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Gazzetta Ufficiale N. 36 del 13 Febbraio 2004

DECRETO LEGISLATIVO 21 Gennaio 2004 , n. 35
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista
dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003, con la partecipazione del Presidente
della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione
dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle
attivita' preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione
del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al
principio di leale collaborazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore
dileggi e regolamenti.
- Il regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
che ha approvato lo Statuto della regione siciliana, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
n. 133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il testo dell'art. 21 dello statuto speciale della
regione siciliana e' il seguente:
«Art. 21 (Il Presidente e' Capo del Governo regionale e
rappresenta la Regione). - Egli rappresenta altresi' nella
regione il Governo dello Stato, che puo' tuttavia inviare
temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di
singole funzioni statali.
Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei
Ministri, con voto deliberativo nelle materie che
interessano la regione.».
- L'art. 43 dello Statuto della regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
statuto.
Nota all'art. 1:
- L'art. 21 dello statuto, nonche' il regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo
statuto medesimo, convertito dalla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, sono citati nelle note alla
premesse.


Art. 2.

1. Quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti
di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e
peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita
il Presidente della Regione siciliana che ha facolta' di partecipare.
Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle
questioni che hanno determinato l'invito.
2. Il Presidente della Regione puo', altresi', chiedere di
partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra
ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un
interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana
o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico
indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva
determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al
Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione siciliana e' invitato a partecipare
anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o
delega, trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri,
quando ricorrono le condizioni e secondo le modalita' di cui al
presente decreto.


Art. 3.

1. Il Presidente della Regione puo' essere convocato anche senza
formalita' quando il Consiglio dei Ministri si riunisce in via di
estrema urgenza per la trattazione di provvedimenti di cui
all'articolo 2.
2. Il Presidente del Consiglio puo' comunque invitare il Presidente
della Regione siciliana a partecipare al Consiglio dei Ministri
ogniqualvolta lo ritenga opportuno.


Art. 4.

1. In conformita' a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo
comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva
informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle
sedute del Consiglio dei Ministri cui e' chiamato a partecipare, di
espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della
Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai
Ministri.



Nota all'art. 4:
- L'art. 21 dello statuto di autonomia della regione
siciliana, e' citato nelle note alle premesse.


Art. 5.

1. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri puo' stabilire
disposizioni attuative del presente decreto aventi carattere
specificativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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