IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche ed
in particolare l'art. 45, che attribuisce all'autorita' competente in
materia di spettacolo, sentito l'organo consultivo, il compito di
fissare con proprio decreto le modalita' ed i termini di
presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni ed ai
contributi previsti dal fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 44 della sopraccitata legge n. 1213/1965, che prevede
la concessione, da parte dell'autorita' competente in materia di
spettacolo, alle associazioni nazionali di cultura cinematografica
riconosciute, di un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui
all'art. 45 della medesima legge, per l'attivita' svolta direttamente
e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni
nazionali riconosciute;
Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, che istituisce
un fondo per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere
forfettario per attivita' cinematografiche all'estero;
Visto l'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, che istituisce il Comitato per i problemi dello spettacolo;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 273, che regola la
costituzione ed il funzionamento del Comitato per i problemi dello
spettacolo e affida, in particolare, a quest'ultimo, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera b), compiti di consulenza
dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo in
ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali
relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno
alle attivita' dello spettacolo;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, concernente le
funzioni del predetto Comitato per i problemi dello spettacolo;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che
istituisce il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2002 contenente per
l'anno 2003 i criteri e le modalita' di intervento riferiti ai fondi
per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita'
cinematografiche in Italia ed all'estero, nonche' per l'attivita'
svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura
cinematografica;
Ritenuto opportuno procedere, per l'anno 2004, ad una ridefinizione
dei suddetti criteri e modalita' di intervento;
Ritenuto, anche ai fini di una semplificazione procedurale e di un
utilizzo piu' razionale ed efficace delle risorse finanziarie, di
stabilire un criterio volto alla individuazione delle iniziative a
valenza nazionale o internazionale, con effetti diversi rispetto alle
iniziative di valenza locale;
Sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione
cinema, che si e' espresso in data 23 ottobre 2003 sulla proposta di
modifica dei criteri e modalita' di intervento suddetti;
Decreta:
Sono approvati, per l'anno 2004, gli allegati criteri e modalita'
di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche in Italia e
all'estero, nonche' i criteri di attribuzione dei contributi alle
associazioni nazionali di cultura cinematografica per l'attivita'
svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura
cinematografica.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo.
Roma, 13 novembre 2003
Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250
FONDI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO
Criteri e modalita' di intervento
I criteri per le erogazioni di cui agli articoli 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182,
limitatamente alle attivita' cinematografiche all'estero, sono cosi'
articolati:
Criteri di ammissibilita' alla sovvenzione.
Le richieste di sovvenzione per iniziative e manifestazioni
finalizzate alla sviluppo ed al potenziamento delle attivita'
cinematografiche sul piano artistico, culturale e tecnico possono
essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di
categoria.
Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilita' alla
contribuzione. E' la copertura di almeno il 30% del costo complessivo
delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private)
da quelle richieste alla direzione generale cinema.
Tale requisito non si applica alle associazioni nazionali di
cultura cinematografica, agli enti locali ed istituzioni pubbliche,
nonche' ai «progetti speciali».
Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che
saranno considerate ammissibili ai fini della contribuzione, oltre
alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi
indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura
organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione
dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso).
Essi devono comunque essere contenuti in un limite massimo del 30%
del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative
promozianali all'estero).
Criteri di valutazione e di giudizio della commissione.
1. Iniziative di valenza nazionale e internazionale.
La Commissione consultiva cinema stabilisce quali una tra le
iniziative per le quali e' stata presentata all'Amministrazione -
richiesta di contributo - debba essere definita «di valenza nazionale
o internazionale».
Tale definizione sara' attribuita sulla base di uno o piu' dei
seguenti elementi:
tradizione e qualificazione culturale e cinematografica
dell'iniziativa;
consistenza della struttura organizzativa in relazione
all'iniziativa proposta;
riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di
enti locali e/o di stati esteri e/o di organismi europei e/o di
organismi internazionali;
rilevanza dell'iniziativa nella sua globalita', con particolare
riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di
opere filmiche di accertata validita' artistica e di non facile
collocazione nel circuito commerciale;
per le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura,
distribuzione in Italia ed all'estero nonche' rilevanza divulgativa,
scientifica e tecnica;
per le cineteche e iniziative di conservazione: consistenza del
patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.
Percentuale del budget finanziabile.
a. Per le iniziative di valenza nazionale e internazionale,
intraprese da soggetti proponenti finanziati da piu' di 5 anni,
potra' essere assegnato un contributo fino a copertura del 100% del
costo residuale.
b. Per le iniziative nazionali ed internazionali finanziate,
intraprese da soggetti proponenti finanziati da meno di 5 anni,
potra' essere assegnato un contributo fino a copertura del 50% del
costo residuale.
2. Iniziative di valenza locale.
La Commissione consultiva cinema - sempre che le possibilita'
finanziarie lo permettano - valutera' caso per caso tutte le istanze
non definite di valenza nazionale e internazionale e per ciascuna di
esse esprimera' preventivamente un parere sulla sovvenzionabilita' o
meno del progetto esaminato (sia che si tratti di istanze presentate
per la prima volta, che di istanze gia' sovvenzionate).
Tale valutazione viene espressa dalla Commissione sulla base di
uno o piu' dei seguenti elementi:
la validita' culturale del progetto ed il livello artistico
della sua realizzazione;
qualificata direzione artistica e tecnica;
originalita' e novita' del progetto (anche in relazione alle
aree geografiche nella quali l'iniziativa viene organizzata);
capacita' di promuovere la cultura cinematografica in aree
scarsamente servite;
risonanza dell'iniziativa sulla stampa;
iniziativa volta alla valorizzazione e alla conservazione del
patrimonio filmico;
congruita' dei costi preventivati e consuntivati.
3. Progetti speciali.
Sono definiti tali le iniziative per le quali sia stata
presentata domanda di contributo o su esplicito invito
dell'Amministrazione stessa o da soggetti esterni in presenza di
iniziative straordinarie di particolare rilevanza.
Per essi l'Amministrazione si riserva la facolta' di intervenire
indipendentemente dai termini di presentazione.
Il contributo assegnato per i progetti speciali potra' coprire
interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.
L'approvazione dei progetti speciali e' di competenza della
Commissione (che terra' conto degli elementi che avranno motivato
l'invito dell'Amministrazione o la richiesta del soggetto
proponente).
4. Integrazioni.
L'Amministrazione, in presenza di circostanze rilevanti e
motivate, su istanza dell'interessato, puo', sentita la Commissione
consultiva per il cinema, disporre un'integrazione del contributo
assegnato, previa presentazione della documentazione consuntiva di
ciascuna iniziativa e comunque a condizione che per ciascuna
iniziativa siano esposti un deficit superiore, nonche' un importo di
uscite superiori a quelle preventivate.
5. Riesami.
I progetti gia' esaminati, con parere negativo, dalla Commissione
non potranno essere riesaminati nuovamente nel corso dello stesso
anno.
6. Presentazione delle istanze.
Le istanze di sovvenzione (compilate sui moduli predisposti
dall'Amministrazione) dovranno essere presentate alla Direzione
generale per il cinema entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello in cui e' prevista la realizzazione dell'iniziativa (per le
raccomandate fara' fede il timbro indicante la data di spedizione),
eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al 31 dicembre
2003.*
Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo
semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere
presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno
esaminate, nell'ambito delle risorse ancora disponibili,
successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.
Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Le istanze dovranno essere
corredate da una marca da bollo di Euro 10,33 e dalla fotocopia del
documento del legale rappresentante.
Tutte le istanze verranno istruite in ordine cronologico
dall'Amministrazione.
Nel caso di soggetti che abbiano gia' ricevuto sovvenzioni per la
realizzazione di iniziative negli anni precedenti, le nuove istanze
saranno valutate solo dopo la presentazione dei consuntivi relativi
alle suddette sovvenzioni.
7. Presentazione del consuntivo.
Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente
deve essere presentato nell'anno successivo a quello dello
svolgimento dell'attivita'. In caso contrario l'Amministrazione
chiedera' il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo
degli interessi legali maturati.
Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle
spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, cosi' come
richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento
di riconoscimento del firmatario.
Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese
effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere
tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione
dell'Amministrazione per eventuali ispezioni. Le autocertificazioni
possono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti
dall'amministrazione.
Sono rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute e
quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle
attivita'.
Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro
deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal
soggetto proponente, iscritto al registro dei revisori attestante le
spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
In caso di deficit inferiore alla somma assegnata, quest'ultima
sara' automaticamente decurtata dagli uffici.
Nel caso di mancata realizzazione di una iniziativa, il relativo
contributo sara' revocato.
Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a
garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicita' della
sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.
8. Acconti.
Ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346, possono essere
concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni - che ne
facciano richiesta - sino alla misura massima del 70% dell'importo
della sovvenzione assegnata.
* Il termine del 31 dicembre 2003 e' prorogato con provvedimento
del direttore generale del cinema al 16 gennaio 2004.
Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti
gia' beneficiari di sovvenzioni che abbiano perfezionato la
documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti e che
abbia ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni.
ASSOCIAZIONI NAZIONALI E CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA
Criteri e modalita' di intervento.
I criteri per le erogazioni di cui all'art. 44 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, sono cosi' articolati:
1. Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni
nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene
assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla
quota-struttura (organizzazione - realizzazione di servizi
organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di
cultura cinematografica aderenti e attivi alla data di presentazione
della domanda). Per ogni circolo sara' assegnato un punteggio che
tiene conto degli abitanti per circolo di ogni regione, secondo la
seguente tabella:
circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia Romagna,
Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1;
circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana,
Trentino, Valle d'Aosta: punti 2;
circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3.
2. Il restante 50% (quota-programma) sara' assegnato sulla base
dell'attivita' svolta nell'anno precedente e prevista per quello per
il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della
commissione, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati
conseguiti nell'anno precedente, si basera' anche sulla
programmazione dei circoli aderenti. In particolare saranno valutati
i seguenti elementi:
percentuale di film italiani o europei programmati;
frequenza delle proiezioni;
politiche di incentivazioni al pubblico;
programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
attivita' varie di diffusione della cultura cinematografica;
qualita' e quantita' di eventuali pubblicazioni;
progetti organizzati in comune tra le associazioni.
3. Le predette associazioni sono esonerate dall'obbligo della
copertura parziale delle spese previste in bilancio.
4. Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione
e da una relazione sulle singole attivita' da programmare, devono
essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno
successivo, eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al
31 dicembre 2003.*
5. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una
dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate,
dall'elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle
suddette iniziative, deve essere presentato dall'Amministrazione
competente entro il 28 febbraio di ogni anno.
6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5
e' condizione inderogabile per la erogazione, nella misura massima
del 70%, di acconti sui contributi concessi ogni anno, che saranno
erogati ai sensi della sopra citata legge 2 ottobre 1997, n. 346.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato