IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2004
e' pari a 21.339 milioni di euro;
Decreta:
Per il 16 febbraio 2004 e' disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a
trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 febbraio 2005 fino
al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2005.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato dalla
sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilita' per
il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso
collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli
intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo
non regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero
dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato
di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria
interessata.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 11 del giorno 11 febbraio 2004, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale
20 maggio 2003.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2004
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato