IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il
19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 13.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 2003 con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e
scadenza 1° dicembre 2010;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
dispone l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, fino
all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al
decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 2003.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto
ministeriale del 22 dicembre 2003, entro le ore 11 del giorno
29 gennaio 2004.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 dicembre
2003.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della quarta
tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art.
3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato
decreto del 22 dicembre 2003, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 30 gennaio 2004.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di
cui
al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale
complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 febbraio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per 63 giorni.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2004.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art.
4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al
netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita'
previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del
conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospeso
collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli
intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo
non regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero mediante
emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della
sezione di tesoreria interessata.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno
carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2010, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 22 dicembre 2003, sara' scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico
al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2004
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato