IL DIRETTORE
del Dipartimento del tesoro
Direzione II
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca
d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato»;
Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati
nell'acquisto dei titoli di Stato, nonche' per l'acquisto di
partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro
sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso
dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i
mercati dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalita'
di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base
della vigente normativa, e' stata conferita la delega alla firma dei
decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme
depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al
direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;
Visto l'accordo n. 112474 del 9 dicembre 2003, con il quale, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del menzionato decreto
29 maggio 2001, e' stato conferito l'incarico di eseguire
l'operazione di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle
disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
Vista la nota n. 359882 del 22 dicembre 2003 con cui la Banca
d'Italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito
del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi
derivanti dalle predette operazioni di acquisto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto
29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si
provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli
effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle
relative cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto
29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che l'operazione di
acquisto a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato e' stata regolata, in data 15 dicembre 2003, come
di seguito specificato:
a) buoni poliennali del Tesoro 15 febbraio 2001-15 febbraio 2004,
codice titolo IT0003074991: nominale acquistato
Euro 1.000.000.000,00, per un controvalore pari a
Euro 1.021.446.100,00 di cui Euro 16.576.100,00 relativi ai dietimi
di interesse;
b) buoni poliennali del Tesoro 15 marzo 2001-15 marzo 2004,
codice titolo IT0003101992: nominale acquistato
Euro 1.000.000.000,00, per un controvalore pari a
Euro 1.017.330.000,00, di cui Euro 11.250.000,00 relativi ai dietimi
di interesse.
Art. 2.
La consistenza del debito e' ridotta dell'ammontare corrispondente
al valore nominale dei titoli di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del
presente decreto.
Ai capitoli di bilancio corrispondenti agli oneri dei prestiti
oggetto della presente operazione di acquisto sono apportate le
conseguenti modifiche.
Art. 3.
Il costo totale dell'operazione, addebitato al conto «Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato» il giorno 15 dicembre 2003
fissato per il regolamento, ammonta a Euro 2.038.776.100,00.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2004
Il dirigente generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato