IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici e la loro approvazione con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
14 dicembre 2001, concernente l'approvazione di questionari per gli
studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore
delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita'
professionali;
Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, concernente i criteri per
l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, concernente i criteri
per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
6 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) studio di settore SD39U - Fabbricazione di coloranti e
pigmenti, codice attivita' 24.12.0; Fabbricazione di pitture, vernici
e smalti, inchiostri da stampa e mastici, codice attivita' 24.30.0;
b) studio di settore SD40U - Fabbricazione di motori,
generatori e trasformatori elettrici, codice attivita' 31.10.1;
Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori
elettrici, codice attivita' 31.10.2; Fabbricazione di apparecchiature
per la distribuzione ed il controllo dell'elettricita', codice
attivita' 31.20.1; Installazione di apparecchiature di protezione, di
manovra e controllo, codice attivita' 31.20.2; Fabbricazione di fili
e cavi isolati, codice attivita' 31.30.0; Fabbricazione di
accumulatori, pile e batterie di pile, codice attivita' 31.40.0;
Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a.,
codice attivita' 31.61.0; Fabbricazione di altri apparecchi elettrici
n.c.a. (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita'
31.62.1;
c) studio di settore SD41U - Fabbricazione di macchine per
ufficio (esclusa riparazione), codice attivita' 30.01.0;
Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per
l'informatica (esclusa riparazione), codice attivita' 30.02.0; Lavori
di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di
ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per
l'edilizia), codice attivita' 31.62.2, Fabbricazione di tubi e
valvole elettronici e di altri componenti elettronici, codice
attivita' 32.10.0; Fabbricazione o montaggio di apparecchi
trasmittenti radio-televisivi, comprese le telecamere e apparecchi
elettroacustici, parti e pezzi staccati, codice attivita' 32.20.1;
Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per
telecomunicazione, compreso il montaggio da parte delle imprese
costruttrici, codice attivita' 32.20.2; Riparazione di apparecchi
elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di
amplificazione sonora, codice attivita' 32.20.3; Fabbricazione di
apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di
apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o
dell'immagine e di prodotti connessi, codice attivita' 32.30.0;
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate
ed accessori), codice attivita' 33.10.1; Costruzione di apparecchi di
misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed
accessori), codice attivita' 33.20.1; Costruzione di contatori per
gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e
regolazione (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita'
33.20.2; Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia,
geofisica e meteorologia, codice attivita' 33.20.3; Costruzione di
strumenti per il disegno e calcolo; di strumenti di misura
dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; di
apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; Costruzione di
altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti staccate
ed accessori), codice attivita' 33.20.4; Riparazione di strumenti
scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici), codice attivita'
33.20.5; Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei
processi industriali, codice attivita' 33.30.0; Fabbricazione di
orologi, codice attivita' 33.50.0;
d) studio di settore SD42U - Fabbricazione di elementi ottici,
compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente
inguainate, codice attivita' 33.40.3; Fabbricazione di lenti e
strumenti ottici di precisione, codice attivita' 33.40.4;
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche,
codice attivita' 33.40.5; Riparazione di strumenti ottici e
fotocinematografici, codice attivita' 33.40.6;
e) studio di settore SD43U - Fabbricazione di apparecchi
medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario;
di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate
ed accessori), codice attivita' 33.10.2; Fabbricazione di protesi
ortopediche, altre protesi ed ausili, codice attivita' 33.10.4;
f) studio di settore SD44U - Fabbricazione di parti ed
accessori per autoveicoli e per loro motori, codice attivita'
34.30.0; Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli,
ciclomotori e per loro motori, codice attivita' 35.41.2; Costruzione
di accessori e pezzi staccati di biciclette, codice attivita'
35.42.2.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma
1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica,
delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili
per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SD39U;
2, per lo studio di settore SD40U;
3, per lo studio di settore SD41U;
4, per lo studio di settore SD42U;
5, per lo studio di settore SD43U;
6, per lo studio di settore SD44U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore
segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza
economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con
riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il
disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta 2003.
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi
di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa'
consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle
imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da
utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli
utenti stessi.
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il
presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la
compilazione dei relativi questionari approvati con il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 dicembre 2001, tenuto
conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione delle
dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del
testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi
pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale
i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli
studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti
delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a
4, del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle
attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il
presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si
applicano a decorrere dal 1° maggio 2004. E' facolta' del
contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di
produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti
nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale
facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi,
i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti
applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2004 la percentuale
di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a
partire dal 1° maggio 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro: Tremonti
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato