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Gazzetta Ufficiale N. 32 del 9 Febbraio 2004

 

LEGGE 9 febbraio 2004, n.31

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni
urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

----
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2644):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) l'11 dicembre 2003.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in
sede referente, l'11 dicembre 2003 con il parere delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' l'11 dicembre 2003.
Esaminato dalla 6ª commissione il 16 e 17 dicembre
2003.
Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4574):
Assegnato alla VI commissione (Finanze) il 13 gennaio
2004 con il parere del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VI commissione il 13 e 14 gennaio.
Esaminato in aula il 19 gennaio 2004 ed approvato il
21 gennaio 2004.
----

Avvertenza:
Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
287 dell'11 dicembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 25.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10
DICEMBRE 2003, N. 341.

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito» sono inserite le seguenti: «,
con modificazioni, ».


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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