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Gazzetta Ufficiale N. 4 del 7 Gennaio 2004

 

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2003
Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (load profiling) e definizione di obblighi informativi
degli esercenti. (Deliberazione n. 118/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2003;
Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.
481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede, tra l'altro, che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione alle reti;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita'
fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la
liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la
neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti
applicativi;
Visti:
l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio
1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di
svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei
provvedimenti di competenza dell'Autorita';
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01,
concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di
dispacciamento di merito economico, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito:
deliberazione n. 95/01);
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato
delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita
dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
il documento per la consultazione dell'Autorita' del 1° agosto
2002 recante proposte per la determinazione convenzionale dei profili
di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non dotati di
misuratori orari e per la definizione dei flussi informativi
necessari alla previsione e alla consuntivazione dei prelievi di
energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione
1° agosto 2002);
Visti:
la disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
9 maggio 2001 (di seguito: disciplina del mercato elettrico);
gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in
data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di
offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito:
indirizzi per il Sistema Italia 2004);
Considerato che:
la disciplina del mercato elettrico prevede la valorizzazione
oraria delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica
nel mercato elettrico;
gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che:
a) il Sistema Italia 2004 sia operativo a decorrere dall'inizio
del mese di gennaio 2004;
b) il Sistema Italia 2004 sia costituito da un mercato
dell'energia elettrica, che comprende il mercato del giorno prima e
il mercato di aggiustamento, progettato e gestito dalla societa'
Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del
mercato) e da un mercato del servizio di dispacciamento, che
comprende il mercato della risoluzione delle congestioni, il mercato
del servizio di bilanciamento e il mercato della riserva, progettato
e gestito dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete);
c) i partecipanti ai mercati del giorno prima e al mercato di
aggiustamento formulino offerte di vendita, costituite da una
quantita' di energia elettrica e da un prezzo minimo a cui sono
disposti a vendere, ed offerte di acquisto, costituite da una
quantita' e da un prezzo massimo a cui sono disposti a comprare,
formulate su base oraria;
d) i corrispettivi per il servizio di bilanciamento siano
determinati su base oraria;
e) i titolari dei punti di immissione e di prelievo, qualora
non siano dotati di misuratori orari, debbano essere dotati di
profili di carico convenzionali (load profiling);
con nota in data 1° ottobre 2003, prot. n. 261660 (prot.
Autorita' n. 26216 del 2 ottobre 2003) la Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive ha rappresentato al Gestore del mercato l'esigenza di
procedere alla modifica di alcune norme contenute nella disciplina
del mercato elettrico e nelle istruzioni alla medesima disciplina
trasmesse, in data 18 luglio 2002, al Ministro delle attivita'
produttive per l'approvazione, al fine di recepire in predetti
documenti le indicazioni contenute negli indirizzi per il Sistema
Italia 2004; e che, dando seguito a quanto indicato nella predetta
nota, il Gestore del mercato ha predisposto e, in data 9 ottobre
2003, ha pubblicato nel proprio sito internet una proposta per la
modifica della disciplina del mercato elettrico per la consultazione
dei soggetti interessati;
la proposta per la modifica della disciplina del mercato
elettrico di cui al precedente alinea, prevede, coerentemente con
quanto previsto negli indirizzi per il Sistema Italia 2004, la
formulazione su base oraria delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica nei mercati dell'energia e nel mercato del
servizio di dispacciamento;
a partire dall'operativita' del dispacciamento di merito
economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999, la valorizzazione dell'energia elettrica
oggetto di transazioni sui vari mercati avverra' su base oraria e gli
oneri sostenuti dal Gestore della rete per il servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica dipendono dagli scostamenti tra
le immissioni e i prelievi orari rispetto ai programmi orari,
rispettivamente, di immissione e di prelievo definiti nei mercati
dell'energia come modificati in seguito all'accettazione di offerte
di acquisto e di vendita nel mercato per il servizio di
dispacciamento;
Considerato che l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999, prevede, tra l'altro, che la societa' Acquirente unico
S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) stipuli e gestisca contratti
di fornitura al fine di garantire la fornitura di energia elettrica
ai clienti del mercato vincolato;
Considerato infine che:
il documento per la consultazione 1° agosto 2002 propone due
metodologie per la determinazione convenzionale dei profili di
prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo
non e' trattato su base oraria, segnatamente: una metodologia basata
profili di prelievo determinati per area geografica (di seguito: load
profiling per area) ed una metodologia basata su profili di prelievo
determinati per categorie di clienti finali (di seguito: load
profiling per categoria);
l'Autorita' nel documento per la consultazione 1° agosto 2002 ha
previsto la possibilita' di istituire un gruppo di lavoro, con la
partecipazione dei soggetti interessati, al fine di esaminare le piu'
opportune modalita' applicative della metodologia di determinazione
della distribuzione temporale dei consumi dei clienti finali non
dotati di misuratore orario;
nel mese di novembre 2002 e' stato istituito presso gli uffici
dell'Autorita' un gruppo informale di lavoro per approfondire alcuni
temi di natura tecnica riguardanti la definizione dei flussi
informativi necessari all'implementazione del meccanismo di load
profiling, cui hanno partecipato gli uffici del Gestore della rete,
dell'Acquirente unico, della societa' Enel distribuzione S.p.a., e
rappresentanti di Federelettrica in qualita' di associazione di
categoria delle imprese distributrici e della Associazione italiana
grossisti e trader;
gli esiti del processo di consultazione e delle attivita' del
gruppo informale di lavoro di cui al precedente alinea hanno
evidenziato l'esigenza di:
a) adottare una metodologia per la determinazione convenzionale
dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali
il cui prelievo non e' trattato su base oraria basata sul load
profiling per area, in quanto tale metodologia risulta essere
caratterizzata da modalita' di implementazione piu' semplici, nonche'
da costi di gestione piu' contenuti rispetto al load profiling per
categoria;
b) prevedere che, in una fase iniziale di applicazione del load
profiling per area, i punti di prelievo in media e bassa tensione
corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato siano
considerati punti di prelievo non trattati su base oraria anche se
dotati di misuratore orario, ai fini della: i) determinazione dei
profili di prelievo d'area; ii) valorizzazione oraria dell'energia
elettrica approvvigionata dal Garante della fornitura per i clienti
del mercato vincolato; iii) determinazione degli scostamenti tra i
prelievi orari dell'insieme dei medesimi clienti rispetto alle
previsioni dal Garante della fornitura per i clienti del mercato
vincolato; e che tale esigenza e' giustificata da motivazioni
connesse alla semplificazione delle attivita' di elaborazione e di
aggregazione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
c) individuare l'area (di seguito: area di riferimento) nella
porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad
una zona, come definita nell'art. 1 dell'allegato A alla
deliberazione n. 95/01, e comprendente: i) tutti i punti di prelievo
e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad
un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona,
almeno un punto di interconnessione in alta tensione; ii) tutti i
punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona,
appartenenti a una o piu' imprese distributrici che, all'interno
della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta
tensione;
d) stabilire, nella fase iniziale di applicazione del load
profiling per area, il periodo temporale di riferimento rispetto al
quale determinare i profili di prelievo da attribuire ai clienti
finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, in un periodo
temporale pari al mese;
e) prevedere che la regolazione delle partite economiche
derivanti dalla differenza tra l'energia elettrica attribuita tramite
l'applicazione del meccanismo di load profiling e l'energia elettrica
effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base
oraria avvenga con cadenza annuale;
f) prevedere che il Gestore della rete, ai fini della
regolazione delle partite economiche di cui alla lettera precedente,
possa avvalersi delle imprese distributrici attraverso convenzioni
approvate dall'Autorita';
g) prevedere l'aggiornamento periodico dei coefficienti per
l'attribuzione convenzionale dei prelievi di energia elettrica ai
clienti finali non trattati su base oraria nei casi in cui si
verifichi: i) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al
mercato libero; ii) la variazione dell'utente del dispacciamento per
uno o piu' punti di prelievo non trattati su base oraria
corrispondenti ad un cliente del mercato libero; iii) l'installazione
di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non
dotato di misuratore orario; iv) la cessazione del servizio di
connessione per un punto di prelievo, ovvero per un punto di
immissione; v) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con
obbligo di connessione di terzi;
h) prevedere che per l'energia elettrica immessa e prelevata
nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti
di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa
nei punti di immissione non dotati di misuratore orario sia assunto
un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del
periodo di riferimento;
Ritenuto che sia opportuno:
adottare un meccanismo per la determinazione convenzionale dei
profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il
cui prelievo non viene trattato su base oraria, al fine di consentire
la valorizzazione su base oraria dell'energia elettrica prelevata nei
punti di prelievo non trattati su base oraria e di consentire la
determinazione su base oraria dagli sbilanciamenti;
implementare un meccanismo di load profiling rispondente alle
esigenze indicate nell'ultimo alinea dei considerati, lettere da a)
ad h);
prevedere la definizione dei flussi informativi necessari alla
applicazione del meccanismo di load profiling per area ed alla
consuntivazione dei prelievi di energia elettrica e prevedere la
definizione dei relativi obblighi in capo agli esercenti il servizio
di misura dell'energia elettrica;
prevedere che le imprese distributrici trasmettano all'Autorita'
una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica
prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;
Delibera:
Di approvare la determinazione convenzionale dei profili di
prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo
non e' trattato su base oraria (load profiling) e la definizione di
obblighi informativi degli esercenti come individuate nell'allegato
al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato A).
Di fissare la decorrenza per l'applicazione della determinazione
convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i
clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria,
secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla data
di applicazione del dispacciamento di merito economico di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Di stabilire come data di entrata in vigore del presente
provvedimento il giorno 17 ottobre 2003.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
Milano, 16 ottobre 2003
Il presidente: Ranci

Allegato A
DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI PROFILI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA
ELETTRICA PER I CLIENTI FINALI IL CUI PRELIEVO NON VIENE TRATTATO SU
BASE ORARIA (LOAD PROFILING) E DEFINIZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI
DEGLI ESERCENTI
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1.1. Nel presente provvedimento si applicano le definizioni
riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come
modificata e integrata e nell'art. 1 dell'allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio
2003, nonche' le seguenti definizioni:
a) conguaglio annuale e' la regolazione delle partite
economiche, a seguito della determinazione definitiva dell'energia
elettrica calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata nei
punti di prelievo non trattati su base oraria, effettuata secondo le
disposizioni del presente provvedimento;
b) Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato
e' il soggetto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999,
ivi definito come acquirente unico;
c) misuratore orario e' un misuratore idoneo alla rilevazione e
alla registrazione dell'energia elettrica immessa nei punti di
immissione e prelevata nei punti di prelievo in ciascuna ora;
d) periodo di riferimento e' il periodo temporale, pari ad un
mese, su cui viene determinato il prelievo residuo d'area;
e) punti di prelievo non trattati su base oraria sono i punti
di prelievo non dotati di misuratore orario ovvero dotati di
misuratore orario le cui rilevazioni e registrazioni non subiscono un
trattamento su base oraria;
f) trattamento su base oraria e' l'utilizzo delle rilevazioni e
delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la
valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o
prelevata anche ai fini della regolazione economica del servizio di
dispacciamento;
g) utente del dispacciamento e' il soggetto che conclude con il
Gestore della rete un contratto di dispacciamento per un insieme di
punti di prelievo,
h) deliberazione n. 95/01 e' la deliberazione dell'Autorita'
30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 148 del 28 giugno 2001, come successivamente modificata
ed integrata;
i) testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del
22 dicembre 2001, come successivamente modificata ed integrata;
j) deliberazione n. 27/03 e' la deliberazione dell'Autorita'
1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 125 del 31 maggio 2003;
Art. 2.
Oggetto
2.1. Il presente provvedimento:
a) disciplina le modalita' per la determinazione convenzionale
dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di
prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione, su base
oraria, della medesima energia elettrica anche ai fini della
regolazione economica del servizio di dispacciamento;
b) definisce gli obblighi informativi degli esercenti i servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge n. 481/1995, relativi alla
determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera a).
2.2. La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera
a), prevede:
a) l'attribuzione, a ciascun utente del dispacciamento, incluso
il soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato
vincolato, di una quota del prelievo residuo di area, di cui al
successivo art. 4;
b) la regolazione, su base annuale, delle partite economiche a
seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata in
ciascun anno solare e in ciascun punto di prelievo.
Art. 3.
Area di riferimento
3.1. Area di riferimento e' una porzione di rete con obbligo di
connessione di terzi appartenente ad una zona, come definita
nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, e
comprendente:
a) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella
medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha,
all'interno della medesima zona, almeno un punto di interconnessione
in alta tensione, denominata impresa distributrice di riferimento;
b) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella
medesima zona, appartenenti a una o piu' imprese distributrici che,
all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione
in alta tensione, e che sono denominate imprese distributrici
sottese.
3.2. Ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti
di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa
distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di
interconnessione in alta tensione entro la zona, tra le imprese
distributrici di riferimento alle quali e' connessa direttamente,
ovvero indirettamente tramite reti di altre imprese non di
riferimento.
3.3. L'impresa distributrice di riferimento adempie, anche per
conto delle imprese distributrici sottese, agli obblighi informativi
rilevanti per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo
di energia elettrica per i clienti finali non trattati su base
oraria.
3.4. Le imprese distributrici sottese sono tenute a trasmettere
all'impresa distributrice di riferimento, ai fini degli adempimenti
connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo,
le informazioni di cui al titolo II del presente provvedimento.
Art. 4.
Prelievo residuo di area
4.1. Il prelievo residuo di area e' pari, in ciascuna ora e per
ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella
medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica immessa:
i) nei punti di interconnessione con altre aree di
riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
ii) nei punti di immissione appartenenti all'area di
riferimento;
b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento nella
medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata:
i) nei punti di interconnessione con altre aree di
riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
ii) nei punti di prelievo appartenenti all'area di
riferimento trattati su base oraria.
4.2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 4.1:
a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un
profilo orario determinato dall'Autorita' con successivo
provvedimento;
b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di
interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di
interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei
punti di immissione non dotati di misuratore orario viene assunto un
profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del
periodo di riferimento;
c) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di
interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese
distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non
sono dotati di misuratore orario viene assunto, nel periodo di
riferimento, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo
residuo dell'area medesima;
d) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione
corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato vengono
considerati punti di prelievo non trattati su base oraria.
Art. 5.
Attribuzione del prelievo residuo di area
5.1. Il prelievo residuo di area viene attribuito, in maniera
convenzionale, a ciascun utente del dispacciamento applicando al
prelievo residuo di area il coefficiente di ripartizione di cui al
comma 5.2.
5.2. Il coefficiente di ripartizione, per ciascun contratto di
dispacciamento e per ogni area di riferimento, e' pari al rapporto
tra:
a) l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente,
calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i
clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto
contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base
oraria;
b) l'energia elettrica complessivamente prelevata nel corso
dell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia
elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo
che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.
5.3. Il prelievo residuo di area attribuito al garante della
fornitura per i clienti del mercato vincolato e' determinato come
differenza tra il prelievo residuo di area, e la somma dei prelievi
residui di area attribuiti a ciascun utente del dispacciamento.
5.4. Qualora all'interno di una stessa area di riferimento siano
presenti due o piu' imprese distributrici il prelievo residuo di
area, attribuito al Garante della fornitura per i clienti del mercato
vincolato, e' ripartito tra le medesime imprese in proporzione al
rapporto tra:
a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa
distributrice, nell'area di riferimento e nell'anno solare
precedente, determinata ai sensi del comma 5.5; e
b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente,
ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di tutte
le imprese distributrici comprese nell'area di riferimento, pari alla
somma delle quantita' di cui alla precedente lettera a).
5.5. L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa
distributrice e' pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa
nella rete dell'impresa distributrice compresa nell'area di
riferimento e l'energia elettrica prelevata dalla rete della medesima
impresa, dove:
a) l'energia elettrica immessa e' pari alla somma dell'energia
elettrica:
i) immessa nei punti di interconnessione con altre aree di
riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di
interconnessione compresi nell'area di riferimento;
ii) immessa nei punti di immissione appartenenti alla
porzione di rete dell'impresa distributrice e all'area di
riferimento;
b) l'energia elettrica prelevata e' pari alla somma
dell'energia elettrica:
i) prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di
riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di
interconnessione compresi nell'area di riferimento;
ii) prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti
del mercato vincolato trattati su base oraria e a clienti del mercato
libero presi nell'ambito territoriale di detta impresa distributrice.
Art. 6.
Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione
dell'energia elettrica prelevata
6.1. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, ciascun utente del
dispacciamento diverso dal soggetto garante della fornitura per i
clienti del mercato vincolato, per ciascuna area di riferimento e per
i punti di prelievo non trattati su base oraria nella responsabilita'
del medesimo utente del dispacciamento, ha diritto a ricevere dal
Gestore della rete, qualora sia positivo, ovvero deve versare,
qualora sia negativo, al medesimo Gestore un corrispettivo pari al
prodotto tra:
a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno
solare precedente nella medesima area di riferimento, determinato ai
sensi del comma 6.3;
b) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente
prelevata nell'anno solare precedente nei predetti punti di prelievo,
corretta utilizzando i coefficienti di perdita di cui dell'art. 10,
comma 10.3, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno al
medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 5.
6.2. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, relativamente
all'anno solare precedente e a ciascuna area di riferimento, il
Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato e' tenuto
a versare al Gestore della rete o ha diritto a ricevere dal medesimo
Gestore un corrispettivo pari alla somma, con segno opposto, del
corrispettivo determinato come previsto al comma 6.1.
6.3. Il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al
comma 6.1, lettera a), e' pari alla media, ponderata per il prelievo
residuo di area, dei prezzi orari di acquisto dell'energia elettrica
sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento
applicabili all'energia elettrica prelevata nella medesima ora.
6.4. In caso di rilevazioni dell'energia elettrica prelevata su
un periodo non coincidente con l'anno solare, ai fini della
definizione delle partite economiche di cui al presente articolo
l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo non
trattato su base oraria in un anno e' determinata applicando il
criterio del pro-quota giorno.
6.5. Il Gestore della rete ai fini della definizione delle
partite economiche di cui al presente articolo, si avvale, attraverso
convenzioni approvate dall'Autorita', delle imprese distributrici di
riferimento.
6.6. Il Gestore della rete, ovvero il soggetto che ha concluso la
convenzione di cui comma 6.5, puo' richiedere, in maniera non
discriminatoria, agli utenti del dispacciamento forme di garanzia ai
fini del rispetto degli obblighi di ai cui commi 6.1 e 6.2.
TITOLO II
Obblighi informativi
Art. 7.
Obblighi informativi connessi con la determinazione convenzionale dei
profili di prelievo
7.1. Entro il giorno dieci di febbraio di ciascun anno, ciascuna
impresa distributrice sottesa invia all'impresa distributrice di
riferimento, per i clienti finali situati nel proprio ambito di
competenza e per ciascuna area di riferimento:
a) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento,
dell'energia elettrica prelevata, nell'anno solare precedente, dai
clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto
contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base
oraria;
b) l'energia elettrica prelevata, nel corso dell'anno solare
precedente, dalla totalita' dei clienti finali i cui punti di
prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.
7.2. Entro il giorno quindici di febbraio di ciascun anno,
ciascuna impresa distributrice di riferimento determina i
coefficienti di ripartizione, di cui all'art. 5, comma 5.2, per
ciascun utente del dispacciamento in relazione a ciascuna area di
riferimento e comunica, entro il medesimo termine, tali coefficienti
di ripartizione al Gestore della rete che provvede a renderli
disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della
fornitura del mercato vincolato.
7.3. Entro il giorno quindici di ciascun mese, le imprese
distributrici sottese aggiornano e trasmettono all'impresa
distributrice di riferimento, a valere per i mesi successivi e
tenendo conto delle variazioni di cui dell'art. 9, comma 9.1, lettere
da a) ad e), le grandezze di cui al comma 7.2, lettere a) e b) e,
relativamente al proprio ambito di competenza e al periodo di
riferimento precedente, le somme dell'energia elettrica:
a) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su
base oraria;
b) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su
base oraria;
c) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di
interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base
oraria;
d) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria
attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera
b);
e) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre
aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna
ora ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera b).
7.4. Entro il giorno diciotto di ciascun mese, ciascuna impresa
distributrice di riferimento comunica alle altre imprese
distributrici di riferimento, alle quali risulta essere
interconnessa, i quantitativi, che sono eventualmente determinati in
maniera convenzionale, dell'energia elettrica immessa o prelevata in
ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione
tra le aree di riferimento delle medesime imprese.
7.5. Entro il giorno venti di ciascun mese, l'impresa
distributrice di riferimento determina il prelievo residuo di area e
aggiorna, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 9, comma
9.1, lettere da a) ad e), i coefficienti di ripartizione, per ciascun
utente del dispacciamento e per ciascuna area di riferimento, da
utilizzare a partire dal mese successivo. Entro il medesimo termine,
l'impresa distributrice di riferimento trasmette il prelievo residuo
di area e i coefficienti di ripartizione determinati ai sensi del
presente comma, al Gestore della rete che provvede a rendere
disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della
fornitura del mercato vincolato, dette informazioni.
7.6. Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta
all'impresa distributrice di riferimento le informazioni di cui ai
commi 7.1 e 7.3, l'impresa distributrice di riferimento:
a) aggiorna i valori dei coefficienti di ripartizione di cui
all'art. 5, comma 5.2, ponendo, transitoriamente, i medesimi pari
a zero;
b) adotta, per i punti di immissione e di prelievo trattati su
base oraria, le medesime disposizioni previste nel caso in cui non
vengano forniti al Gestore della rete le informazioni relative alle
immissioni e ai prelievi riferiti ai medesimi punti utilizzate ai
fini della determinazione degli oneri di sbilanciamento.
Art. 8.
Obblighi informativi connessi con la regolazione delle partite
economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica
prelevata
8.1. Entro il giorno quindici di febbraio di ciascun anno,
ciascuna impresa distributrice sottesa comunica all'impresa
distributrice di riferimento la somma dell'energia elettrica
prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria compresi
nel proprio ambito di competenza e corrispondenti a clienti finali
del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del
dispacciamento.
Art. 9.
Obblighi informativi connessi con l'aggiornamento della
configurazione del sistema per la determinazione convenzionale dei
profili di prelievo
9.1. Le disposizioni del presente articolo valgono nel caso in
cui, durante un anno solare, si verifichi almeno uno dei seguenti
eventi:
a) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato
libero;
b) la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o piu'
punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un
cliente del mercato libero;
c) l'installazione di un misuratore orario in un punto di
prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario;
d) la cessazione del servizio di connessione per un punto di
prelievo, ovvero ad un punto di immissione;
e) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo
di connessione di terzi.
9.2. Le variazioni relative agli eventi di cui al comma 9.1,
lettere a), b), c) d) ed e), sono efficaci a partire dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione
della sopravvenuta variazione.
9.3. Le variazioni intercorse a seguito del verificarsi di una
delle condizioni di cui al comma 9.1, lettere a), b), d) ed e),
devono essere comunicate all'impresa distributrice competente per
ambito territoriale, unitamente alla documentazione riguardante le
variazioni intercorse, all'identificativo del cliente finale,
all'identificativo del punto di prelievo associato e alla data della
variazione oggetto della comunicazione rispettivamente:
a) dal nuovo utente del dispacciamento nei casi di cui al comma
9.1, lettere a) e b);
b) dall'utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1,
lettere d) ed e).
9.4. La variazione intercorsa a seguito del verificarsi della
condizione di cui al comma 9.1, lettera c), deve essere comunicata
all'utente del dispacciamento, per il punto di prelievo oggetto della
variazione, dall'impresa distributrice competente per ambito
territoriale.
9.5. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera b), e nel caso di
indisponibilita' della misura dell'energia elettrica prelevata
effettuata contestualmente al verificarsi della variazione, l'energia
elettrica prelevata nel punto di prelievo oggetto della variazione
intercorsa viene attribuita ai diversi utenti del dispacciamento
sulla base dell'attribuzione convenzionale effettuata ai sensi del
presente provvedimento.
9.6. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera e), l'energia
elettrica prelevata dal cliente finale nell'anno solare precedente e'
assunta pari ad un consumo annuale standard attribuito, in maniera
convenzionale e non discriminatoria tra clienti finali, sulla base
dei consumi tipici dei clienti della stessa tipologia contrattuale e
aventi analoghe caratteristiche del prelievo, dall'impresa
distributrice competente per ambito territoriale.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
10.1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, ai fini della adozione del provvedimento di cui
all'art. 4, comma 4.2, lettera a), le imprese distributrici
trasmettono all'Autorita' una proposta di attribuzione su base oraria
dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione
pubblica.
10.2. Entro il 31 dicembre 2003 le imprese distributrici di
riferimento determinano i coefficienti di ripartizione come definiti
all'art. 5, comma 5.2, nonche' il prelievo residuo di area come
definito all'art. 4, sulla base dei dati che risultano disponibili
relativamente all'anno 2003, e trasmettono tali informazioni al
Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti di
dispacciamento e al Garante della fornitura del mercato vincolato.
10.3. Entro il giorno 30 novembre 2003, le imprese distributrici
sottese trasmettono alle imprese distributrici di riferimento le
informazioni necessarie ai fini delle determinazioni di cui al comma
10.2.
10.4. L'Autorita' con successivo provvedimento determina i
coefficienti di perdita da utilizzare per la correzione delle
quantita' di energia elettrica di cui all'art. 4, comma 4.1, all'art.
5, all'art. 7, e all'art. 8 del presente provvedimento.
10.5. Per l'anno 2004, il periodo di riferimento puo' essere
assunto pari al trimestre. Le imprese distributrici di riferimento
che si avvalgono di tale facolta' definiscono e comunicano
all'Autorita', modalita' coerenti per l'attuazione del presente
provvedimento.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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