IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
che prevede la concessione di agevolazioni a favore di piccole o
medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che
realizzino programmi di sviluppo e di innovazione specificatamente
diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti;
Visto il comma 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
che dispone l'attivazione delle procedure per il decreto del Ministro
per la concessione di agevolazioni nei limiti del de minimis di cui
alla comunicazione della Commissione Europea 96/C 68/06 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C/68 del 6 marzo
1996;
Considerato che il comma 6 dell'art. 2 della legge 12 dicembre
2002, n. 273 assegna per l'esercizio 2002, al Ministero delle
attivita' produttive l'importo di 2 milioni di euro per la
concessione delle agevolazioni ai predetti programmi di sviluppo e di
innovazione, somma affluita al Fondo di cui all'art. 14 della legge
n. 46/1982;
Ritenuto di voler emanare un bando per la presentazione delle
domande e per la concessione di agevolazioni alle piccole e medie
imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero con una
procedura valutativa, nonche' di voler disporre le modalita' di
concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 2 della predetta legge n. 273/2002;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari appartenenti alle categorie ISTAT individuate
per i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese dei settori
tessile, abbigliamento e calzaturiero - secondo la classificazione
ISTAT - iscritte al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato o Agricoltura, nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, che intendono realizzare progetti di
investimenti specificatamente diretti alla ideazione e creazione di
nuove collezioni di prodotti.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere sede legale in
Italia e rispondere alla definizione di PMI secondo i criteri
stabiliti dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997
riportati nell'allegato 3 del presente decreto.
3. La mancanza dei requisiti di cui sopra indicati determina la non
ammissibilita' del progetto alle agevolazioni.
Art. 2.
Presentazione delle domande di agevolazione
1. Le domande redatte in bollo devono essere inoltrate al Ministero
delle Attivita' Produttive - Direzione generale incentivi alle
imprese - Ufficio E2 - via Giorgione, 2/b, 00147 Roma.
2. La spedizione deve essere fatta con raccomandata entro e non
oltre 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le domande che
pervengono successivamente alla detta data termine non saranno prese
in esame. Nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, il
Ministero rilascera' fotocopia del frontespizio del modulo di domanda
con l'indicazione della data di ricevimento.
3. Le domande devono indicare il nominativo del legale
rappresentante della Societa' e del referente appositamente
incaricato dal legale rappresentante di intrattenere i rapporti con
l'Ufficio, nonche' l'indirizzo a cui inviare la corrispondenza.
4. La domanda e le schede progetto devono essere redatte in duplice
copia, completa in ogni parte, pena la nullita' della domanda,
utilizzando la modulistica riportata nella Gazzetta Ufficiale e
inserita sul sito internet del Ministero: www.minindustria.it.
5. Alla domanda deve essere allegata una relazione di progetto
contenente l'elencazione degli investimenti e dei costi previsti per
campagna di progetto, la durata di ciascuna campagna di progetto, le
finalita', gli obiettivi finali con l'indicazione dei risultati
economici e di mercato attesi nei cinque anni successivi all'anno in
cui ha avuto termine il progetto.
6. Il progetto dei campionari deve essere volto ad un aumento della
competitivita' dell'impresa e deve riguardare un miglioramento della
qualita' dei prodotti o della collezione di prodotti ovvero
accrescere la creativita' con la realizzazione di prodotti o
collezioni di prodotti innovativi sia sul piano stilistico che su
quello qualitativo.
7. Il progetto deve essere volto ad attrarre nuova domanda e/o a
sviluppare nuovi mercati realizzando un'offerta piu' competitiva nel
rapporto qualita-prezzo nonche' a sollecitare nuovi interessi dei
consumatori per aver promosso o anticipato le tendenze del mercato.
8. Le agevolazioni sono concesse e liquidate a fronte di un
progetto di campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente
omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione,
realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o
collezioni sotto forma di campionari. Le attivita' sono rappresentate
dalle seguenti fasi: ricerca e ideazione anche estetica del campione,
realizzazione e sperimentazione del campione, misurazione delle
specifiche dei campioni; codifica delle procedure e degli standard
qualitativi; marchi di fabbrica, promozione del campionario
attraverso studi e analisi di mercato per favorire la diffusione e
per misurare la correlazione con il sistema moda; realizzazione dei
«campioni «unitari» nonche' organizzazione della gestione
logistica
del magazzino campioni.
9. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data
termine di presentazione della domanda non sono nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti in quanto in stato di liquidazione
volontaria ovvero perche' sono sottoposte a procedure concorsuali,
ivi inclusa l'amministrazione controllata di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
e successive modifiche ed integrazioni; al riguardo, e' fatto obbligo
alla Societa' di comunicare con raccomandata e ricevuta di ritorno
tale situazione, qualora fosse intervenuta dopo la presentazione
della domanda entro e non oltre 10 giorni dalla data di chiusura del
bando.
Art. 3.
Durata dei programmi e spese ammissibili
1. I progetti di sviluppo e di innovazione non possono protrarsi
oltre la data stabilita nel decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni e non possono durare meno di 12 mesi e non oltre 36
mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda.
2. Le spese che l'impresa sosterra' per la realizzazione del
programma oltre la data termine dichiarata in domanda non saranno
agevolate.
3. Le spese agevolabili relative al progetto di innovazione
risultano:
a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
escluso personale amministrativo e contabile) dipendente dal soggetto
richiedente nonche' quello in rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, addetto alle attivita' di programma;
b) strumenti, macchinari e attrezzature utilizzati per le
attivita' del programma valorizzate alla loro quota d'uso ottenuta
per aver dedotto l'utilizzo degli stessi beni a fini produttivi o a
fini diversi da quelli del campionario; tra i beni sono da escludere
i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi;
c) servizi di consulenza ed altri servizi simili richiesti e
utilizzati per l'attivita' del progetto, inclusa l'acquisizione di
ricerche, di brevetti, di know-how, diritti di licenze, nonche' i
costi per consulenze stilistiche, nel limite per 20 per cento delle
spese del progetto;
d) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del
progetto;
e) spese di promozione per: supportare e implementare le
modalita' di presentazione dei campionari, nonche' acquisto di
software, per favorire la fidelizzazione e l'immagine dell'impresa;
f) spese generali imputabili all'attivita' del progetto, da
determinare forfettariamente in misura pari al 30 per cento del costo
del personale di cui alla precedente voce a).
Art. 4.
Concessione delle agevolazioni
1. Il Ministero comunica all'impresa con raccomandata e ricevuta di
ritorno, entro 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data
termine del bando, l'esito dell'istruttoria con l'indicazione del
costo del programma ammesso alle agevolazioni rimandando a 90 giorni
successivi l'emanazione della graduatoria definitiva ed il decreto
che dispone le agevolazioni da concedere. L'esito dell'istruttoria
sara' disponibile sul sito internet del Ministero
(www.minindustria.it).
2. Qualora l'impresa abbia chiesto, con la domanda di agevolazione,
il contributo agli interessi, deve far pervenire, pena la decadenza,
al Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione
della raccomandata di cui al precedente comma 1, la delibera di un
Istituto di credito che notifica l'importo del finanziamento, il
tasso di riferimento, la durata dell'utilizzo e del pre-ammortamento
compresa tra 12 o 36 mesi, nonche' l'importo delle rate annuali
distintamente per quote capitale e quote interessi del piano di
ammortamento con durata di cinque anni.
3. Il Ministero, entro 150 giorni dal giorno successivo alla data
di chiusura del bando, invia alle imprese il decreto di concessione
provvisorio delle agevolazioni accordate al progetto sulla base delle
risorse disponibili.
4. La concessione delle agevolazioni e' effettuata sulla base della
posizione assunta dal programma nell'ambito di tre graduatorie di
merito, relative a ciascuno dei tre comparti: tessile, abbigliamento,
calzature e cuoio, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino
all'esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria.
5. La posizione dell'impresa nelle tre graduatorie di merito e'
determinata dal punteggio che si ottiene tenendo conto di determinati
indicatori e pesi che qui di seguito sono riportati:
A) Indicatori:
a1) rapporto tra costo industriale per la realizzazione del
campionario e costo industriale per l'attivita' svolta quale media
degli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della
domanda, con punteggio da zero a cinque;
b1) rapporto tra costo del personale per la realizzazione del
campionario ed il costo totale del personale con riferimento agli
ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della
domanda, con punteggi da zero a cinque;
c1) numero delle fiere a carattere internazionale o no in cui
l'impresa ha partecipato con riferimento agli ultimi due esercizi
antecedenti la presentazione della domanda, con punteggi da zero a
cinque, tenendo conto che per le fiere internazionali il numero che
la rappresenta si raddoppia, come indicato nella tabella seguente:
d1) quale ripartizione percentuale del costo del programma e'
attribuibile a costi interni all'impresa per le voci: ricerca ed
ideazione; sperimentazione e realizzazione del campionario;
promozione del campionario; con punteggi da zero a cinque;
utilizzando la seguente tabella dove i dati sono espressi in
percentuale:
B) Pesi:
a2) l'impresa ha o non ha una contabilita' industriale che
consenta, negli ultimi due esercizi, di valutare il costo di
realizzazione dei campionari, peso rispettivamente 0,33 e zero;
b2) l'impresa ha o non ha un reparto dotato di macchinari e/o
attrezzature per lo studio e la progettazione di campionari, peso
rispettivamente 0,33 e zero;
c2) l'impresa ha o non ha collegamenti economici e finanziari
con altre imprese che vengono coinvolte nella realizzazione del
campionario, peso rispettivamente 0,33 e zero;
d2) l'impresa per la quale non e' possibile individuare la
presenza di nessuna delle modalita' di cui ai precedenti punti 1, 2 e
3 in questo caso viene assegnato il peso fisso 0,10.
6. Il punteggio finale di ciascuna impresa si ottiene moltiplicando
la sommatoria dei punteggi riferiti a tutti gli indicatori per la
somma dei pesi individuati dalle seguenti tabelle:
7. I punteggi e i pesi sono qui di seguito indicati: il sistema
agevolativo e' applicato attraverso una procedura a bando, in favore
delle imprese del comparto tessile, abbigliamento e calzature e
prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la
concessione di contributi in conto capitale e di contributi in conto
interessi nonche' di mutui a tasso agevolato alle imprese che ne
abbiano fatto domanda a fronte di programmi che prevedono la
realizzazione di campionari per un periodo non inferiore a 12 mesi e
non superiore a tre anni dalla data di presentazione della domanda di
agevolazione.
8. Le risorse che il Ministero assegnera', tenuto conto della
disponibilita' finanziaria totale di 2 milioni di euro, a ciascuna
delle tre graduatorie sara' direttamente proporzionale all'importo
rappresentato dal totale degli investimenti agevolabili per le
domande presentate.
Art. 5.
Determinazione dell'agevolazione
1. Le agevolazioni concedibili consistono, per l'impresa che ha
presentato domanda, in un contributo in conto capitale pari al 25 per
cento dei costi in programma nel limite massimo di 75.000,00 euro; in
un mutuo diretto dello Stato pari al 25 per cento dei costi in
programma nel limite massimo di 75.000,00 euro ad un tasso dell'1 per
cento con una durata dell'ammortamento di cinque anni; inoltre in un
contributo in conto interessi pari al 50 per cento del tasso di
riferimento vigente al momento della stipula del finanziamento nel
limite massimo di 150.000,00 euro deliberato ed erogato da un
Istituto di credito a fronte del progetto ovvero in alternativa da
chiedere al momento della presentazione della domanda di agevolazione
in un contributo a fondo perduto alla data di inizio
dell'ammortamento determinato dall'attualizzazione, al tasso vigente,
del contributo agli interessi sulle rate del contratto di
finanziamento.
2. Dette agevolazioni sono aumentate da una agevolazione sotto
forma di premialita' data da un contributo a fondo perduto pari agli
interessi pagati dalla ditta e rimasti a carico della stessa per il
predetto finanziamento dell'Istituto di credito qualora l'impresa
abbia conseguito nei cinque anni di ammortamento del mutuo gli
obiettivi prefissati in fase di domanda di agevolazione.
3. In fase di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa
puo' chiedere in sostituzione delle agevolazioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2 un contributo in conto capitale pari al 30 per cento del
costo del progetto nel limite massimo di 90.000,00 euro ed un mutuo
al tasso dell'1 per cento, da erogare da parte dello Stato, pari al
30 per cento del costo del progetto nel limite massimo di 90.000,00
euro.
4. La premialita' di cui al precedente comma 2, verra' liquidata
all'impresa nell'esercizio successivo a quello in cui e' scaduta la
rata di mutuo del finanziamento erogato dall'istituto di credito
durante il periodo di ammortamento, qualora faccia pervenire la
domanda a partire dal 1° gennaio e comunque entro il mese di marzo
successivo allegando la scheda tecnica di cui all'allegato 4 completa
di ogni elemento e corredata da una relazione descrittiva dei
risultati raggiunti alla fine dell'esercizio precedente.
5. La relazione di cui al precedente comma 4 deve essere redatta
sulla base di elementi oggettivi, quale certificazione o altra
documentazione o in assenza di questi ultimi, sulla base di elementi
risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica
dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, del legale rappresentante
dell'impresa istante.
6. Per quanto riguarda il mutuo agevolato, il valore
dell'agevolazione in ESL, si basa sulla durata quinquennale del piano
di ammortamento e su un utilizzo compreso tra 12 e 36 mesi dalla data
della domanda a partire dall'esercizio in cui e' stata presentata la
domanda. Il calcolo viene effettuato assicurando che gli interessi
siano pagati alla fine di ciascun anno solare e calcolati
convenzionalmente, in misura pari al 50 per cento per gli importi di
mutuo erogati nell'anno in corso ed in misura intera per gli importi
erogati negli anni precedenti, mentre per le rate dell'ammortamento
l'interesse e' pagato al 31 dicembre in ciascun esercizio. Per quanto
riguarda il finanziamento erogato da Istituti di credito, il
contributo agli interessi e' limitato alle rate del piano di
ammortamento mentre l'interesse sul finanziamento rimane
esclusivamente a carico dell'impresa durante il periodo di utilizzo e
di preammortamento, Il contributo agli interessi sul finanziamento
sara' attualizzato alla data di inizio dell'ammortamento ed erogato
entro sei mesi da detta data termine dopo aver verificato
l'agevolabilita' delle spese sostenute dall'impresa presentate al
Ministero con la domanda di liquidazione finale.
Art. 6.
Erogazione delle agevolazioni
1. Il contributo in conto capitale ed il mutuo a tasso agevolato
possono essere erogati a fronte delle spese sostenute per stato
avanzamento lavori in un massimo di due per ciascun programma
riferito ad un intero esercizio con domanda da parte dell'impresa da
inoltrare non oltre il mese di marzo dell'esercizio successivo allo
stato avanzamento lavori. Con l'eccezione del primo anno in cui e'
stata presentata la domanda di agevolazione in cui il primo stato
avanzamento lavori, per convenzione, termina al 31 dicembre dell'anno
stesso. Le domande, secondo lo schema di cui all'allegato 5,
presentate all'Ufficio E2 oltre la scadenza fissata del mese di marzo
non verranno prese in considerazione.
2. Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate su domanda
dell'impresa al Ministero delle attivita' produttive con il modulo di
cui all'allegato 5 firmata dal legale rappresentante o da un suo
procuratore e spedita con raccomandata e ricevuta di ritorno, nel
caso di consegna a mano o con il corriere, il Ministero rilascera'
fotocopia del frontespizio del modulo di domanda con l'indicazione
della data di ricevimento.
3. La domanda di erogazione finale delle agevolazioni deve essere
inoltrata al Ministero entro e non oltre tre mesi dalla data
dell'ultima fattura o documento di spesa sostenuto dall'impresa.
4. Le agevolazioni consistenti in contributo in conto capitale e in
mutui a tasso agevolato debbono riguardare cicli completi di
realizzazione di campionari. La prima quota del contributo in conto
capitale puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione previa
presentazione di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria
nelle forme indicate nell'allegato 6. Dalle quote relative al
contributo in conto capitale viene trattenuto il 10 per cento che
sara' erogato successivamente con il decreto di concessione
definitivo che eroga il saldo delle agevolazioni.
5. Per ottenere le erogazioni delle agevolazioni per stati
avanzamento lavori relative a contributo in conto capitale e al mutuo
a tasso agevolato l'impresa deve presentare al Ministero domanda
sotto forma di dichiarazione di atto notorio con allegata una
relazione e un elenco delle spese sostenute con le modalita' indicate
nell'allegato 7, nonche' un certificato storico della Camera di
industria, commercio, artigianato e agricoltura e le dichiarazioni
liberatorie rilasciate da terzi a fronte di pagamenti su forniture di
beni e servizi. Limitatamente allo stato finale dei lavori oltre la
precedente documentazione l'impresa dovra' trasmettere una perizia,
con le modalita' indicate nell'allegato 8 e copia della
documentazione finale di spesa a fronte del programma realizzato. La
domanda per l'erogazione finale dell'agevolazione accompagnata dalla
necessaria documentazione dovra' pervenire al Ministero non oltre
quattro mesi dalla data termine del programma riportato nel decreto
di concessione provvisorio pena la revoca del saldo delle
agevolazioni concesse.
6. Il Ministero qualora in sede di istruttoria della domanda e
degli allegati ne rilevi l'incompletezza fissa un termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione all'Ufficio E2 da parte
dell'impresa degli elementi o notizie mancanti a partire dalla data
di ricezione della raccomandata con la quale vengono richieste le
integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria. Superato
detto termine la domanda di agevolazione verra' riggettata e non
potra', essere presa in considerazione sia per formare la graduatoria
di merito sia per erogare le agevolazioni richieste.
7. Tutte le comunicazioni del Ministero, sia per posta che per fax,
saranno inviate al recapito per la corrispondenza indicato
dall'impresa, che se non comunicata la sua variazione, varra' in ogni
effetto di legge quale notifica.
Art. 7.
Documentazione da spedire
1. Per consentire in sede di accertamento una agevole esecuzione
dei controlli l'impresa deve riportare le spese del personale
dipendente adibito a ricerca in un apposito «libro» dove siano
evidenziate nominativamente e per qualifica nelle giornate di
presenza le ore destinate all'attivita' di realizzazione dei
campionari, nonche' il costo medio mensile per la retribuzione
rappresentata dallo stipendio, dalle indennita' integrative, dai
dodicesimi delle mensilita' aggiuntive, dei costi assistenziali e
previdenziali con esclusione di emolumenti che non rivestono
carattere continuativo quali premi, missioni ed altri.
2. Le spese relative all'utilizzo dei macchinari ed impianti sono
ammissibili limitatamente all'impiego nella realizzazione dei
campionari; i relativi costi devono riferirsi all'ammortamento
fiscale del bene senza tener conto di rivalutazioni operate o di
quote di ammortamento anticipato.
3. L'impresa deve attestare la conformita' agli originali delle
fatture e degli altri titoli di spesa, nonche' dei costi interni per
il personale e le quote d'uso dei macchinari e impianti, a tal fine
il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Le dichiarazioni possono essere rese anche da un procuratore
speciale, nel qual caso deve essere prodotta la relativa procura o
copia autenticata della stessa.
Art. 8.
Variazioni dei programmi
1. Eventuali variazioni nel progetto, che non alterano l'obiettivo
di nuove collezioni di prodotti possono riguardare la durata di
realizzazione purche' mantenuta nei limiti da 12 a 36 mesi nonche'
variazioni nel costo per le singole voci di spesa o per le campagne
di campionari saranno valutate in sede di erogazione delle
agevolazioni. Tali variazioni non potranno produrre maggiori oneri di
quello totale stabilito in sede di concessione delle agevolazioni e
indicato nel decreto di concessione provvisorio.
Art. 9.
Attivita' ispettive, sanzioni e monitoraggio
1. Il Ministero puo' disporre, in ogni fase durante e al termine
del progetto visite ispettive presso le imprese per accertare la
sussistenza dei requisiti per l'ottenimento e/o il mantenimento delle
agevolazioni; a tal fine, con la dichiarazione-domanda per l'accesso
alle agevolazioni l'impresa attesta di possedere e si impegna a
tenere a disposizione del Ministero in originale tutta la
documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa al
programma per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del
provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto
capitale.
2. Il Ministero oltre il monitoraggio puo' effettuare ispezioni per
valutare i risultati economici e di mercato conseguiti dall'impresa
sulla base degli elementi indicati nella scheda tecnica (allegato 4).
3. L'impresa beneficiaria deve evidenziare, con l'indicazione dei
costi sostenuti, l'attuazione del progetto nelle relazioni di
bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il
progetto viene realizzato.
Art. 10.
Revoche - Sanzioni
1. Qualora le suddette ispezioni, ovvero i controlli documentali,
evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per la
concessione e liquidazione delle agevolazioni, il Ministero revoca le
agevolazioni medesime che, dovranno essere restituite dall'impresa,
nella misura erogata e non dovuta a favore del programma realizzato,
con una sanzione amministrativa misurata applicando l'interesse
legale aumentato di 5 punti a partire dalla data di erogazione
dell'agevolazione.
2. Dell'avvio del procedimento di revoca del beneficio e' data
tempestiva informazione ai beneficiari, ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 241/1990.
Roma, 15 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5*
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato