IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 13.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti per servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
Visto il proprio decreto n. 77657 in data 18 settembre 2003, con il
quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza
1° agosto 2034;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento del prestito
ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Deutsche
Bank, J.P. Morgan, ING Bank e Caboto, al fine di ottenere la piu'
ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di
contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del
Tesoro poliennali con le seguenti caratteristiche:
importo: 4.000 milioni di euro;
decorrenza: 1° agosto 2003;
scadenza: 1° agosto 2034;
tasso di interesse: 5% annuo, pagabile in due semestralita', il
1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;
dietimi d'interesse: 178 giorni (dal 1° agosto 2003 al 26 gennaio
2004);
prezzo di emissione: 98,857%;
rimborso: alla pari;
commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale
dell'emissione.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 18 settembre
2003.
Art. 2.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per
l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato
dagli intermediari finanziari Deutsche Bank, J.P. Morgan, ING Bank e
Caboto.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti
intermediari finanziari la commissione prevista dall'art. 1 del
presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale
commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al
consorzio.
Art. 3.
Il giorno 26 gennaio 2004 la Banca d'Italia ricevera' l'importo di
Euro 3.943.280.000,00, unitamente al rateo di interesse calcolato al
tasso del 5% annuo lordo, per centosettantotto giorni direttamente
dalla Deutsche Bank, J.P. Morgan, ING Bank e Caboto tramite il
sistema TARGET.
Il medesimo giorno 26 gennaio 2004 la Banca d'Italia provvedera' a
versare i suddetti importi, nonche' l'importo corrispondente alla
commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la
sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta
stesso giorno.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
L'ammontare della suddetta provvigione di collocamento sara'
scritturato dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato fra i
«pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2242 (unita'
previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2004.
Art. 4.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione
degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della
relativa spesa.
Il presente decreto verra' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2004
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato