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Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio 2004

 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2004. (Deliberazione n. 14376).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio
finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 13.874 e n. 13.875 del 27 dicembre
2002 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40,
rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2003 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2004, i
soggetti tenuti alla contribuzione;
Delibera:

Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2004, un
contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data
del 2 gennaio 2004, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella
sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio
2004, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.
58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del
2 gennaio 2004 abbiano esperito con esito positivo le procedure
previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in
attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998
per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli
di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso
decreto;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del
2 gennaio 2004, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1,
del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi
di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello
stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di
cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla
data del 2 gennaio 2004 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo
speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di
cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le
societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di
cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.
58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti
all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto
legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione
aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n.
124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del
deposito di un prospetto informativo;
g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio
2004, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
n. 58/1998;
h) la Borsa Italiana S.p.a.;
i) la TLX S.p.a.;
l) la MTS S.p.a.;
m) la Monte Titoli S.p.a.;
n) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;
o) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti
nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione
adottata con delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di
validita' alla data del 2 gennaio 2004;
p) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti
locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a
carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del
2 gennaio 2004;
q) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico
in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della Consob iscritti
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del
regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validita' alla data del
2 gennaio 2004;
r) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente
lettera f), che alla data del 2 gennaio 2004, avendo concluso una
sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di
acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il
1° gennaio 2004, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo n. 58/1998;
s) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio
2004, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998.

Art. 2.
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel
Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 30 dicembre 2003
Il presidente: Cardia


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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