IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da
altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della
titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato
decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi
strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione
dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999,
concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi
all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori
nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001;
Considerato che, per effetto della conclusione delle procedure di
cessione, da parte di Enel S.p.a., della capacita' produttiva di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si e'
ridotto a 0,1 GWh il livello di consumo minimo necessario per il
diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto
dall'art. 14, comma 5-bis del medesimo decreto, come modificato
dall'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Tenuto conto dei principi e delle disposizioni della direttiva
europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio del
26 giugno 2003, da recepire entro il 1° luglio 2004, in materia di
ulteriori gradi di apertura del mercato libero;
Vista la delibera n. 20/03 del 13 marzo 2003 dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalita'
per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo
ed altri obblighi di informazione;
Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento
ordinario n. 199) concernente l'approvazione del testo integrato
della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di
responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a.
relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003) concernente
l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della
fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente
Unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima
societa', ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalita' di
approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della
domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra
cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure
per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto
dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' e quote di
capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle
attivita' produttive;
Viste le deliberazioni n. 151/03 del 12 dicembre 2003, e n. 153/03
e n. 155/03 del 17 dicembre 2003, dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas concernenti la fornitura e la remunerazione del
servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi
di energia elettrica, nell'ambito della riserva generale di sistema;
Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni per il
collocamento sul mercato nell'anno 2004, da parte del Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica
ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, nonche' la
necessita' di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato
n. 1605/03 del 4 febbraio 2003, prevedendo la partecipazione alla
procedure di collocamento in questione dell'Acquirente Unico S.p.a.,
nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati,
secondo il principio di equa ripartizione della capacita' complessiva
tra mercato vincolato e mercato libero dell'energia elettrica;
Tenuto conto che il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
con lettera del 25 settembre 2003, ha indicato in 4.600 MW la
capacita' produttiva, relativa all'energia in parola, assegnabile per
l'anno 2004;
Ritenuto opportuno, in relazione all'ulteriore grado di apertura
del mercato prodottosi a partire dal 29 aprile 2003, individuare
modalita' di assegnazione che consentano la piu' ampia partecipazione
ed evitino fenomeni di rialzo dei prezzi, nonche' condizioni di
cessione che riflettano il costo di produzione dell'energia
elettrica, definito sulla base dei parametri gia' utilizzati per le
precedenti assegnazioni dell'energia in parola, da aggiornare in base
agli adeguamenti dei costi unitari variabili riconosciuti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e, a partire dalla
piena operativita' del mercato elettrico e dell'ulteriore apertura
del mercato libero, tenendo conto anche dell'andamento dei prezzi
dell'energia;
Considerato che nell'anno 2002, il rapporto fra la produzione netta
di origine termoelettrica e la disponibilita' totale per il sistema
elettrico nazionale pari alla produzione netta piu' le importazioni
nette e' risultato uguale al 67,9%;
Considerato che i valori di riferimento per i costi di esercizio,
manutenzione, e spese generali connesse, nonche' per il costo di
impianto sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del
Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, e sono
aggiornati dalla Cassa conguaglio con cadenza annuale;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per
quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 13 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 relativamente alla cessione, da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia
elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle
imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b)
del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa
definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n.
3062 del 6 luglio 2000;
Ritenuto opportuno fare salva la possibilita' di emanare con
successivi provvedimenti disposizioni per la vendita dell'energia
elettrica di cui al presente decreto, nell'ambito di una quota
attribuibile su base non annuale, anche in relazione agli ulteriori
gradi di apertura del mercato;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
integrate dai commi seguenti.
2. «Acquirente Unico» e' la societa' Acquirente Unico S.p.a., di
cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte della capacita' produttiva disponibile.
4. «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. «Banda» e' una quota parte della capacita' produttiva
assegnabile, di durata annuale o mensile.
6. «Capacita' produttiva assegnabile» e' la capacita' complessiva
di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore
della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n.
79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base
statistica.
7. «Capacita' produttiva non assegnabile» e' la capacita' di
produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore
della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n.
79/1999, non programmabile neppure su base statistica.
8. «Decreto legislativo n. 79/1999» e' il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
9. «Gestore della rete» e' la societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 79/1999.
10. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica
viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
Art. 2.
Procedure di vendita
1. Per l'anno 2004, il Gestore della rete cede l'energia elettrica
acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria e del
commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, previa
ripartizione della capacita' assegnabile fra mercato libero e mercato
vincolato, mediante procedure di assegnazione, disciplinate
dall'autorita' secondo le disposizioni del presente decreto e
comunque con modalita' comunicate al Ministero delle attivita'
produttive.
2. L'autorita' provvede a disciplinare le procedure di cui al comma
1 secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione,
anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari,
indicando altresi' modalita' e condizioni di assegnazione compatibili
con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui
all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. Le procedure di assegnazione sono effettuate, sulla base delle
bande di capacita', come definite dall'art. 3, comma 1, per forniture
mensili o plurimensili per una capacita' di almeno 200 MW e per
forniture annuali per la capacita' rimanente.
4. Alle procedure di assegnazione possono partecipare, secondo
quanto previsto all'art. 3:
a) i clienti idonei, singoli o associati, i cui consumi, misurati
in un unico punto del territorio nazionale, destinati alle attivita'
esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria,
siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 0,1 GWh, nonche' i
soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi i medesimi consumi
sopra specificati;
b) l'Acquirente Unico nella funzione di garante della fornitura
per i clienti vincolati.
5. I clienti idonei di cui al comma 4, lettera a), attestano il
possesso del requisito di idoneita' mediante i dati riferiti ai
consumi dell'anno solare 2003, sulla base di una dichiarazione
rilasciata dal distributore ovvero tramite l'autocertificazione
prevista dalla delibera dell'Autorita' n. 20/03 del 13 marzo 2003,
dichiarando altresi' di non essere compresi nel mercato dei clienti
vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n.
79/1999.
Art. 3.
Capacita' produttiva assegnabile
1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai
produttori e su base statistica prudenziale, per la produzione da
fonti non programmabili, definisce la capacita' produttiva
assegnabile con continuita' per l'anno 2004 e la suddivide in bande
di ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora, al fine dell'assegnazione
per forniture annuali e per forniture mensili o plurimensili secondo
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3.
2. Una quota pari all'80% della capacita' produttiva assegnabile
destinata a forniture annuali e la capacita' produttiva assegnabile
destinata a forniture mensili o plurimensili di cui all'art. 2, comma
3, sono assegnate ai clienti idonei del mercato libero di cui al
comma 4, lettera a) dell'art. 2.
3. Una quota pari al 20% della capacita' produttiva assegnabile
destinata a forniture annuali e' assegnata all'Acquirente Unico.
4. Le richieste dei clienti di cui al comma 2 sono avanzate dagli
stessi sulla base della potenza media autocertificata prelevata
nell'anno precedente, determinata dividendo l'energia
complessivamente consumata nell'anno 2002 per le ore dell'anno
medesimo.
5. Il Gestore della rete attribuisce la quota di capacita' di cui
al comma 2 sulla base delle singole richieste avanzate per conto dei
clienti idonei ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia
superiore alla capacita' assegnabile, secondo quote di capacita'
proporzionalmente ridotte in base alla potenza media delle singole
richieste, di cui al comma 4.
6. Il Gestore della rete provvede ad effettuare controlli sulla
veridicita' dei contenuti delle autocertificazioni di cui all'art. 2,
comma 5 e comma 4 del presente articolo, utilizzando a tal fine le
informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'Acquirente Unico
e dei distributori. L'esito negativo dei controlli comporta
l'annullamento dei diritti del cliente interessato relativi alla
capacita' assegnata e alle corrispondenti condizioni economiche di
assegnazione e la riassegnazione da parte del Gestore della rete, con
le medesime procedure di cui al comma 5, della capacita' cosi' resasi
disponibile.
7. Ulteriori disposizioni possono essere emanate in corso d'anno
per l'assegnazione della capacita' produttiva assegnabile per
forniture mensili o plurimensili, in relazione all'ulteriore grado di
apertura del mercato libero.
8. La capacita' produttiva non assegnabile e' attribuita al mercato
vincolato, alle condizioni di cui all'art. 4, fino alla completa
operativita' del mercato elettrico.
Art. 4.
Condizioni economiche per l'assegnazione
1. Le assegnazioni di cui all'art. 2 sono effettuate dal Gestore
della rete al prezzo pari alla somma delle seguenti componenti:
a) del 67,9% del costo unitario variabile riconosciuto per
l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che
utilizzano combutibili fossili commerciali, come definito in base
all'ultimo aggiornamento dell'Autorita' in vigore;
b) del 100% del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese
generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo
II, comma 2 della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi
del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico per il periodo di validita' 1° gennaio-31 dicembre
2002, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico.
2. Il prezzo di cui al comma 1 e' adeguato nel corso dell'anno in
base agli aggiornamenti trimestrali della componente di cui al comma
1, lettera a); dal 1° luglio 2004, tale adeguamento sara' effettuato
sulla base di un indice che terra' conto, in misura paritetica,
dell'andamento della componente di cui al comma 1, lettera a) e
dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi
di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 199).
Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n.
79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
Gestore della rete, l'Autorita', nel determinare il corrispettivo
dovuto al Gestore stesso per l'accesso e l'uso della rete di
trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10 del decreto
legislativo n. 79/1999, include negli oneri di sistema la differenza
tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle
procedure di assegnazione di cui agli articoli precedenti.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato