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Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio 2004

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2004
Approvazione del modello 770/2004 Semplificato, relativo all'anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2004 Ordinario, relativo all'anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:

Dispone:
1. Approvazione dei modelli 770/2004 Semplificato e 770/2004
Ordinario.
1.1. E' approvato il modello 770/2004 Semplificato, con le
istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni dei
sostituti d'imposta che hanno corrisposto nell'anno 2003 somme o
valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi
previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST
e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL nonche' i dati relativi
all'assistenza fiscale prestata. Il modello e' composto dal
frontespizio, dalle comunicazioni dei dati relativi alle
certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di
lavoro autonomo e provvigioni nonche' dai prospetti ST ed SX.
1.2. E' approvato il modello 770/2004 Ordinario, con le istruzioni
per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per
l'anno 2003 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da
parte dei sostituti d'imposta diversi da quelli di cui al punto 1,
nonche' delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il
modello e' composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK,
SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.
2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili
gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati
prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto
in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
2.2. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli
prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi
rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e
rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche'
gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al
presente provvedimento. A tal fine i predetti modelli sono resi
disponibili nel sito internet di cui al punto 2.1 in uno specifico
formato elettronico idoneo a consentirne la riproduzione, riservato
ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.
2.4. E' consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al
punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli stessi nel
tempo.
3. Modalita' di indicazione degli importi e di presentazione
telematica delle dichiarazioni.
3.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi da indicare nella
parte "Dati fiscali" devono essere espressi in unita' di euro
mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini
contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in
unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione
decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per
difetto se inferiori a detto limite.
3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art.
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere
in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli
conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche
che saranno stabilite con successivo provvedimento.
3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del
citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta
la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza
a quelli approvati con il presente provvedimento.
3.4. La dichiarazione modello 770/2004 Semplificato non puo'
essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX,
relativi ai versamenti effettuati e alle compensazioni operate,
devono essere trasmessi unitamente al predetto modello qualora il
sostituto d'imposta non sia obbligato a presentare anche il modello
di dichiarazione 770/2004 Ordinario.
3.5. La dichiarazione modello 770/2004 Semplificato puo' essere
trasmessa separatamente da due soggetti distinti, inviando il
frontespizio di tale modello unitamente ad una delle parti seguenti:
- dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati,
alle indennita' di fine rapporto, alle prestazioni in forma di
capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai
contributi previdenziali, nonche' dati relativi all'assistenza
fiscale prestata nel corso dell'anno 2003 e dati relativi ai
prospetti ST ed SX qualora non sussista l'obbligo di presentazione
della dichiarazione modello 770/2004 Ordinario;
- dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e
ai redditi diversi.

Motivazione.
Il presente provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la
dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 dello stesso
decreto, e' redatta su modelli conformi a quelli approvati entro il
15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati.
L'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce,
in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta
dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute
alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui
compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonche' degli
intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative.
Il successivo comma 3-bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre,
che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli
23, 24, 25, 25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti
al rilascio della certificazione di cui ai commi 6-ter e 6-quater
dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in
via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30
settembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I
medesimi soggetti sono tenuti, altresi', a trasmettere entro lo
stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a
seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.
Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma
di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari
e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1°
aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in
via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa
all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine
di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei
sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e
di semplificarne la compilazione, nonche' dettare disposizioni per
disciplinare le modalita' di indicazione degli importi, la
presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche
grafiche, la reperibilita' e l'autorizzazione alla stampa dei
modelli.
Inoltre, il presente provvedimento ha recepito le disposizioni,
contenute nell'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le
quali e' stata disposta la soppressione dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), e quelle
del decreto 9 dicembre 2003 con cui e' stata disposta l'estensione
della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche
ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST).
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in
materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445,
e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo
scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla
semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari
ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso
decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal
decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni,
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti;
Decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della
certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti
d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n.
314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in
materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra
l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di prelievo
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la
riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n.
126, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di
adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di
scritture contabili e di trasmissione telematica;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale e' stato
emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge del 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
Provvedimento 25 novembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 191 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003,
di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2004, con le
relative istruzioni, nonche' di definizione delle modalita' di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Decreto dirigenziale 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, concernente l'estensione della
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e
della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2004
Il direttore: FERRARA

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli
I modelli devono essere predisposti su fogli singoli,
fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm. 21,0; altezza: cm. 29,7.
E' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione
meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel
tempo.
E' altresi' consentita la predisposizione dei modelli su moduli
meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. I
modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli
approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la
sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono
essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la
stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli
estremi del presente provvedimento.
Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra 86
e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai
facsimili annessi al presente provvedimento e devono essere
ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti
dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai
bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve
essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro
(pantone 311 U). E' altresi' consentita, per la riproduzione dei
modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore
nero.

 

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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