Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 13, comma 1, 53-bis, comma 2, della legge
27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995,
n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle
strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali;
Viste le delibere assunte nelle sedute del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa in data 19 dicembre 2003 e 15 gennaio
2004;
E m a n a:
Art. 1.
Sede e segretario del Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha
sede in Roma.
2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell'organizzazione
necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. A tale scopo e'
costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal
segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso
su proposta del Presidente tra i magistrati della giustizia
amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale
amministrativo regionale.
3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di
insediamento del Consiglio.
4. E' nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato
che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei
voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la
durata del Consiglio.
5. In caso di assenza e' sostituito in questa funzione dal
magistrato piu' anziano in ruolo tra i magistrati addetti al
Consiglio di Presidenza.
6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il
segretario generale e i segretari delegati della giustizia
amministrativa. La presenza del segretario generale o di un
segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.
7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del
verbale del Consiglio di Presidenza.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2.
Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza
1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza e' articolato in una
struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la
documentazione, il contenzioso e la verifica.
2. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento
dell'ufficio.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3.
Carico di lavoro componenti togati
1. I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del
Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i
quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di
merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita
dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la
stessa funzione.
2. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione e' non
superiore alla meta'.
3. L'assegnazione ridotta puo' essere concentrata in unica udienza
in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 4.
Insediamento del Consiglio
1. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal
Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla
comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha
costituito.
2. Il Presidente nomina una Commissione per la verifica delle
elezioni dei componenti il Consiglio, composta da tre membri: un
magistrato del Consiglio di Stato, uno dei Tribunali amministrativi
regionali ed uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente.
3. Il Presidente, quindi, sospende la seduta e convoca
immediatamente la Commissione per la verifica.
4. La Commissione riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli
dei componenti eletti dai magistrati, dei componenti eletti dal
Parlamento, delle eventuali incompatibilita' da rimuovere nei termini
stabiliti dalla legge, nonche' sui ricorsi proposti avverso le
operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.
5. Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.
6. Subito dopo aver compiuto la verifica sulla sua composizione il
Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto
all'elezione del vice presidente tra i componenti eletti dal
Parlamento.
7. E' proclamato eletto colui che abbia ottenuto i voti della
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno
raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda
votazione, e, se necessario, a terza votazione, nella quale e'
proclamato eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parita' dei voti nella terza votazione, si procede alla
votazione di ballottaggio. E' proclamato eletto chi ottiene il
maggior numero di voti. In caso di parita' anche in questa votazione
e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 5.
Presidente
1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita
ogni altra funzione connessa a tale attribuzione.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e' assistito dall'ufficio del
Consiglio di Presidenza.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 6.
Vice presidente
1. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa il vice presidente ne
esercita tutte le funzioni.
2. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio da lui presieduta, il
vice presidente debba allontanarsi temporaneamente e ritenga che la
seduta debba proseguire, la presidenza e' assunta dal componente
eletto dal Parlamento piu' anziano di eta'.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice
presidente, comunicata alla segreteria del Consiglio, il componente
di cui al comma precedente apre la seduta e ne assume la presidenza.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 7.
Componenti supplenti
1. I componenti supplenti partecipano con diritto di parola alle
sedute delle Commissioni e del Consiglio. In caso di assenza o
impedimento dei componenti eletti effettivi del medesimo gruppo
concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto di
voto. In tale caso la supplenza e' assunta dal componente piu' votato
nel medesimo gruppo di appartenenza.
2. In caso di decadenza di un componente effettivo il supplente,
individuato ai sensi del comma precedente, lo sostituisce sino alla
proclamazione del nuovo effettivo.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 8.
Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute
1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti
effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilita' o di cessazione
per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di
Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti
appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il
numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio
di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.
2. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che
seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede
ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma
prevista dal primo comma.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 9.
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai
magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle
strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai
Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali
amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione della relazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 31 della legge
27 aprile 1982, n. 186;
5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la
ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente
tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio
di Stato;
6) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge
27 aprile 1982, n. 186, designa i magistrati titolari ed i magistrati
supplenti componenti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei
ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;
8) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei
carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.
2. Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni,
trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni
altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati,
richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'art. 5 del testo unico
26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza
generale;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei
alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia
degli incarichi, sia dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei
Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in
sezioni dei Tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni,
dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione
di sede non sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali;
7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo.
3. Il Consiglio di Presidenza puo' disporre ispezioni sui servizi
di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi
componenti.
4. Il Consiglio inoltre:
1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di
organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, ai sensi
dell'art. 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come
introdotto dall'art. 20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della
giustizia amministrativa;
3) ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge
ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento
riguardante la giustizia amministrativa.
5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da
leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 10.
Convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente. L'ordine del giorno e'
comunicato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della
seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione
dell'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti
presso la sede del Consiglio di Presidenza entro lo stesso termine.
2. In caso di urgenza la convocazione e l'ordine del giorno debbono
essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta.
3. Di norma l'ordine del giorno contiene argomenti gia' esaminati
dalle competenti Commissioni.
4. Su ciascun argomento il Consiglio delibera, di norma, sulla base
di una motivata proposta predisposta dalla Commissione competente.
5. Il Consiglio e', inoltre, convocato su richiesta di almeno
quattro dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 11.
Assegnazione degli affari alle Commissioni
1. Il Presidente assegna per l'istruttoria a ciascuna Commissione
permanente gli affari di sua competenza.
2. La Commissione deve procedere tempestivamente all'esame degli
affari assegnati.
3. La Commissione puo' comunque sempre, sulla base dell'attivita'
istituzionale, deliberare di affrontare una questione rientrante
nell'ambito della propria competenza.
4. Conclusa l'istruttoria degli affari presi in esame dalla
Commissione il Presidente della Commissione stessa deve dare
tempestiva comunicazione delle conclusioni a cui e' pervenuta la
Commissione e delle conseguenti proposte al Presidente del Consiglio
di Presidenza, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 12.
Ordine del giorno
1. Il Presidente dispone l'ordine del giorno di ogni seduta del
Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni
circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.
2. In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, puo' sempre
inserire all'ordine del giorno affari ancora non passati all'esame
delle Commissioni, assegnandoli immediatamente alle Commissioni
competenti e chiedendone l'esame prima della data fissata per la
seduta del Consiglio.
3. All'inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su
proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio,
ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto,
puo' deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti.
Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento e' rinviato
ad altra seduta.
Capo II
Costituzione del Consiglio
Art. 13.
Ordine dei lavori
1. Nel corso della seduta, ogni punto all'ordine del giorno e'
esaminato secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al
successivo se sul precedente non si sia deliberato.
2. Il Presidente della seduta, di propria iniziativa o anche su
richiesta di un componente puo' decidere di modificare l'ordine di
trattazione in relazione a punti connessi. Se vi sia opposizione o se
il Presidente ritenga di non accogliere la proposta il Consiglio
delibera a maggioranza sull'ordine dei lavori.
Capo III
Art. 14.
Questioni relative al procedimento deliberativo
1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno,
sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni
altra:
a) la questione pregiudiziale, specificatamente motivata, che
sull'argomento non si debba discutere e deliberare;
b) la questione sospensiva, quella, cioe', di rinvio della
discussione o della deliberazione al verificarsi di scadenze
determinate;
c) le richieste che la discussione e la deliberazione siano
rinviate ad un momento successivo alla deliberazione su altro
argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e
deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni
istruttorie e poi le questioni di merito.
3. I richiami al regolamento o sull'ordine delle votazioni hanno la
precedenza su ogni altra questione e sono votati per alzata di mano.
Capo III
Art. 15.
Discussione
1. Il relatore designato dalla Commissione o dal Presidente
introduce e conclude la discussione generale. Introduce, altresi', la
discussione dei singoli punti del testo della proposta da votare, ove
siano necessari o richiesti esame e votazione per parti separate. Il
relatore che per qualsiasi motivo venga a trovarsi nella
impossibilita' di riferire e' tempestivamente sostituito con altro
relatore dal Presidente della Commissione o dal Presidente del
Consiglio di Presidenza per gli affari iscritti all'ordine del giorno
della stessa seduta.
2. Ogni componente puo' intervenire secondo l'ordine di iscrizione
una sola volta e per non piu' di cinque minuti. Lo stesso componente
puo' nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di cinque
minuti dopo l'intervento degli altri componenti iscritti a parlare.
Il Presidente puo' eccezionalmente derogare ai limiti di tempo degli
interventi.
3. Prima della chiusura della discussione generale ogni componente
puo' presentare emendamenti al testo oggetto della discussione stessa
chiarendone sinteticamente i motivi.
4. Su ogni emendamento ogni componente puo' intervenire per non
piu' di cinque minuti.
5. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad uno stesso
testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che piu' si
allontanano dal testo originario: prima quelli interamente
soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli
modificativi, e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un
emendamento sono votati prima di quello principale.
6. Ove in sede di discussione, tuttavia, emerga una posizione
diversa in tutto o in parte dalla proposta della Commissione, questa
deve essere formalizzata e motivata a cura dei proponenti in una
proposta alternativa.
Capo III
Art. 16.
Modalita' delle votazioni
1. Per la validita' delle votazioni e' necessaria la presenza di
almeno nove componenti.
2. Alle votazioni si procede di norma per alzata di mano.
3. Se lo richiedono almeno due componenti, si procede per appello
nominale. La votazione avviene per ordine alfabetico, previo
sorteggio della lettera con cui iniziare.
4. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti
riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati; delibera,
altresi', a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro membri.
5. E' approvata la proposta che abbia accolto la maggioranza dei
voti espressi ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, salve le
ipotesi di maggioranza qualificata.
6. Nel caso in cui la proposta della Commissione, come
eventualmente emendata, non sia approvata dal Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa, vengono poste in votazione
nell'ordine, la proposta alternativa formulata in Commissione, se
esistente, ovvero quella di cui all'art. 15, comma 6.
7. In caso di mancata approvazione della proposta della Commissione
o della mancata approvazione di quelle alternative, l'argomento posto
all'ordine del giorno viene rinviato in Commissione.
Capo III
Art. 17.
Pubblicita' delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la
discussione o la deliberazione dei seguenti affari concernenti i
magistrati amministrativi:
a) procedimenti disciplinari;
b) trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilita'
ambientale;
c) sospensioni cautelari dal servizio;
d) conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;
e) accesso alla qualifica di Consigliere di Stato;
f) attivita' conoscitive relative a singoli uffici
giurisdizionali;
g) ogni altra questione riguardante persone che, su proposta del
Presidente, il Consiglio deliberi di discutere in seduta segreta.
2. Per gli altri affari, nei soli casi in cui ricorrano prevalenti
ragioni di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi
interessati, l'esclusione della pubblicita' e' deliberata, su
proposta motivata anche di un solo componente, a maggioranza dei due
terzi dei presenti.
3. Alle sedute pubbliche del Consiglio sono ammessi tutti coloro
che abbiano compiuto la maggiore eta' e che sono accreditati, secondo
le modalita' stabilite dal Consiglio di Presidenza (allegato 1).
4. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno e'
data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della giustizia
amministrativa mediante avvisi da affiggere in appositi albi nelle
relative sedi.
5. L'accesso al pubblico e' consentito compatibilmente con i limiti
di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura
del personale di anticamera. Quando per l'affluenza del pubblico si
renda necessario, l'assistenza alle sedute e' garantita con l'uso di
impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali
adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali
casi, e nel limite della disponibilita' dei posti, nell'aula
consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e
le autorita' pubbliche.
Capo III
Art. 18.
Verbale delle sedute
1. Delle sedute del Consiglio e' redatto processo verbale che
contiene la sintetica indicazione degli argomenti discussi, del nome
degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni
assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente puo'
richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o
la propria dichiarazione di voto.
2. Il verbale e' redatto dal segretario del Consiglio di
Presidenza.
3. Il verbale e' approvato nella prima seduta dell'adunanza
successiva, purche' sia stato consegnato ai componenti del Consiglio
almeno tre giorni prima della adunanza stessa.
4. Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate
con esecuzione immediata, e' approvato seduta stante.
5. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che
lo ha redatto.
Capo III
Art. 19.
Esecuzione delle deliberazioni
Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del
Segretariato generale, a seconda delle competenze.
Capo III
Art. 20.
Pubblicita' degli atti
1. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere copia o
visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle
delibere consiliari assunte in seduta pubblica.
2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Presidente del
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il quale, ove
ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce al
Consiglio, nella seduta plenaria immediatamente successiva al
deposito dell'istanza di accesso, per l'adozione delle opportune
determinazioni.
3. Il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli
atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti
consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal
Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, previo parere della Commissione interessata, a
richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con
provvedimento motivato, l'autorizzazione e' negata in relazione ad
atti e documenti la cui esibizione sia suscettibile di pregiudicare
la sicurezza fisica di persone o di beni. L'accesso puo' essere,
altresi', denegato in relazione ad atti e documenti riguardanti la
riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al
procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano
necessari al richiedente per far valere propri interessi
giuridicamente rilevanti. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione va
limitata alla sola visione. In nessun caso possono essere
autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la
visione o il rilascio di copia di atti e documenti coperti da segreto
di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione.
4. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o
il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle
commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti
nel corso del procedimento sono autorizzati, previo parere della
commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia
di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri
interessi giuridicamente rilevanti. Anche in tali casi,
l'autorizzazione e' denegata ove sussistano esigenze di rispetto del
segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di
persone o di beni, ovvero puo' essere differita ove sussistano
specifiche e gravi esigenze di temporanea riservatezza dell'attivita'
consiliare. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica
la durata.
5. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il
rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonche' degli atti e
dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso,
salvo che non sussistano le esigenze che giustificano il differimento
dell'accesso, sono autorizzati, previo parere della commissione,
esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti
siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi
giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino esigenze di
rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza
fisica di persone o di beni. Allorquando sussistano esigenze di
salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati
interessati al procedimento o di terzi, l'autorizzazione va comunque
limitata alla sola visione.
6. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.
7. Sono sottratti all'accesso i documenti formati da altre
Amministrazioni e da queste escluse dal diritto di accesso, dei quali
il Consiglio abbia la disponibilita' per procedimenti di propria
competenza.
8. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti
alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le
opinioni espresse nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.
Capo III
Art. 21.
Forme di comunicazione agli uffici giudiziari della giustizia
amministrativa delle deliberazioni consiliari
1. La segreteria del Consiglio trasmette mensilmente agli uffici
giudiziari della giustizia amministrativa, affinche' sia affisso
all'albo, un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le
deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con
deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli
provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero
l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
2. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, entro il mese
di maggio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte
degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa.
Capo IV
Commissioni
Art. 22.
Commissioni permanenti, commissioni speciali e gruppi di lavoro
1. Il Consiglio di Presidenza si articola in commissioni permanenti
e in commissioni speciali. Le commissioni speciali possono essere
istituite per specifiche materie, indicate nella delibera di
costituzione.
2. Il Consiglio di Presidenza puo' altresi' istituire gruppi di
lavoro finalizzati alla raccolta di informazioni nell'ambito
dell'attivita' istruttoria di sua competenza.
3. La composizione delle commissioni speciali e dei gruppi di
lavoro e' stabilita con la delibera che le istituisce. La delibera
medesima stabilisce altresi' la durata di tali organi, eventualmente
prorogabile con apposita delibera.
4. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza
alle commissioni speciali ed ai gruppi di lavoro e' disciplinata
dalle stesse regole e comporta il medesimo trattamento delle
commissioni permanenti.
Capo IV
Commissioni
Art. 23.
Costituzione delle commissioni permanenti
1. Entro quindici giorni dal suo insediamento, il Consiglio
provvede alla costituzione di quattro commissioni permanenti
competenti nelle seguenti materie:
I commissione: incarichi e relativi controlli; vigilanza sulla
regolare tenuta del fondo perequativo; vigilanza sulla regolare
tenuta delle schede relative agli incarichi dei singoli magistrati;
pubblicazione semestrale, a cura degli uffici di segreteria, degli
incarichi conferiti ed autorizzati ai singoli magistrati nel biennio;
II commissione: esposti, questioni connesse con l'eventuale
esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di
procedimenti disciplinari o di incompatibilita' ambientale o di
sospensione cautelare dal servizio e relativi conseguenti adempimenti
del Consiglio di presidenza; vigilanza sull'attivita' del
Segretariato generale relativa al contenzioso riguardante atti o
delibere del Consiglio di Presidenza; vigilanza sulla tenuta e
l'aggiornamento del ruolo dei magistrati. Per i procedimenti di
incompatibilita' ambientale e cautelari la II commissione resta
immutata nella sua composizione fino alla definizione dei
procedimenti stessi;
III commissione: organizzazione e funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali: regolamento degli
uffici, piante organiche, proposta per l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture e dei servizi; verifica, d'intesa
con il Segretariato generale, della tenuta e dell'aggiornamento del
ruolo del personale amministrativo; formazione ed aggiornamento del
personale, verifica della produttivita' del personale, nei limiti
delle competenze del Consiglio di Presidenza; regolamento di
autonomia finanziaria; ogni atto di competenza del Consiglio di
Presidenza connesso al bilancio;
IV commissione: provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al
trattamento economico dei magistrati ivi comprese assunzioni,
promozioni, assegnazione di funzioni e di sedi anche temporanee,
applicazioni temporanee agli uffici, autorizzazioni alla deroga
all'obbligo di residenza, trasferimenti e collocamento fuori ruolo,
nomine a Consigliere di Stato e ogni altro provvedimento relativo
allo status di magistrato.
2. Le commissioni esercitano compiti istruttori rispetto agli atti
e agli affari rientranti nelle materie di loro competenza e possono,
a tal fine, procedere anche ad audizioni nonche' all'acquisizione,
con ogni altro mezzo opportuno, delle necessarie informazioni.
3. Per lo svolgimento dei loro compiti le commissioni si avvalgono
dell'ufficio del Consiglio di Presidenza.
4. Ciascuna commissione, salva la facolta' del Presidente del
Consiglio di Presidenza di intervenire nei lavori e di presiederli,
e' composta da cinque membri effettivi e da uno dei membri supplenti
del Consiglio di Presidenza per ciascuna delle sue componenti eletta
dai magistrati.
5. La designazione dei componenti delle commissioni viene
effettuata, a scrutinio palese, di norma all'inizio di ogni anno dal
Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio
stesso, mediante rotazione di almeno due terzi dei componenti stessi.
6. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo a partecipare, con
diritto di parola ma senza diritto di voto, ai lavori delle
commissioni di cui non fanno parte.
7. Le commissioni, nella prima seduta, eleggono il presidente.
Capo IV
Commissioni
Art. 24.
Esame da parte della commissione
1. Il presidente della commissione assegna ogni affare, tranne
quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o piu'
relatori e lo iscrive all'ordine del giorno della commissione.
2. In ogni caso in cui sia ritenuto necessario, la commissione puo'
chiedere di riunirsi congiuntamente con altre commissioni. In tal
caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente della
commissione che ha competenza prevalente sull'affare.
3. Se due o piu' affari assegnati a diverse commissioni riguardano
la medesima persona o appaiono comunque connessi e gia' non siano
stati rimessi alle commissioni congiunte, le commissioni possono
procedere congiuntamente all'esame degli atti e alla formulazione
delle proposte. In tal caso, le commissioni riunite sono presiedute
dal presidente piu' anziano di eta' di una di esse.
Capo IV
Commissioni
Art. 25.
Ordine del giorno delle commissioni
1. Il Presidente della commissione la convoca formandone l'ordine
del giorno.
2. Almeno tre giorni prima della riunione della commissione,
l'ordine del giorno e' comunicato al Presidente del Consiglio di
Presidenza, ai componenti la commissione e a tutti gli altri
componenti del Consiglio. L'ordine del giorno e' anche affisso
all'albo del Consiglio.
3. In caso di urgenza e' consentita la deroga a quanto previsto dai
due commi precedenti.
Capo IV
Commissioni
Art. 26.
Riunioni delle commissioni
1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parita'
prevale il voto del presidente.
2. In caso di assenza del presidente la commissione e' presieduta
dal componente effettivo piu' anziano di eta' presente.
3. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni di
assistenza e di verbalizzazione, il personale addetto all'ufficio del
Consiglio di Presidenza.
Capo IV
Commissioni
Art. 27.
Deliberazioni delle commissioni
Esaurito l'esame di ciascun affare, la commissione delibera la
proposta che intende sottoporre al Consiglio, nonche', in caso si sia
formata anche una posizione di minoranza, una proposta alternativa,
designando, o confermando, tra i suoi componenti, il relatore. Il
Presidente ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio di
Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
Capo IV
Commissioni
Art. 28.
Verbale delle riunioni
1. Delle riunioni delle commissioni e' redatto verbale.
2. Del verbale e' data lettura alla commissione che lo approva,
previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte,
ed e' firmato dai componenti che hanno preso parte alla riunione.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 29.
Procedimento per il conferimento di funzioni direttive
1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneita' nei
confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai
sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Con propria deliberazione, il Consiglio di presidenza fissa
criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneita'
dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto
in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianita'
di servizio.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 30.
Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni
1. Il Consiglio di presidenza, almeno una volta all'anno, verifica
le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi
giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere
prioritariamente ricoperte.
2. Provvede, quindi, all'interpello per i trasferimenti
comunicandolo ai segretari generali dei Tribunali amministrativi
regionali e ai direttori delle sezioni staccate, i quali entro sette
giorni dal ricevimento dell'interpello, ne danno comunicazione ai
magistrati della loro sede giudiziaria.
3. Gli interessati entro trenta giorni devono far pervenire la loro
richiesta alla segreteria del Consiglio di presidenza. Della
presentazione delle richieste deve essere data comunicazione a cura
dell'interessato al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il
Consiglio forma la graduatoria ed assegna le sedi, in base al
criterio dell'anzianita' di ruolo.
4. Per l'immissione in servizio dei nuovi assunti il Consiglio
procede preliminarmente secondo le modalita' di cui ai precedenti
commi; effettuati i trasferimenti il Consiglio di presidenza comunica
ai vincitori di concorso i posti rimasti vacanti e procede poi alla
loro assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto
delle opzioni espresse.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 31.
Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana
fo; 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua,
anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si
renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ne
dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il
conseguente interpello.
2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario,
gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del
Consiglio.
3. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle
assegnazioni.
4. Il procedimento di cui ai commi precedenti e' seguito anche in
corso d'anno allorche' durante lo stesso si verifichi vacanza di
posti presso l'organo.
5. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati
ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto
dell'anzianita' e della rotazione.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 32.
Procedimento per le missioni dovute ad esigenze temporanee
1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale o nella
sezione staccata manca o e' impedito alcuno dei magistrati necessari
per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a
supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione
staccata o alla sede del Tribunale.
2. Se in una delle sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio,
aventi sede in Roma, manca o e' impedito alcuno dei magistrati
necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente
designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.
3. Nel caso in cui non sia possibile applicare i commi precedenti,
la commissione competente da' notizia a tutti i magistrati della
possibilita' di invio in missione per sopperire alle esigenze
temporanee fissando un termine per esprimere il consenso. Tra i
magistrati che abbiano espresso il loro consenso, il Consiglio invia
in missione i magistrati in base al criterio dell'anzianita' di
ruolo, valutate anche le esigenze del Tribunale di appartenenza del
magistrato prescelto attestate dal presidente.
4. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il
procedimento di cui al precedente comma, il Consiglio individua il
magistrato da inviare in missione, in applicazione dei criteri
preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del
consenso. L'invio e' predisposto sulla base di un apposito elenco
formato annualmente dal segretario del Consiglio di presidenza, nel
rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le
sedi ove siano disposti a recarsi in missione.
5. In ipotesi di mancata acquisizione del consenso di alcun
magistrato il Consiglio provvede d'ufficio, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186, seguendo i
criteri della minore anzianita' nella qualifica.
6. In caso di urgenza provvede il Presidente del Consiglio di
presidenza che ne informa il Consiglio nella prima riunione.
7. Nel caso in cui le esigenze, pur a carattere temporaneo,
riguardino un certo numero di udienze gia' calendarizzate, si dara'
precedenza al magistrato che ha dato la propria disponibilita' per il
piu' alto numero di udienze. L'interpello dovra' richiamare
l'attenzione su questo criterio.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 33.
Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato
1. Il Consiglio, su segnalazione del segretariato generale,
individua due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30
settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato.
2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento
per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati
Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui
all'art. 19, comma primo, n. 1), della legge 27 aprile 1982, n. 186,
disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il
relativo interpello. Entro quindici giorni dalla data di
comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di
Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda
alla segreteria del Consiglio.
3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato art. 19, comma
primo, n. 1), secondo le modalita' ivi previste.
4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall'art.
19, comma primo, n. 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo
le modalita' da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio puo'
richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento
utile alla valutazione.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 34.
Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei
magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei
magistrati del Consiglio di Stato.
1. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere sulla composizione
delle commissioni esaminatrici del concorso di ammissione al ruolo
dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei
magistrati del Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere di cui all'art. 19
della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulle norme regolamentari di
attuazione e di svolgimento del concorso alla qualifica di
Consigliere di Stato.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 35.
Relazione sullo stato della giustizia amministrativa
1. Il Consiglio affida ad uno o piu' relatori coadiuvati dalla
segreteria del Consiglio la predisposizione degli elementi per la
redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa e
sugli incarichi conferiti o autorizzati.
2. A tal fine il Consiglio di Presidenza puo' chiedere ai
magistrati preposti agli uffici giudiziari e al segretariato generale
della giustizia amministrativa i dati e le notizie che ritenga utili.
3. Gli elementi per la redazione della relazione cosi' come
predisposti dai relatori vengono sottoposti alla deliberazione del
Consiglio.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 36.
I s p e z i o n i
1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario
delle ispezioni e verifiche che saranno effettuate dai membri del
Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite
ispettive effettuate viene data relazione scritta.
2. Le verifiche hanno per oggetto l'osservanza delle direttive
emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici
giurisdizionali e il funzionamento dei servizi di segreteria del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
3. Alla stregua dei risultati dell'ispezione, il Consiglio assume,
ove necessario, gli opportuni provvedimenti.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 37.
Incontri e seminari di studi
1. Il Consiglio organizza, anche in convenzione, incontri e
seminari di studio tra i magistrati al fine di favorirne
l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli
incontri e seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina
anche i coordinatori ed i relatori.
2. I coordinatori, coadiuvati dalla segreteria, sovrintendono
all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di
studio.
3. Il Consiglio puo' inoltre organizzare incontri di studio e
convegni.
Capo V
Procedimenti particolari
Art. 38.
E s p o s t i
1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono
esaminati dalla II commissione permanente.
2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o
circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura
disciplinare la commissione, in sede referente, riferisce al
Consiglio con proposta motivata.
3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei
quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero
configurare violazione dei doveri di ufficio la commissione, ove
ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio
l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della
proposta di archiviazione, il Consiglio puo' decidere di sospendere
l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari
dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di presidenza
puo' comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della
discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti
al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.
4. Ove, invece, la commissione medesima ravvisi nell'esposto
elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede
direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.
5. Di tale deliberazione la commissione da' notizia al Consiglio di
presidenza nella prima seduta utile.
Capo VI
Disciplina
Art. 39.
Titolarita' dell'azione disciplinare
Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.
Capo VI
Disciplina
Art. 40.
Accertamenti preliminari
1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura
del procedimento disciplinare il Consiglio di presidenza deferisce la
questione alla commissione di cui all'art. 33, comma secondo, della
legge 27 aprile 1982, n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i
membri effettivi della seconda commissione permanente. La commissione
disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta
giorni.
2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di
presidenza designa il nominativo di due supplenti.
3. Qualora un componente della commissione, non possa partecipare,
per qualsiasi impedimento, alla seduta della commissione stessa,
impedendone cosi' il funzionamento, sara' sostituito da uno dei
supplenti designati senza che siano ripetute le attivita' gia'
espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.
4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del
supplente, delle attivita' gia' espletate si da' atto nel verbale
della commissione.
Capo VI
Disciplina
Art. 41.
Contestazione dei fatti
Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti
preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare
entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.
Capo VI
Disciplina
Art. 42.
I s t r u t t o r i a
1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica
la commissione di cui all'art. 40 di procedere all'istruttoria.
2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla
data in cui ne e' stato dato l'incarico alla commissione prevista
dall'art. 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del
Consiglio di presidenza.
3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato
di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.
Capo VI
Disciplina
Art. 43.
D e c i s i o n e
1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il
termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la
data della discussione dinanzi al Consiglio di presidenza.
2. Il decreto e' notificato all'interessato almeno quaranta giorni
prima della discussione. Entro questo termine l'interessato puo'
prendere visione ed estrarre copia degli atti nonche' depositare, non
oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della
commissione istruttoria piu' anziano nella qualifica svolge la
relazione. Il magistrato inquisito ha facolta' di farsi assistere da
altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro
e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la
discussione, con deliberazione motivata.
5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque
momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del
magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della
questione l'Adunanza generale del Consiglio di Stato per la
formulazione del parere previsto dall'art. 5 del regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 13, pen. comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 186.
6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via
definitiva i provvedimenti di propria competenza.
Capo VI
Disciplina
Art. 44.
Norma finale
Costituisce parte integrante del presente regolamento l'allegato 2
contenente l'articolazione ed il fabbisogno di organico dell'ufficio
servizi del Consiglio di presidenza cosi' come approvato dal
Consiglio di presidenza e proposto al Presidente del Consiglio di
Stato per le determinazioni di sua competenza.
Roma, 6 febbraio 2004
Il Presidente: de Roberto
Capo VI
Disciplina
Allegato 1
MODALITA' ATTUATIVE PER LA PUBBLICITA'
DELLE SEDUTE CONSILIARI
Art. 1.
Alle sedute pubbliche o alla parte pubblica delle sedute
consiliari sono ammessi tutti i magistrati amministrativi, salvo che
per gli affari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'art.
17, comma 1, del Regolamento.
Art. 2.
1. L'accesso e' consentito compatibilmente con i limiti di
capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del
personale di anticamera addetto, secondo l'ordine delle richieste.
2. Al fine di garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento dei
lavori consiliari, non e' consentita l'introduzione nell'aula in cui
si svolgono le sedute di apparecchi di registrazione e/o riproduzione
sonora e visiva, di testi e documenti di sorta, salvo che per i
giornalisti accreditati.
Art. 3.
I giornalisti sono accreditati dalla Segreteria del Consiglio
dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio Stampa della
giustizia amministrativa che ne verifica la validita', di richiesta
di accredito del Direttore della testata o dell'emittente e previa
identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento
rilasciato dal competente Ordine professionale.
Art. 4.
Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario,
l'assistenza alle sedute e' garantita con l'uso di impianti di
ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti
all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel
limite di disponibilita' di posti, nell'aula consiliare sono ammessi
di preferenza i magistrati amministrativi e le autorita' pubbliche.
Capo VI
Disciplina
Allegato 2
(Omissis).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato