
di cui all'articolo 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e
dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed
i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e
rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di
cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile,
culturale ed etica dei minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso
o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui
titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non
inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per
almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica
annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e
le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della
suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve
essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei
paesi dell'Unione europea.
10. Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la
sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto
reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita'
ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti
dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e
multimediale svolta deve rispondere a finalita' precipue di
formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.
Art. 3.
Imprese cinematografiche
1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di
distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica,
si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e
domicilio fiscale in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro
dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale
stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'.
Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti
presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito
essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale
requisito non e' necessario per le istanze relative ai film di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al
comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad
esse e' determinata da un punteggio complessivo attribuito alle
imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con
decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti
parametri, relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale
definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:
a) qualita' dei film realizzati;
b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla
restituzione dei finanziamenti ottenuti;
c) capacita' commerciale dimostrata.
3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di
classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del
finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato
sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
Art. 4.
Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche
1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per
le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta».
2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente
appositamente delegato, ed e' composta dal Presidente del Centro
sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecitta' holding
S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali
due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel
settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni,
designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti
degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Citta'.
3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma
triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente:
a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche
di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo
15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree
privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;
c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle
attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere
b), c) e d).
4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di
consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle
finalita' di cui all'articolo 1.
5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione
all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5.
6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione
della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli
stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La
partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.
Art. 5.
Riconoscimento della nazionalita' italiana
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente
decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita'
amministrativa competente istanza di riconoscimento della
nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del
versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza,
il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza
dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche
del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della
spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche
di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini
dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini
italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano
le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q),
almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g),
h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l),
m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono
essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo
parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del
Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore
generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della copia campione, apposite istanze di
riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di
ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari.
Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente
articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di
riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti
presso la Direzione generale competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione
o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale
cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno
ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalita' italiana di
cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla
Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la
nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
Art. 6.
Coproduzioni
1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente
decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i
cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base
a speciali accordi internazionali di reciprocita' e con i requisiti
di cui al presente articolo.
2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea
non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le
previsioni contenute nelle singole convenzioni.
3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea non puo' essere inferiore al 20%
del costo del film.
4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocita' in materia
di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota
di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.
5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme
alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe,
con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo
8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra
imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del
Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole
iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto
previsto dalle singole convenzioni, e' corrisposto entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per
la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso
entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno
dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte
del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza
pregiudicare il riconoscimento della nazionalita' italiana del film,
richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento
della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione
italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della
lavorazione del film.
Art. 7.
Riconoscimento dell'interesse culturale
1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere
anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono
presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle
componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed
m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale
competente puo' concedere deroghe per le componenti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della
Commissione di cui all'articolo 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i),
fatta salva la possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.
Art. 8.
Commissione per la cinematografia
1. Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la
cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione
e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse
culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento
dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi,
delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione
della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione
alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche'
all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del
presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui
all'articolo 13, comma 8;
b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai.
Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze
relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce
l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui
alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1;
provvede all'individuazione dei film d'essai.
2. Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo
un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si
concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il
riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita
istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante
dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi
generi cinematografici;
b) valutazione della qualita' tecnica del film;
c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico;
d) qualita' dell'apporto artistico del regista e dello
sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della
sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di
rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed
a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero
tratti da opere letterarie.
3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Capo del Dipartimento
per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente
appositamente delegato, e sono composte da un numero di membri da
definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal
Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle
attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute
della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla
promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle
regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei
comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente
qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute
della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero,
partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le
sottocommissioni durano in carica dodici mesi.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del
criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori
percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della
valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del
criterio stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e
funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.
5. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni
delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni,
sono resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto
ministeriale di cui al comma 4.
6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la
Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito
cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film
per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.
Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante:
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n.
300), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1996, n. 249.
- Il decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492,
recante: «Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n.
16, supplemento ordinario.
Art. 9.
Film ammessi ai benefici
1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film
che presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre
ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, e che rispettano il
disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti e' effettuato,
dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo
8, comma 1, lettera b), che accerta altresi', per i film riconosciuti
di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della
mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici gia'
concessi.
2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i
film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti pubblici.
3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile
1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e
prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un
idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte
produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del
film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita'
produttive, sono stabilite le relative modalita' tecniche di
attuazione.
Nota all'art. 9:
- La legge 10 aprile 1962, n. 165, recante: «Divieto
della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1962, n. 111.
Art. 10.
Incentivi alla produzione
1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su
istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a
seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo
calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle
imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche,
per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in
pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo
ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per
opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori
ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al
comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente
all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e
finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il
residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del
reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione
di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le
modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e'
articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli
incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di
cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si
applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel
decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo
ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione
del film, attestato da societa' di certificazione e revisione
legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di
risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al
comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di
erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale
reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1,
nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei
contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite
la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della
liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la
percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa'
italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE»,
ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di
rilevazione.
5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore
contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della
sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in
percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo
comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di
violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al
comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per
i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo
soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello
Stato.
Nota all'art. 10:
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 maggio 1985, n. 104.
Art. 11.
Liquidazione degli incentivi alla produzione
1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto
all'articolo 10 del presente decreto, e' liquidato sugli incassi
lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato,
accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorita'
amministrativa competente, con una periodicita' almeno trimestrale,
secondo le modalita' tecniche stabilite nel decreto ministeriale di
cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo e'
subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la
Cineteca nazionale.
2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata,
come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di
detta percentuale e' definita nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 10, comma 4.
3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e
della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, e'
liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.
Art. 12.
Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche
1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie
disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge
14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge
23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971,
n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese
cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con
riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo
di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e
sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di
distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni
dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da
quella della ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed
alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle
imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per
la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive,
nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di
impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o
contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche
cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la
trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di
posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori
esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa
determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello
spettacolo.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite
annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in
relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche
di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei
finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di
entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e
distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande
valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27,
confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo
confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di
appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o
piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni
vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di
gestione offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta
affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in
vigore del presente decreto, alla Banca nazionale del lavoro -
Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 27 e 28 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, e' il
seguente:
«Art. 27 (Sezione autonoma della Banca nazionale del
lavoro - Comitato per il credito). - E' costituito presso
la Sezione autonoma per il credito cinematografico della
Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la
corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di
contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il
finanziamento della produzione cinematografica nazionale
dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre
banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite.
Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare
complessivo non superiore al 15 per cento delle
disponibilita' annue del fondo medesimo, possono essere
corrisposti anche contributi per una durata non superiore a
cinque anni sugli interessi sui mutui concessi per il
finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione,
l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche
in attivita' da almeno dieci anni e appartenenti alle
categorie del medio e piccolo esercizio, o per la
costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove
non esistano esercizi cinematografici.
I contributi di cui al precedente comma saranno
corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala
cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque
sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.
Il fondo di cui al primo comma e' alimentato con il
versamento da parte dello Stato di una somma annuale di
lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire
dall'esercizio 1965.
L'assegnazione dei contributi sugli interessi avra'
inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.
Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate
dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della
Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3
della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32
della legge 31 luglio 1956, n. 897.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo,
d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvedera'
all'emanazione di un regolamento che stabilisca le
modalita' di gestione del fondo di cui al primo comma e le
norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e
l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo
delle eventuali disponibilita' del fondo medesimo, nonche'
la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi
interessi.».
«Art. 28 (Fondo particolare). - E' istituito presso la
Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca
nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello
Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965
e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari
successivi, un fondo particolare per la concessione di
finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e
culturali realizzati con una formula produttiva che preveda
la partecipazione ai costi di produzione di autori,
registi, attori e lavoratori.
Per progetti di opere filmiche riconosciute di
interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita'
culturali ed artistiche, presentati da autori
cinematografici italiani e da realizzare da parte di
imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive
che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in
misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi
compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e
tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso
agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari
al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte
le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del
mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita'
competente in materia di spettacolo. Con decreto
dell'Autorita' di governo competente in materia di
spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i
limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al
presente comma, in favore dei cortometraggi e contenuto
narrativo.
La commissione consultiva per il cinema seleziona entro
il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma
precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e comunque
non inferiore a quindici, con particolare riferimento alle
opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di
sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a
progetti presentati da diplomati, da non piu' di due anni,
della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati
devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un
anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento
adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali
sono fissati i criteri, i requisiti e le modalita' per la
concessione dei benefici di cui al presente comma.
La distribuzione in Italia e all'estero di opere
realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere
affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle
societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di
un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato
dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico
della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai
sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica
cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni
previste per la distribuzione e l'esportazione.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n.
819, recante: «Interventi a favore del credito
cinematografico», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 ottobre 1971, n. 261, e' il seguente:
«Art. 2. - I fondi istituiti presso la Sezione autonoma
di credito cinematografico della Banca nazionale del
lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956,
n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di
«intervento» cosi' alimentato:
a) dal conferimento da parte dello Stato della somma
di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972
e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974
e 1975;
b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato
art. 32;
c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo
comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli
esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate
entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno
complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio
finanziario.
Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento
e' destinata:
1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento
per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di
film nazionali, e per le industrie tecniche
cinematografiche;
2) per altro 30 per cento ad interventi per il
consolidamento della produzione e della distribuzione
cinematografica nazionale e delle industrie tecniche
cinematografiche.
La restante quota del fondo pari al 15 per cento e'
destinata alla concessione di contributi in conto capitale
ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche
indicate nell'art. 27, secondo comma, della legge
4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni
cinematograficamente depressi, con popolazione non
superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei
lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono
concessi in alternativa al contributo sugli interessi
previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura
massima del 30 per cento della spesa accertata dalla
Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque,
per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.
Sulla quota del fondo di cui al precedente comma
potranno essere disposti altresi' finanziamenti per
rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici
che svolgono attivita' saltuaria.
I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente
articolo sono concessi su parere del comitato di cui
all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Sentito il comitato di cui al predetto art. 27 con
decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di
concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, saranno stabilite le modalita' di
utilizzazione e di gestione del fondo, nonche' le norme che
disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei
finanziamenti.
Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del fondo di intervento sara'
fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto
con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n.
378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio
cinematografico», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1980, n. 209, e' il seguente:
«Art. 1. - E' istituito presso la sezione autonoma di
credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un
fondo denominato «di sostegno» di L. 2.000.000.000 per
ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento
di eguali importi da parte dello Stato.
Il fondo e' destinato, fino a un massimo del 60 per
cento, alla concessione di contributi in conto capitale e
ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore
di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la
parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di
piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio
e di agevolare la creazione di strutture di servizio
tecnico e organizzativo per tale categoria.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del
cinema», convertito, con modificazioni, dalla legge
1° marzo 1994, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 1994, n. 12, e' il seguente:
«Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero
gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato
«Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli
investimenti promossi dalle imprese cinematografiche
nazionali nella produzione, nella distribuzione e
nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di
interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art.
28 della medesima legge.
2. (Abrogato).
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la
societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di
cui al citato art. 27, da imprese italiane per la
produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di
cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di
interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film
di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via
sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di
garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione
del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di
intervento.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del
fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di
gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla
distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si
richiede l'intervento del fondo di garanzia; la
documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni
deve essere verificata da parte di societa' di
certificazione e revisione legalmente riconosciute.
5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e'
concesso dalla societa' concessionaria non si applica il
comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17,
comma 6-bis.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 maggio 1985, n. 104.
Art. 13.
Disposizioni per le attivita' di produzione
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono
concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e
9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo
del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e
seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata al 90%.
L'erogazione del finanziamento e' subordinata all'effettivo
reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso
adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura
del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle
risorse non puo' comportare la prevendita dei diritti di
utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo
di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti
di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono
destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata
dallo Stato.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un
costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
4. E' concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3,
non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie
alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a
carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio
aziendale, e' commisurato all'entita' del capitale sociale, del
patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo
le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo
12, comma 5.
5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3,
entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte
dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento
dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non
ammortizzato, secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di
produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari
almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno
al 15%, per i film di cui al comma 3, non potra' presentare istanze
di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre
anni.
6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o
riconosciuto l'interesse culturale e' concesso, su istanza al
Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non
assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in
misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo
ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo
12, comma 5. Detto mutuo e' concesso previa valutazione della
Commissione.
7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici
di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua
intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli
elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa
esclusa.
8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di
produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o sociale. Il finanziamento e' revocato in caso di mancata
presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni
dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei
finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della
somma finanziata, definita con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5, e' sottratta al piano di ammortamento ed e'
destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.
9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'
della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra
quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a
ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo
speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la
distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione
dell'opera. La medesima giuria provvede, altresi', all'attribuzione
dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.
10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero
delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per
l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla
consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza
presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di
interesse culturale, nonche' alla consegna dei premi di qualita', di
cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.
Art. 14.
Disposizioni per le attivita' di distribuzione
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli
elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e
4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del
film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione
dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo
13, commi 2 e 3.
2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in
Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi
sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati
sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse
culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno
precedente all'istanza di concessione.
3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione
all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti
contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni
effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di
film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di
ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli
indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5.
4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di
contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere
le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini
della promozione culturale italiana all'estero.
Art. 15.
Disposizioni per le attivita' di esercizio
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.
2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono
concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di
locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque
per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente
finalita':
a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive,
anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e
per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti,
mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree
geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel
programma triennale di cui all'articolo 4;
b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle
sale cinematografiche esistenti;
c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle
apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale
cinematografiche.
3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura
necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla
percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo
12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi
massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il
contributo in conto interessi non puo' comunque essere superiore al
90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per
gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonche' per
la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse,
contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e
percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di
cui all'articolo 12, comma 5.
4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di
sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a
programmare una quota percentuale, da definire nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di
nazionalita' italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea,
l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella
misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi
riferiti a:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano
sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con
popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che
confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate
nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a
ventimila abitanti.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed
alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi,
sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi
ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
Art. 16.
Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi
di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati
alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del
presente decreto.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5,
sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in
relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle
industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate
dal programma triennale di cui all'articolo 4.
Art. 17.
Premi di qualita'
1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo
13, comma 9, i premi di qualita' di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia
campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui
all'articolo 3 puo' presentare istanza al Direttore generale
competente, per il rilascio dell'attestato di qualita' dei
lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali
sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed
effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono
assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto
del Ministro.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di
ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti:
impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della
sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia
cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.
Nota all'art. 17:
- Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si rinvia alle
note all'art. 12.
Art. 18.
Associazioni nazionali e circoli di cultura
cinematografica
1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione
senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato,
che svolge attivita' di cultura cinematografica attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende
l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico,
diffusa e operativa in cinque regioni, con attivita' perdurante da
almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura
cinematografica ed organismi specializzati.
3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente
provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi,
nell'ambito delle loro attivita', anche della riproduzione
visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e
digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad
evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un
contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19,
commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche'
all'attivita' svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo
modalita' tecniche definite con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 19, comma 3.
6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono
assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale
cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle
provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a
favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
Art. 19.
Promozione delle attivita' cinematografiche
1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo
45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il
fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le
modalita' tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di
monitoraggio circa l'impiego delle stesse.
3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del
programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli
obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei
contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti
attivita':
a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di
lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le
programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;
b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e
manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non
permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza
scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul
piano artistico, culturale e tecnico;
c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle
sale delle comunita' ecclesiali o religiose, tenendo conto della
qualita' della programmazione complessiva di film riconosciuti di
nazionalita' italiana;
d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed
internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di
fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalita' da definirsi
in via convenzionale;
e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare
rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse
nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a
carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di
interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche'
organizzazione di corsi di cultura cinematografica.
4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere
a), b), e) ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e'
commisurata alla stabilita' ed all'efficacia dell'iniziativa nei
cinque anni precedenti.
5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i
criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale
delle comunita' ecclesiali o religiose.
6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche
iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono
realizzate nei territori di propria competenza.
Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a
favore della cinematografia», e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, e' il seguente:
«Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il
Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera'
annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni,
sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematografia:
a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed
incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di
iniziative e manifestazioni in Italia promosse od
organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di
lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche'
per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a
contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti
pubblici nazionali per la conservazione del proprio
patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione
di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza
internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle
sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in
base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
programmazione complessiva di film italiani, con
particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane
periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in
campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a
contribuire in base a particolari impegni assunti nel
quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi,
materiali ed attrezzature inerenti alla produzione
cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare
annualmente con il Ministero dei trasporti;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) (abrogata);
m) (abrogata);
n) (abrogata);
o) (abrogata);
p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio
filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o
soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative
assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o
industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base
ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno
industriale o artistico;
t) (abrogata);
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne
di interesse nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati,
sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a
carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni
pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di
riviste e opere a carattere storico e critico-informativo
di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia,
nonche' l'organizzazione di corsi di cultura
cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza
scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con
particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo;
z) (abrogata).
In sostituzione dei contributi sugli spettacoli
cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni
contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile
1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927,
n. 1615 a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno
e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario
un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo
degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara'
ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello
spettacolo.
L'Autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la Commissione centrale per la cinematografia,
fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di
presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita'
competente in materia di spettacolo determina con proprio
decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare
all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la
realizzazione della Mostra internazionale d'arte
cinematografica.».
Art. 20.
Denuncia di inizio lavorazione del film
1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente
decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale
competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima
dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel
contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di
finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento
per l'accertamento della nazionalita' di cui all'articolo 5. Tale
previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13,
comma 8.
2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale
devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il
regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della
sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia
cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio,
e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per
l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per
gli effetti delle vigenti norme in materia.
3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e
tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche
su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca
nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film
riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.
Art. 21.
Adempimenti tecnici
1. Per la determinazione della durata del film, ai fini
dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera
il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio
lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e
finali quando non siano girati su scena.
2. Il materiale scenico di repertorio puo' essere utilizzato
purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per
cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a
giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere
storico e culturale.
3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive
di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che
non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare
copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti
in accordi internazionali.
4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei
film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese
dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire
deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in
Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura,
o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali
di reciprocita'.
Art. 22.
Apertura di sale cinematografiche
1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di
autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di
immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla
ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita',
anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle
diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti
principi fondamentali:
a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel
territorio provinciale;
b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle
operanti nei comuni limitrofi;
c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e
arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno
schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)
destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare
mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e
comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi
meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche
adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile
sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente
nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito
su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni
cinematografiche o videografiche.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141,
141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di
igiene e sicurezza.
4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3,
comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il
rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale
cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione
dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di
posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale
competente, previo parere conforme della Consulta.
Note all'art. 22:
- Il testo degli articoli 141, 141-bis e 142 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
26 giugno 1940, n. 149, e' il seguente:
«Art. 141. - Per l'applicazione dell'art. 80 della
legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i
seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e
di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli
esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di
sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed
indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli
infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti
e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il
pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita'
pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della
iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge
18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le
norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza
funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita'
competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva
pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli
accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme
restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una
relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo
degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo
dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta
la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole
tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per
l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera
e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati
gli allestimenti temporanei richiedano una specifica
verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una
nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si
ripetono periodicamente, per i quali la commissione
provinciale di cui all'art. 142, nella stessa provincia, o
quella comunale di cui all'art. 141-bis, nello stesso
comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non
anteriore a due anni.».
«Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto dall'art. 142,
la commissione di vigilanza e' comunale e le relative
funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma
associata.
La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni
tre anni dal sindaco competente ed e' composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o
suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo
delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra,
uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina
tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del
locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento,
attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o
elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di
un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza
dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i
giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle
disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere
previsti uno o piu' supplenti.
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve
essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al
destinatario del provvedimento finale, che puo'
parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e
presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141,
primo comma, lettera e), il presidente, sentita la
commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli
e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico
dell'organo sanitario pubblico di base competente per
territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.».
«Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti
indicati nel presente articolo e quando la commissione
comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono
esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo
comma dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di
vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata
ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni
vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni
vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve
essere realizzato il locale o impianto o da un suo
delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per
disposizione regionale, svolge le funzioni del genio
civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu'
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu'
supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un
ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere
con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal
dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per
iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'art. 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141,
primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo'
delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in
cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
avvalendosi del personale specificamente indicato
dall'ottavo comma dell'art. 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui
all'art. 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte
della commissione provinciale di cui al presente articolo
e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma,
eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo
comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli
spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300
spettatori e per gli altri locali o gli impianti con
capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'art. 141-bis, terzo
comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature
da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che
comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del
pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli
indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della sanita'.».
Art. 23.
Pubblico registro per la cinematografia
1. I film riconosciuti di nazionalita' italiana, e quelli agli
stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione
ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico
registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del
cinema», convertito, con modificazioni, dalla legge
1° marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 1994, n. 12, e' il seguente:
«Art. 22. - 1. E' istituito il pubblico registro per la
cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte
tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e
destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.
2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti
nel pubblico registro per la cinematografia sono
obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la
concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di
decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei
contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento
economico delle opere filmiche, nonche' di atti che
costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di
decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la
costituzione, la modificazione, il trasferimento o
l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento
economico.
3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente
deve produrre l'attestazione dell'Autorita' competente in
materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio
lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad
ultimazione del film il richiedente deve altresi'
presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale
attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova
conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui
l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di
garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve
avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La
mancata presentazione della dichiarazione comprovante
l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di
efficacia l'iscrizione gia' eseguita.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorita' competente in materia
di spettacolo, sentita la Societa' italiana autori ed
editori, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un regolamento che preveda:
a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante
un protocollo generale;
b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli
atti;
c) le modalita' di visura e le modalita' per il
rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e
alle trascrizioni effettuate;
d) le disposizioni transitorie connesse con la
soppressione del pubblico registro cinematografico di cui
al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito
dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive
modificazioni;
e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle
lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si
provvedera' calcolando le relative variazioni sulla base
dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi
previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni,
devono comprendere anche la quota necessaria per la
copertura delle spese generali e di funzionamento del
registro.
5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio
dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la
produzione e l'importazione di opere filmiche.».
Art. 24.
Cineteca nazionale
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto,
l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di
cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la
Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del
film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il
mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita
ai sensi dell'articolo 23.
2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di
produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del
film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione gia'
eseguita ai sensi dell'articolo 23.
3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate
direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura
cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre
anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di
lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1
e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale competente puo' avvalersi della copia
acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per
proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed
internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita'
commerciali.
5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico
interesse.
Nota all'art. 24:
- Il testo degli articoli 10, 46 e 46-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166,
e' il seguente:
«Art. 10. - Se l'opera e' stata creata con il
contributo indistin-guibile ed inscindibile di piu'
persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti
i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo
la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la
comunione. La difesa del diritto morale puo' peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non puo' essere pubblicata, se inedita,
ne' puo' essere modificata o utilizzata in forma diversa da
quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti
i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di
uno o piu' coautori, la pubblicazione, la modificazione o
la nuova utilizzazione dell'opera puo' essere autorizzata
dall'autorita' giudiziaria, alle condizioni e con le
modalita' da essa stabilite.».
«Art. 46. L'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo
sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non puo' eseguire
o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di
percepire, direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l'opera, un compenso separato per la
proiezione.
Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo fra le
parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il
direttore artistico, qualora non vengano retribuiti
mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto
contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra
da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entita'
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le
categorie interessate.».
«Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito
dall'art. 46, in caso di cessione del diritto di diffusione
al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche
e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a
mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e
via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e
nell'art. 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse
spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresi', un equo compenso agli autori delle
elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'art. 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito
con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».
Art. 25.
Agevolazioni fiscali e finanziarie
1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita
totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film
previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione,
noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei
film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno
dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto,
gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o
in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione
delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti
ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e
delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui
all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei
beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi
del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle
operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione
dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito
imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da
ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo
III dello stesso testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e
successive modificazioni.
Note all'art. 25:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, recante: «Disciplina delle
agevolazioni tributarie», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
2.
- Il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante:
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di og