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Gazzetta Ufficiale N. 30 del 6 Febbraio 2004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2004
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, per l'anno 2004. (Decreto n. 10317).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2004, la
commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge
sopra menzionata;
Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per
l'anno 2004, nella misura dell'1%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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